Il corso di specializzazione per il sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”) è un corso accademico universitario di 60 CFU (di cui 12 di tirocinio) introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, Art. 13). Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/18 Art.1 comma 792) e il successivo DM 92/19 sono state apportate alcune modifiche ai requisiti e alle modalità di accesso e all’organizzazione dei corsi.
Riferimenti normativi:
Legg e quadr o sul l ’i ntegraz i one (L. 104/92)
Legge di bilancio 2019 (L. 145/18)
Regolamento formazione iniziale (DM 249/10 Art. 13)
DM “s ost egno” 11 s ettembre 2011
Indice dei contenutiA cosa serve la specializzazione di sostegno
Posti disponibili per i corsi di specializzazione
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola
La prova di accesso al “TFA sostegno”
Test preliminare
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche
La prova (prove) scritto/pratiche
Ammissione alla prova orale
La prova orale
Titoli culturali e professionali
Graduatoria finale
Ammissione al corso
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso)
Organizzazione corso “TFA sostegno”
Durata 4 Modalità organizzativa e obbligo di frequenza
Durata del tirocinio
Percorsi abbreviati
Acquisizione del titolo
A cosa serve la specializzazione di sostegno
Chi acquisisce la specializzazione di sostegno ha la priorità nelle supplenze su sostegno e potrà partecipare ai futuri concorsi per i posti di sostegno.
Il possesso del titolo, ai fini delle supplenze, può essere dichiarato ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto e ad esaurimento (triennio di validità e finestre del 1° febbraio e 1° agosto per le graduatorie di istituto, 30 giugno per le GAE).
Posti disponibili per i corsi di specializzazione
I posti disponibili nei singoli Atenei per i corsi di specializzazione sono definiti da un Decreto del Miur (atteso a breve). Per accedere ai corsi per i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 92/19 e aver superato una prova di accesso predisposta dalle Università.
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola
Scuola dell’infanzia |
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia: · Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo infanzia · Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento · Diploma di scuola magistrale (o sperimentazioni equipollenti: progetto Egeria) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 · Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
|
Scuola primaria |
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria: · Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo primaria · Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento · Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 · Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente |
Scuola secondaria di I e II grado (tabella A) (i corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola) |
· Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguiti all’estero purché riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente · Possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi di concorso della scuola secondaria e dei 24 CFU/CFA previsti dal Dlgs 59/17. · Possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi di concorso della scuola secondaria e di almeno 3 annualità di servizio (*) (negli ultimi 8) nel sistema nazionale di istruzione e formazione (*) Una annualità è ottenuta con 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, anche non continuativi, oppure con il servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini finali/termine delle attività didattiche. |
Insegnati tecnico pratici (Tabella B DPR 19/16) |
Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025, è sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/16. |
Ammissione con riserva |
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione. |
I
titoli di accesso alle classi di concorso(DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17) possono essere verificati con la nostra applicazione online:
classiconcorso.flcgil.it.
La prova di accesso al “TFA sostegno”
La prova di accesso è predisposta da ciascuna Università e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
La prova di accesso è volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il test preliminare (che si svolge contestualmente in tutti gli atenei in una data indicata dal MIUR) è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 quesiti sono destinati a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Le singole Università possono prevedere una tassa di iscrizione alla prova preselettiva.
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche
È ammesso alla prova scritta (o alle prove scritto/pratiche), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede (i posti disponibili per ogni Ateneo ed ordine di scuola sono definiti da un Decreto ministeriale). Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
La prova (prove) scritto/pratiche
L'articolazione delle prove scritto/pratiche è stabilita dalle Università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste e non prevedono domande a risposta chiusa.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritto/pratica (ovvero nelle prove) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione ottenuta nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Titoli culturali e professionali
Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle Università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, che comunque non può essere superiore complessivamente a 10 punti.
La graduatoria finale è costituita dai candidati che abbiano superato tutte le prove. Il punteggio (in 100-mi) è dato dalle votazioni riportate nelle tre prove sommato al punteggio dei titoli. A parità di punteggio prevale il candidato che ha maggiore anzianità di servizio per
l’insegnamento sul sostegno. In caso di ulteriore parità oppure nel caso di candidati che non abbiano svolto tale servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Ammissione al corso
È ammesso al corso un numero di candidati pari ai posti disponibili. Sono possibili scorrimenti in caso di rinuncia.
Nel caso in cui la graduatoria risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli in conformità ai propri bandi.
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso)
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Organizzazione corso “TFA sostegno”
Il corso di specializzazione per il sostegno è un corso accademico introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, art. 13) e pertanto è incompatibile, per quello stesso anno accademico, con altri percorsi analoghi: corsi di laurea, dottorati, master. Il corso di solito ha un costo di frequenza abbastanza elevato: siamo impegnati , unitamente a Link e ADI a chiederne, con una petizione , la calmierazione a livello nazionale.
Il corso ha una durata di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi per le attività di tirocinio diretto e indiretto. I corsi di norma devono concludersi entro il mese di giugno dell’anno accademico di riferimento.
Modalità organizzativa e obbligo di frequenza
Per l’organizzazione dei corsi non è consentita la modalità online né quella blended. Per ogni insegnamento è previsto un massimo di assenze non superiore al 20%: eventuali assenze superiori sono recuperabili con attività definite dal docente. Non sono possibili assenze né recuperi per i laboratori e il tirocinio.
Le attività di tirocinio devono avere una durata di 300 ore in almeno 5 mesi. Il tirocinio diretto è di 150 ore e quello indiretto (incluso le TIC) di ulteriori 150 ore (vedi allegato B al “DM sostegno”).
Per i docenti ammessi ai corsi che siano già in possesso di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, gli Atenei dovranno valutare le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi abbreviati con riconoscimento di crediti, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio.
Il corso si conclude positivamente con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (vedi allegato B al “DM sostegno”) e il superamento dell'esame finale. La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi ed è riportata nella certificazione del titolo di specializzazione.
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