sabato 7 febbraio 2015

Principi di obbligatorietà e di gratuità nel contributo scolastico






Principi di obbligatorietà e di gratuità nel contributo scolastico

Aldo Domenico Ficara - Venerdì, 06 Febbraio 2015

Come ben descritto nel sito web dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Miur, in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro).

 

Fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano per al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Riferimenti normativi sono (
http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml ):

- comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012;

- nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013;

- combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

 

fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

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