"Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato". Circolare n. 4 - MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Roma, 15 gennaio 2010
Oggetto: iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno
scolastico 2010 – 2011.
Le iscrizioni, come si è avuto modo di far presente anche negli anni
scorsi, sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va
al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente
amministrativo e rappresenta, infatti, l’occasione per avviare in modo concreto
e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtà del
territorio.
I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di
quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15
gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e
indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni,
attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole
dell’infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.
La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le
Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti
Locali.
Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di
riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo
20092 e dall’Atto di indirizzo
emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato
del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.
Il Regolamento, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene misure di
razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori
opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia
rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.
L’Atto di indirizzo fissa a sua volta le priorità e individua i criteri
generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a
cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il
funzionamento delle nuove classi.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione è fissato al 27 febbraio 2010.
1. Offerta formativa
Scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere
iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e,
comunque, entro il 30 aprile 2011.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero
dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.
Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta
educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata,
l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:
·
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di
attesa;
·
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni;
·
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti,
dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di
piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con
sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in
via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa
tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento
di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in
collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar
luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal
Regolamento (art. 2, comma 5).
Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di
corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni
primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto
delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno
impartite apposite istruzioni.
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla
classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere
anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori
si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari
di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace
inserimento.
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle
famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni
dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la
disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).
All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario4. Con riferimento a tali opzioni le
istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei
servizi attivabili e delle consistenze di organico.
Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe
successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla
scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio
dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale
obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi
alle classi successive alla seconda.
Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della
scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o
della idoneità a tale classe.
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il
tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a
trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27
febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.
Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di
mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà
sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa
opzione.
E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento
(art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola
dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.
Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe
prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno
frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria.
L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle
famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la
potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto
diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della
scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola
prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che
provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine del 27 febbraio 2010.
La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va
espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle
attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che
superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da
effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in
caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente
ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non
oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale
sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi
diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti
dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali
per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.
2. Procedure e modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione
Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata,
come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010.
La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza
o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della
scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti
comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C,
proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli
interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e
cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in
merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri
servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni
scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.
Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in
considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie
potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli
organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la
domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti,
consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi
ultimi di accoglierle.
Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti
delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento
dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto
conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione
delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere
interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni
o a loro familiari.
Accoglimento della domanda
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita
delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle
iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta
inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso,
trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni
utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale.
L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e
gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per
l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si
verificano.
Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di
comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle
stesse.
La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere
effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra
scuola.
Trasferimenti di iscrizione
Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La
indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una
piena soddisfazione delle richieste.
In tali casi, il dirigente dell'istituto statale destinatario della domanda di
iscrizione curerà sollecitamente l'individuazione degli alunni per i quali, in
base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la
domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui
sopra, all'inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato
d'intesa con la famiglia.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, potranno anche essere attivate, da
parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni
comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e
le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per
razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da
una scuola ad un'altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata
richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento
il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato
ed alla scuola di destinazione.
Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da
parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile
per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di
anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta
nuova iscrizione.
3. Accoglienza e inclusione
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte
dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare
al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare
le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’Ente locale.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato
comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha
superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno
2009, n. 122, art. 9, comma 4).
Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee
guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure
di iscrizione seguite per gli alunni italiani.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione
Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a
quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono
fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di
ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti
In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino
dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio
2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007,
riguardanti:
·
il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per
l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
·
il recupero dei saperi e delle competenze
finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo
di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione n. 139/2007;
·
la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro
integrazione linguistica e sociale.
Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai
corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non
curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che,
attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è
consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2010-2011.
4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante
la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta
ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:
·
attività didattiche e formative
·
attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
·
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica.
La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo
modello E allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno
scolastico di riferimento.
5. Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di
istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si
collocano nel diritto - dovere all’istruzione e alla formazione che si estende
fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.
Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un significato
particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio
importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi
(a), modalità di assolvimento dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni
(b), verifica dell’assolvimento (c).
a) Responsabilità condivise
L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e
coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:
·
i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo
scuola;
·
gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la
fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i
supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;
·
le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più
efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di
formazione;
·
l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la
realizzazione dell’obbligo di istruzione.
b) Modalità di assolvimento
L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può essere assolto non solo con
la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione
familiare. In questo caso, a garanzia del diritto all’istruzione, il minore è
tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti
all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della
scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno
per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il
dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo
di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a
scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola
primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del
primo ciclo di istruzione.
c) Verifica dell’assolvimento
Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dalla
scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi
dell’evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua
rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non
paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a
nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento
del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto
nei contesti metropolitani.
Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà accuratezza
nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in coerenza con
quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).
In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il
contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai
territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori
criticità. Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con
le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di pianificare gli
interventi di prevenzione nei Piani territoriali.
I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di
primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le
ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che
dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità
competenti.
Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti
costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo
dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.
Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la
fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e
le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso
le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un'accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e
interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di
rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti
locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
6. La rilevanza delle procedure di iscrizione
La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di
iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per
una efficace programmazione delle attività educative e formative, per
l’attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per
le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più
generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.
L’accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione è la base di partenza
per la funzionalità dell’anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione
per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare l’efficacia
dell’azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione,
inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono
essere messe a fuoco criticità legate a ritardi scolastici e a rischi di
dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione
è la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di
organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.
Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti
locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie
e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dell’offerta
formativa, la definizione della rete scolastica e l’articolazione sul territorio
del servizio scolastico sono preliminari all’avvio delle iscrizioni.
Da queste considerazioni deriva la necessità di un impegno diretto e accurato
degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei
Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni
attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie
che sono necessarie per dare qualità ed efficacia all’azione della singola
scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del
servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori
condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli è
costituzionalmente riconosciuto.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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Note della C.M. 4 |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Allegato C |
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Allegato D |
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Allegato E |
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