domenica 26 aprile 2015

Congedo per maternità e paternità (astensione obbligatoria)






Congedo per maternità e paternità - astensione obbligatoria

Congedo per maternità e paternità (astensione obbligatoria)

Va richiesto prima dell’inizio della fruizione, producendo comunicazione scritta (si veda modello proposto in modulistica) indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio e allegando il cer­tificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitario o da un medico di fiducia , dal quale risulti, oltre al mese di gestazione e alla data della visita, anche la data presunta del parto, la cui indicazione è obbligatoria.

Entro i 30 giorni successivi al parto, bisogna presentare il certificato di nascita del figlio ovvero di­chiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L’astensione obbligatoria abbraccia complessivamente un periodo di cinque mesi, distribuito con le seguenti modalità tra loro alternative:

1) 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto (art. 16 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151);

2) 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,

n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).

(1) La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo me­se di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata com­plessiva del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .

L’art. 20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un gior­no ad un massimo di un mese.

Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni può essere successiva­mente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può verificarsi in linea del resto con quan­to previsto con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "ri­schio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.

In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavora­tiva nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n. 8/2003).

 

La docente gestante, che intenda esercitare la seconda opzione, cosiddetta flessibile, deve presen­tare apposita comunicazione scritta (si veda modello proposto in modulistica) al dirigente scolasti­co, allegando tutte le certificazioni, previste dalla circolare del ministero del Lavoro n. 43 del 7.7.2000, che attestano:

1. l’assenza di patologie che comportino un rischio per la madre e il nascituro;

2. l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo

26.3.2001 n. 151, o il venir meno delle cause che hanno portato ad un precedente inter­vento di interdizione anticipata;

3. l’assenza di rischi alla salute in considerazione delle mansioni, dell’ambiente di lavoro, dell’ orario di lavoro;

4. l’assenza di controindicazioni sia per la madre che per il nascituro circa le modalità di rag­giungimento della scuola di servizio.

 

L’attestazione è a cura del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso conven­zionato o del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Se il parto avviene dopo la data presunta, il primo periodo di astensione obbligatoria avrà una du­rata superiore ai due mesi.

In caso invece di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vanno aggiunti ai tre mesi spettanti dopo il parto, fino al raggiungimento dei com­plessivi 5 mesi.

In caso di parto prematuro alla docente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qua­lora il figlio prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligato­rio post­parto ed il restante periodo ante­parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avvallata da i­donea certificazione medica, dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consen­tono il rientro al lavoro.

Alla docente rientrata a scuola spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 (cfr. art. 12 comma 3 CCNL 29.11.2007)

L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata come parto: pertanto, alla lavoratrice spetta un congedo di tre mesi; l’interruzione antecedente al 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia: pertanto, la durata dell’assenza è legata alla “prognosi” del medico curante.

In caso di parto gemellare o plurimo i periodi di astensione obbligatoria non si raddoppiano.

In caso di parti successivi a distanza di un anno spettano due distinti periodi di astensione obbliga­toria in relazione a ciascun parto.

I docenti con contratto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del CCNL del 29.11.2007, nei periodi di astensione obbliga­toria hanno diritto all’intera retribuzione fissa mensile, nonché alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattie superiori a 15 giorni consecutivi o in caso di ricove­ro ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post­ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29.11.2007.

Se l’astensione obbligatoria coincide in tutto o in parte con il periodo estivo, la docente conserva il diritto di prendere le ferie durante la sospensione delle lezioni nell’anno scolastico successivo. (Si veda modello proposto in modulistica).

Ai fini del periodo di prova o di formazione sono validi solo i primi 30 giorni; se l’astensione obbli­gatoria causa il rinvio del periodo di prova o del superamento dell’anno di formazione, la conferma in ruolo sarà poi disposta con effetto retroattivo.

La docente con contratto a tempo determinato supplente annuale (al 31.8 su posto vacante o al

30.6 su posto disponibile) o la supplente temporanea con nomina del dirigente scolastico, che al momento della stipula del contratto già si trova in astensione obbligatoria, quindi impedita ad as­sumere servizio, ha diritto alla supplenza non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici; tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato e il supplente ha diritto, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 comma 2 del CCNL 29.11.2007 alla/alle eventuale/i proroga/ghe dell’incarico si supplenza. Per perfezionare il rapporto di lavoro è necessaria da parte del docente con contratto a tempo determinato una semplice accettazione, quindi non è più richiesta l’effettiva assunzione del servizio. (Si veda modello proposto in modulistica).

Alla supplente lavoratrice madre, che incorra nella risoluzione del contratto a tempo determinato, per scadenza del termine della supplenza, durante il periodo di astensione obbligatoria per gravi­danza, spetta l’indennità di maternità pari all’80% dello stipendio per tutto il periodo di astensione obbligatoria. Tale indennità spetta altresì nel caso non siano trascorsi più di 60 (sessanta) giorni tra la fine della precedente supplenza e l’inizio dell’astensione obbligatoria, sia nel caso ci sia stata la presa di servizio sia ci sia stata una semplice accettazione della supplenza. L’indennità di mater­nità all’80% spetta anche in caso di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, se la supplente, trovandosi momentaneamente disoccupata, presenta entro 60 giorni dalla fine della supplenza la certificazione rilasciata dall’ispettorato del lavoro (CM n. 61 del 4.3.1988).

Congedo paternità (astensione obbligatoria)

In caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono del bambino nonché di suo affidamento esclusivo, il docente padre ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio o per la parte residuale che sarebbe spettata alla lavoratrice madre, producendo la relativa certificazione. Nel caso di abbandono, va altresì presentata apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL del 29.12.2007, in tale periodo al docente, con contratto a tempo indeterminato o determinato, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che com­petono nei casi di malattia superiore a 15 gg. Consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17 comma 8 del CCNL 29.11.2007.

Periodi di astensione obbligatoria per nascita di figli prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro

Ai sensi degli artt. 25 comma 2 del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria ( cinque mesi) in assenza di rapporto di lavoro, possono essere ricono­sciuti ai fini del raggiungimento della contribuzione utile per la pensione. In pratica il riconoscimen­to dei periodi di astensione obbligatoria, ai fini del diritto a pensione e per la determinazione della misura del trattamento pensionistico, ai sensi del citato decreto legislativo 151/2001, può avvenire anche se la nascita del figlio o dei figli sia avvenuta allorquando la madre era disoccupata.

Le lavoratrici hanno la possibilità di esercitare il diritto previsto dal decreto legislativo 151/2001, presentando un’apposita istanza (Si veda modello proposto in modulistica), per il tramite della scuola di servizio, alla sede territoriale Inpdap competente. E’ bene conservare copia delle richieste con gli estremi di data e protocollo della scuola. All’atto della domanda, la lavoratrice deve poter far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. I periodi corrispondenti ai congedi per i quali può essere concesso il riconoscimento sono quelli previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 151/2001, prima disciplinati dalla legge 30.12.1971 n. 1204 art. 4, commi 1 e 4 e di seguito elencati: i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quan­to previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 151/2001 sulla flessibilità del congedo di maternità; allorché il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data reale del parto; i tre mesi dopo il parto; i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto alla data presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di mater­nità dopo il parto. In aggiunta ai periodi sopra analiticamente indicati, sono da considerare i perio­di di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001, nei quali la lavoratrice madre può essere interdetta dal lavoro in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose accertate direttamente dal ministero del Lavoro direttamente o avvalendosi del servizio sanitario nazionale. In questo caso, la lavoratrice deve presentare, in allegato alla domanda di riconosci­mento ai fini del raggiungimento della contribuzione utile per la pensione, la documentazione rela­tiva all’interdizione dal lavoro a cui però difficilmente ha fatto ricorso in quanto all’epoca non svol­geva alcuna attività lavorativa.

 

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