Il decreto
legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'articolo 1, commi 8 e 9,
della legge 183/2014, contiene molte novità riguardanti la tutela della
maternità e la paternità, andando a modificare il Testo Unico sulla maternità e
paternità (decreto legislativo n. 151/2001).
Le nuove
disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, quindi dal 25 giugno 2015.
Secondo il
decreto 80/2015, le modifiche introdotte avrebbero dovuto avere efficacia di
sicuro per il 2015, anno per il quale c’è la copertura finanziaria.
Diamo però
conto dell’approvazione, nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015,
di un decreto attuativo del Jobs Act, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nella
scheda pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro è precisato che “[…] il
decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre
importanti misure di politica sociale: le misure di conciliazione dei tempi di
cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale)
[…]”.
Ma quali
sono queste modifiche?
Parto
prematuro
L'astensione
obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla
lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò
comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001).
Estensione
del congedo parentale
Il congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma
1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno. La durata
complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.
Congedo
parentale ad ore
La scelta
tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al
lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1
ter).
Riduzione
dei tempi di preavviso
Sono ridotti
i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo
parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di
almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la
fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3).
Indennità di
maternità
Il limite
entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30%
della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai
primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei
lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria – per l'anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l'indennità del 30%
è prevista fino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
Per il
Comparto Scuola è necessario comunque tener conto delle condizioni più
favorevoli previste dal CCNL agli artt. 12 e 19. Quindi, i primi 30 giorni di
congedo sono sempre retribuiti al 100%, non più se fruiti entro l’ottavo anno
del bambino, ma entro i primi 12 anni.
Sono invece
retribuiti al 30%, indipendentemente dal reddito individuale, i restanti
periodi fino ai 6 anni del bambino, non più quindi fino ai 3 anni. Dai 6 agli 8
anni il periodo di congedo fruito viene pagato al 30% solo se il reddito del
richiedente è pari o inferiore a Euro 16.327,68 per il 2015.
Non sono
invece mai retribuiti i periodi di congedo fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino.
Sospensione
del congedo di maternità
È possibile
sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a
condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti
l'idoneità alla ripresa dell'attività (articolo 16 bis).
Licenziamento
per colpa grave
L'indennità
di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave
integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo
24, comma 1).
Figli
disabili
Ai genitori
di figli disabili gravi è consentito anche il prolungamento del congedo
parentale entro il compimento del dodicesimo (non più entro l’ottavo) anno di
vita del bambino.
Genitori
adottivi
Al fine di
evitare disparità e favorire l'inserimento del minore nelle famiglie, è
prevista l'estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai
genitori adottivi.
Tra le
varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:
- la
possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene
la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che
entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di
adozione, anche quelle che si svolgono all'estero;
- la non
obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri
adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino
nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).
Violenza di
genere
Infine, per
il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge
93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o
parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere
un'astensione per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa, per
motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà
avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco dei tre anni, secondo modalità
stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle
esigenze della lavoratrice stessa. Il preavviso per la richiesta del congedo è
fissato in 7 giorni.
Durante il
periodo di congedo la lavoratrice percepirà un'indennità parametrata all'ultima
retribuzione.
Le
lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale,
ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato
nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 - d. lgs.n. 80/2015).
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