Congedo per
maternità e paternità (astensione obbligatoria)
Va richiesto
prima dell’inizio della fruizione, producendo comunicazione scritta (si
veda modello proposto in modulistica) indirizzata al dirigente scolastico della
scuola di servizio e allegando il certificato medico rilasciato
dall’ufficiale sanitario o da un medico di fiducia , dal quale risulti,
oltre al mese di gestazione e alla data della visita, anche la data presunta
del parto, la cui indicazione è obbligatoria.
Entro i 30
giorni successivi al parto, bisogna presentare il certificato di nascita del
figlio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’astensione
obbligatoria abbraccia complessivamente un periodo di cinque mesi, distribuito
con le seguenti modalità tra loro alternative:
1) 2 mesi prima della data presunta del parto e 3
mesi dopo il parto (art. 16 D. Lgs. 26.3.2001 n.
151);
2) 1 mese prima della data presunta del parto e 4
mesi dopo il parto (art. 20 D. Lgs. 26.3.2001,
n. 151); (1) (si legga attentamente la nota).
(1)
La
domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a
continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese
di gravidanza (in tutto o in parte), ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 26.3.2001 n. 151, ferma restando la durata complessiva
del congedo di maternità, è accoglibile
anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza .
L’art.
20 del D. Lvo 151/2001, prevedendo la facoltà
di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del
parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di
astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò
che il periodo di "flessibilità" dell’astensione
obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di
un mese.
Il periodo
di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata
ai sensi delle disposizioni può essere successivamente ridotto
(ampliando quindi il periodo di astensione ante partum
inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o
implicitamente, per fatti sopravvenuti. Tale ultima ipotesi può
verificarsi in linea del resto con quanto previsto con l'insorgere di un
periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta
un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e
supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella
certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico
competente.
In tutte
queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al
periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e
cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non
godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto
di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di
attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le
festività cadenti nello stesso.( cfr. circolari INPS n.152/2000 e n.
8/2003).
La docente
gestante, che intenda esercitare la seconda opzione, cosiddetta flessibile,
deve presentare apposita comunicazione scritta (si veda modello proposto
in modulistica) al dirigente scolastico, allegando tutte le certificazioni,
previste dalla circolare del ministero del Lavoro n. 43 del 7.7.2000, che
attestano:
1. l’assenza di patologie
che comportino un rischio per la madre e il nascituro;
2.
l’assenza di un provvedimento di interdizione anticipata, ai sensi dell’art.
17 del D.L.vo
26.3.2001
n. 151, o il venir meno delle cause che hanno portato ad un precedente intervento
di interdizione anticipata;
3.
l’assenza di rischi alla salute in considerazione delle mansioni,
dell’ambiente di lavoro, dell’ orario di lavoro;
4. l’assenza di
controindicazioni sia per la madre che per il nascituro circa le
modalità di raggiungimento della scuola di servizio.
L’attestazione
è a cura del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato o del medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Se il parto
avviene dopo la data presunta, il primo periodo di astensione obbligatoria
avrà una durata superiore ai due mesi.
In caso
invece di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, i
giorni non goduti prima del parto vanno aggiunti ai tre mesi spettanti dopo il
parto, fino al raggiungimento dei complessivi 5 mesi.
In caso di
parto prematuro alla docente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria.
Qualora il figlio prematuro abbia necessità di un periodo di
degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la
facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
postparto ed il restante periodo anteparto non fruito, possano
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del
figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avvallata da idonea
certificazione medica, dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro.
Alla docente
rientrata a scuola spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all’art. 39 del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 (cfr. art. 12 comma
3 CCNL 29.11.2007)
L’interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall’inizio della gestazione è considerata come parto: pertanto,
alla lavoratrice spetta un congedo di tre mesi; l’interruzione
antecedente al 180° giorno dall’inizio della gestazione è
considerata a tutti gli effetti come malattia: pertanto, la durata
dell’assenza è legata alla “prognosi” del medico
curante.
In caso di
parto gemellare o plurimo i periodi di astensione obbligatoria non si
raddoppiano.
In caso di parti successivi a
distanza di un anno spettano due distinti periodi di astensione obbligatoria
in relazione a ciascun parto.
I docenti con
contratto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in costanza di
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del CCNL del
29.11.2007, nei periodi di astensione obbligatoria hanno diritto
all’intera retribuzione fissa mensile, nonché alle quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattie
superiori a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per
il successivo periodo di convalescenza postricovero, secondo la disciplina
di cui all’art. 17, comma 8 del CCNL 29.11.2007.
Se
l’astensione obbligatoria coincide in tutto o in parte con il periodo
estivo, la docente conserva il diritto di prendere le ferie durante la
sospensione delle lezioni nell’anno scolastico successivo. (Si veda
modello proposto in modulistica).
