Graduatorie
di istituto ATA e docenti: verifiche e controlli da parte delle
scuole
I
controlli e le verifiche da effettuare all’atto della prima assunzione. Una
scheda di lettura FLC CGIL per supportare il lavoro delle
segreterie.
04/10/2018
Una
volta pubblicate le graduatorie definitive, in corso di vigenza nel triennio
2017/2019, all’atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le
scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e
controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell’art. 7
del DM 640/17; dell’art. 8 del DM 374/17; e in base alle disposizioni
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).
Controlli:
tempi e modalità
La
valutazione è la prima attività di controllo della
domanda stessa per cui, se in fase d’inserimento delle domande, si rilevano
omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare
l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR
445).
I
controlli possono avvenire poi anche a campione,
in caso si abbiano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
(art. 71, comma 1, DPR 445). Infatti, l’inserimento in graduatoria è già di per
sé una situazione giuridica tale da legittimare il controllo da parte di tutte
le scuole in cui, nelle loro graduatorie d’istituto, è collocato l’aspirante a
supplenza, secondo gli artt. 71 e 72 DPR n.445/00, indipendentemente
dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Personale
ATA: la competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico
che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La verifica va fatta per tutte le
graduatorie d’inclusione.
La
verifica è, quindi, in capo al Dirigente all’atto dell’instaurazione del
rapporto di lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che
gestisce la domanda.
Qualora
la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va
richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.
A
questo proposito la FLC CGIL aveva chiesto al MIUR una nota di chiarimento
(finora senza risposta), al fine di uniformare la procedura dei controlli del
personale ATA a quella dei docenti, dal momento che sul DM 640/2017 la
competenza dei controlli non è sufficientemente chiara ed
omogenea.
I
candidati che avevano già avuto la “validazione” della loro posizione nel corso
del triennio 2014/2017 (con o senza modifiche) e che hanno confermato tale
posizione non saranno nuovamente soggetti ai controlli. Diversamente, i
controlli dovranno essere effettuati in caso di nuovi inserimenti e di
aggiornamento.
Personale
docente: il controllo delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti viene
effettuato dal dirigente scolastico, in occasione della stipula del primo
rapporto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie. Il controllo deve
essere effettuato dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda
dell'aspirante, anche se richiesto da altre scuole interessate, e deve
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le
graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
Come
si fanno i controlli
Le
scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni
presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d’ufficio
idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato
prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi
svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei
contributi presso gli enti previdenziali.
Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,
comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i
quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di
legge. I periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni
non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni
legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la conservazione
del posto senza assegni è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
Il dirigente
scolastico, nell’effettuare il controllo deve garantire la massima
trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni.
Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la
loro esecuzione. Il controllo deve essere effettuato entra 30 giorni (art. 72,
commi 1 e 2, DPR 445/00).
Se
la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica
all’interessato e alle altre scuole la convalida dei
dati.
In
caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale
però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o
incongruenze, costui ne dà notizia all’interessato e ne chiede la
regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).
Effettuata
tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli
errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate
all’aspirante per l’eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio,
i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per
i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va
data comunicazione all’aspirante e, anche in questo caso, si rilascia
certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o
modificati.
Sulla
base di questa verifica, il punteggio attribuito in assenza del titolo di studio
richiesto per l’accesso e assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto di
terza fascia, sarà dichiarato, con provvedimento del dirigente scolastico, come
prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non può
essere attribuito alcun punteggio.
False
autocertificazioni e dichiarazioni mendaci
Le
autodichiarazioni mendaci o certificazioni o autocertificazioni false implicano
una responsabilità penale, l’interruzione del rapporto di lavoro, l’esclusione
dalla procedura per tutti i profili e graduatorie in cui si è inseriti e
l’irrorazione di sanzioni (artt. 75 e 76 DPR 445/17).
Le
dichiarazioni individuate come false comportano:
·
il
depennamento dalle graduatorie
·
la
rescissione del contratto in atto
·
il
mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio
prestato
·
la
denuncia all’autorità giudiziaria.
Si
sottolinea, dunque, l’importanza di procedere con puntualità e accuratezza
alle verifiche, nell’interesse della scuola e dei lavoratori, in modo da
evitare situazioni difficili da dirimere a causa del troppo tempo intercorso da
quando le dichiarazioni erano state rese.
Questo
al fine di perseguire due obiettivi conformi alla Costituzione: “evitare
l’instaurazione di un rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in
violazione del principio di lealtà che costituisce uno dei cardini dello stesso
rapporto (art. 98 Cost.) e tutelare l’uguaglianza dei
concorrenti pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato
alla selezione con documenti falsi o viziati” (vedere sentenza della Corte
Costituzionale n. 329 del 2007).
La
FLC CGIL,
a questo proposito, ha da tempo ribadito che, la valutazione e
l’inserimento delle domande (quasi due milioni per gli ATA e circa
settecentomila per i docenti) da parte delle segreterie è un lavoro molto
complesso e farraginoso, che manca a tutt’oggi del supporto necessario di un
ufficio ministeriale territoriale che funga da cabina di regia, al fine di
definire dei criteri di valutazione omogenei in tutto il territorio
nazionale.
Prosegue
la nostra battaglia contro le molestie burocratiche e
per lo spostamento presso altri uffici ministeriali di queste e di altre
pratiche seriali.
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