Segretario
e coordinatore del consiglio di classe
A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello
di segretario nei consigli di classe?
Il segretario è una figura
istituzionale, il coordinatore non è previsto in nessuna norma.
§
Ai sensi dell’art. 5/5
del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso”.
§
L’art. 25/5 del
D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
§
Nei propri doveri
d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente
della vita scolastica.
Le due figure, designate
dal dirigente scolastico, spesso equiparate,
rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno
delle differenze sostanziali.
Il segretario del consiglio di classe
§
Il segretario del CdC
è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n.
297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
§
È designato dal
dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni,
oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
§
È una figura
obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile
(documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del
consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal
dirigente.
§
Il docente
individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal
compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
§
Il rifiuto
dell’incarico, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare
l’avvio di un procedimento disciplinare.
Considerazioni
Spesso capita che il
dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina
avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o
attraverso una circolare di servizio).
Inoltre il dirigente,
al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla
contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione
dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del
perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente
invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso
per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà
in caso di assenza del segretario.
Nel caso di docente
nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non
sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe
comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche
vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà
le sedute di tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare”
rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che
il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione
dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.
Fatte queste
considerazioni non bisogna discostarsi da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico
come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di
proporre che la designazione del segretario venga fatta di volta in volta
in occasione delle singole riunioni
oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita
(appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
Il coordinatore del consiglio di classe
Il coordinatore di
classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma:
la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è
quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può
essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di
solito valida per l’intero anno scolastico.
La figura del
coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto
corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per
quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai
indispensabile.
I compiti del
coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti
dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui
si viene nominati a svolgere tale funzione.
Considerazioni
Il
docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Come già detto, la
figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del
segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della
validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
1.La figura del
coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi
dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
2. Il dirigente
scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina
devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa
retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria
(dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
3. L’incarico non può
essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente
all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione
esplicita da parte dei docenti.
4. L’assunzione
dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra
infatti tra le attività regolate dal Contratto.
5. Il docente non
solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà
rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.
Un
docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di
funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello
stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli
di classe).
Le due figure però devono essere distinte quando il coordinatore
viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In
questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non
possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente
è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico
presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il DS è
assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta,
in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente
segretario.
Si può
rinunciare al ruolo di Coordinatore di classe?
Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la figura
del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo
e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del
Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la
delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato
(è uno scambio tra proposta e accettazione).
La proposta da parte del Dirigente dovrà essere
effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata
dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita
in sede di contrattazione di istituto).
Una volta ricevuta la proposta, il docente potrà
accettarla o rifiutarla in quanto l’incarico di coordinatore non è obbligatorio
ma “supplementare” alla funzione docente.
Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una
retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla.
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