Ai fini del
periodo di prova o di formazione sono validi solo i primi 30 giorni; se
l’astensione obbligatoria causa il rinvio del periodo di prova o del
superamento dell’anno di formazione, la conferma in ruolo sarà poi
disposta con effetto retroattivo.
La docente con contratto a tempo
determinato supplente annuale (al 31.8 su posto vacante o al
30.6 su posto
disponibile) o la supplente temporanea con nomina del dirigente scolastico, che
al momento della stipula del contratto già si trova in astensione
obbligatoria, quindi impedita ad assumere servizio, ha diritto alla supplenza
non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici; tale periodo è da
considerarsi servizio effettivamente prestato e il supplente ha diritto, ai
sensi del comma 2 dell’art. 12 comma 2 del CCNL 29.11.2007 alla/alle
eventuale/i proroga/ghe dell’incarico si
supplenza. Per perfezionare il rapporto di lavoro è necessaria da parte
del docente con contratto a tempo determinato una semplice accettazione, quindi
non è più richiesta l’effettiva assunzione del servizio.
(Si veda modello proposto in modulistica).
Alla
supplente lavoratrice madre, che incorra nella risoluzione del contratto a
tempo determinato, per scadenza del termine della supplenza, durante il periodo
di astensione obbligatoria per gravidanza, spetta l’indennità
di maternità pari all’80% dello stipendio per tutto il periodo di
astensione obbligatoria. Tale indennità spetta altresì nel caso
non siano trascorsi più di 60 (sessanta) giorni tra la fine della
precedente supplenza e l’inizio dell’astensione obbligatoria, sia
nel caso ci sia stata la presa di servizio sia ci sia stata una semplice
accettazione della supplenza. L’indennità di maternità
all’80% spetta anche in caso di interdizione anticipata dal lavoro per
gravi complicanze della gestazione, se la supplente, trovandosi momentaneamente
disoccupata, presenta entro 60 giorni dalla fine della supplenza la
certificazione rilasciata dall’ispettorato del lavoro (CM n. 61 del 4.3.1988).
Congedo paternità (astensione obbligatoria)
In caso di
morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono del bambino
nonché di suo affidamento esclusivo, il docente padre ha diritto ad
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio o per la parte
residuale che sarebbe spettata alla lavoratrice madre, producendo la relativa
certificazione. Nel caso di abbandono, va altresì presentata apposita
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL del 29.12.2007, in tale periodo al
docente, con contratto a tempo indeterminato o determinato, spetta
l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore
a 15 gg. Consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post ricovero, secondo la disciplina di cui
all’art. 17 comma 8 del CCNL 29.11.2007.
Periodi di astensione obbligatoria per nascita di figli
prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro
Ai sensi
degli artt. 25 comma 2 del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151, i periodi
corrispondenti all’astensione obbligatoria ( cinque mesi) in assenza di
rapporto di lavoro, possono essere riconosciuti ai fini del raggiungimento
della contribuzione utile per la pensione. In pratica il riconoscimento
dei periodi di astensione obbligatoria, ai fini del diritto a pensione e per la
determinazione della misura del trattamento pensionistico, ai sensi del citato
decreto legislativo 151/2001, può avvenire anche se la nascita del
figlio o dei figli sia avvenuta allorquando la madre era disoccupata.
Le lavoratrici hanno la
possibilità di esercitare il diritto previsto dal decreto legislativo
151/2001, presentando un’apposita istanza (Si veda modello proposto in
modulistica), per il tramite della scuola di servizio, alla sede territoriale
Inpdap competente. E’ bene conservare copia delle richieste con gli
estremi di data e protocollo della scuola. All’atto della domanda, la
lavoratrice deve poter far valere almeno cinque anni di contribuzione versata
in costanza di rapporto di lavoro. I periodi corrispondenti ai congedi per i
quali può essere concesso il riconoscimento sono quelli previsti
dall’art. 16 del decreto legislativo 151/2001, prima disciplinati dalla legge
30.12.1971 n. 1204 art. 4, commi 1 e 4 e di seguito elencati: i due mesi
precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto
dall’art. 20 del decreto legislativo 151/2001 sulla flessibilità
del congedo di maternità; allorché il parto avviene oltre la data
presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data reale del
parto; i tre mesi dopo il parto; i giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto alla data presunta, tali giorni
sono aggiunti al periodo di maternità dopo il parto. In aggiunta ai
periodi sopra analiticamente indicati, sono da considerare i periodi di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001, nei quali la
lavoratrice madre può essere interdetta dal lavoro in caso di gravi
complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose accertate
direttamente dal ministero del Lavoro direttamente o avvalendosi del servizio
sanitario nazionale. In questo caso, la lavoratrice deve presentare, in
allegato alla domanda di riconoscimento ai fini del raggiungimento della
contribuzione utile per la pensione, la documentazione relativa
all’interdizione dal lavoro a cui però difficilmente ha fatto
ricorso in quanto all’epoca non svolgeva alcuna attività
lavorativa.
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