giovedì 22 gennaio 2015

Profilo assistente tecnico






Tabella A – Profili di area del personale ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)


Art 46 CCNL 2002 - 2005

Assistente tecnico

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede: alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

La dotazione degli AT è determinata dal decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 articolo 4


(assistenti tecnici)

4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti
didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 Il dispositivo di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di servizio resta disciplinata
secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo 52, comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.
4.6 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.

 

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