MEF - RGS - Prot. 181138 del 06/10/2017 - U
Sono pervenuti quesiti da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato,
volti ad
ottenere conferme in ordine alla prescrizione
del diritto alla
liquidazione degli arretrati stipendiali
derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera nei confronti del personale docente,
nel caso
in
cui quest’ultimo
venga emesso dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione della
domanda.
In particolare,
le predette Ragionerie Territoriali hanno segnalato che, in esito al
controllo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera emanati oltre i cinque anni dalla domanda degli interessati,
alle proprie osservazioni circa l’ammissibilità al
pagamento delle somme
arretrate soltanto entro
i limiti dei cinque anni antecedenti l’emanazione dei
decreti stessi, in recenti casi, gli uffici
emittenti hanno controdedotto sostenendo che, in presenza
di una domanda tempestivamente presentata, il decreto di
ricostruzione di carriera, sebbene tardivo, consenta la corresponsione di tutti gli
arretrati dovuti a decorrere
dai cinque anni antecedenti
alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato
emanato il provvedimento.
Esaminati i termini della questione, si osserva, preliminarmente, che presupposto per la
corresponsione di
detti
emolumenti arretrati fin dal
momento del
passaggio in ruolo è
l’avvenuta
presentazione della domanda di ricostruzione
di carriera nei termini di
legge (segnatamente entro i
cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in
ruolo per i docenti e all’immissione
in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione
di carriera si attiva a domanda
dell’interessato e non d’ufficio
(come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali).
Infatti, non appare superfluo rammentare che se, ai
fini
giuridici, al
diritto alla ricostruzione
di carriera si applicano le disposizioni riguardanti
la prescrizione ordinaria
decennale, di
cui all’articolo 2946 del codice civile, ai fini economici esso soggiace alla
disciplina contenuta
nell’articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque
anni.
Peraltro, per la presentazione della domanda di
ricostruzione di
carriera, l’articolo
1,
comma 209, della legge
13 luglio 2015, n. 107, c.d. “buona scuola”,
stabilisce, quale termine per l’inoltro della stessa al
dirigente scolastico, esclusivamente l’intervallo temporale tra il 1°
settembre ed il 31 dicembre
di ciascun anno, mentre, in precedenza, era possibile presentarla in qualunque momento dell’anno. La medesima legge,
nell’ottica di una corretta programmazione della spesa, ha inoltre disposto
che il MIUR, entro il 28
febbraio di
ogni
anno, comunichi al
MEF
– Dipartimento RGS le risultanze dei
dati
relativi alle istanze per
il
riconoscimento dei
servizi agli effetti della
carriera presentate
dal personale scolastico nell’ultimo quadrimestre dell’anno precedente.
Tale
scadenza impone, di fatto, ai Dirigenti scolastici, a
loro
volta, di adottare il decreto entro il
termine – già fissato sino a
tale data in 480
giorni ai sensi del D.M. 190 del 06/04/1995 – compreso tra i
30 e i
90 giorni a decorrere
dalla
data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da
parte del
dipendente.
Ciò posto, stante il termine
prescrizionale quinquennale, come da
consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez.
III, sentenza n. 155/2013) e considerato
che il procedimento
di ricostruzione di carriera si attiva ad
istanza di parte, è di tutta
evidenza che, nell’ipotesi di
mancata emissione del
decreto di
ricostruzione di
carriera, occorre che
l’interessato si attivi con ogni atto
ed
iniziativa utili ad
interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli
strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso
l’inerzia della P.A.
Viceversa, in assenza di
atti
interruttivi, si
ritiene che l’interessato abbia diritto a
percepire gli arretrati
nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del
decreto di inquadramento qualora
l’ufficio preposto emani il decreto
stesso tardivamente.
Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.
Nessun commento:
Posta un commento