CATANIA – Con
Ordinanza del 18/10/2017, il Tribunale Ordinario di
Lucca dichiara il
diritto della ricorrente A.M. difesa dall’Avvocato Cinzia
Caruso del foro di
Catania, “a beneficiare, in merito all’Assegnazione provvisoria 2017/18 della
precedenza di cui all’art. 8 co. 1 punto IV lettera i) del CCNI e condanna il
MIUR alla conseguente assegnazione in una delle sedi di Catania secondo
l’Ordine delle preferenze espresse.”
I fatti: l’insegnante di scuola dell’infanzia A.M. presentava
regolare istanza per partecipare all’Assegnazione Provvisoria 2017/18 per la
provincia di Catania ma si vedeva respingere il proprio diritto a beneficiare
della precedenza prevista dalla L.104/92 art. 33 comma 5, per l’assistenza al
padre disabile in condizione di gravità art. 3 comma 3 con la seguente
motivazione: “La rivedibilità del soggetto affetto da gravità è prevista nel
Giugno 2017, e pertanto non travalica l’inizio dell’anno scolastico di
riferimento. Leggasi Art. 8. C1 punto IV, lettera I (vedi note ai punti g,h,i,n,) […]”
Vani i tentativi di far capire al funzionario responsabile
della scuola dell’Infanzia dell’ATP di Catania che secondo
la nuova normativa, L. 114/2014, il disabile non può più prenotare la visita di
revisione ma deve attendere che sia l’INPS a convocarlo secondo la propria
discrezionalità e le proprie tempistiche e che FINO A QUEL MOMENTO , IL VERBALE
CONTINUA A MANTENERE LA PROPRIA TOTALE VALIDITA’!
Lo stesso Stefano Guarnera, segretario del sindacato ASA
SCUOLA, è intervenuto
personalmente presso il funzionario producendo oltre che la Legge citata, anche
le circolari INPS n°1 del 23/01/2015 e n° 127 dell’ 08/07/2016 che sottolineano
la CHIARA indicazione normativa del comma 6 bis dell’Art. 25 della Legge
114/2014 e cioè “la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il
termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei
richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di
revisione”.
Tuttavia il funzionario è rimasto impassibile ed ha invitato
il sindacalista a far fare ricorso giudiziario all’insegnante, senza curarsi
delle inevitabili conseguenze!
“A più di un mese dall’inizio dell’Anno scolastico, sono da
rifare le Assegnazioni Provvisorie della scuola dell’Infanzia della
Provincia di Catania – sottolinea il Segretario dell’ASA SCUOLA Stefano Guarnera – al fine di assegnare all’insegnante A.M. la sede
che le spettava di diritto. La già disastrata situazione scolastica, viene
dunque ulteriormente scossa da errori messi in atto da funzionari responsabili
che non attuano le normative e incomprensibilmente non accettano di rivedere le
convinzioni alla luce delle nuove normative. A causa di quest’errore, il MIUR è
anche stato condannato al risarcimento delle spese di lite, che il Giudice ha
liquidato in euro in 1823,00 oltre iva, cpa e
rimborso forfettario come per legge.
Affinchè queste
spese non siano pagare con i soldi di tutti noi contribuenti, l’Avv.to Cinzia
Caruso è pronta ad inoltrare richiesta formale all’Amministrazione ed alla
Corte dei Conti affinchè le stesse siano addebitate
al funzionario che ha commesso il palese e più volte segnalato errore.”
venerdì 20 ottobre 2017
Nella scuola dell’infanzia di Catania assegnazione provvisoria da rifare - Verbale 104 valido anche se scaduto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento