la
composizione del comitato
- il Comitato è istituito presso
ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni
scolastici;
- sarà presieduto dal dirigente
scolastico;
- i componenti dell’organo
saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono
due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti
dal consiglio di istituto;
- un componente esterno
individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
i
compiti del comitato:
- individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato
nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130
stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici
scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri
adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito
dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito
Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la
valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
- esprime il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente
ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2
dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta
il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste
due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli
studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del
comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.
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