Principi di obbligatorietà e di gratuità nel contributo scolastico
Aldo Domenico Ficara - Venerdì,
06 Febbraio 2015
Come ben descritto nel sito web dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Miur, in ragione dei principi di
obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie
contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle
attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo
scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro).
Fatti salvi i
rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es:
assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle
assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere
richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le
famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano
per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per
raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si
configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione
degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici
sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Riferimenti normativi sono ( http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml ):
- comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli
articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;
- nota ministeriale prot. 593 del
7/3/2013;
- combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.
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