Tabella
A – Profili di area del personale ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL
26-5-1999)
Art 46 CCNL 2002 - 2005
Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa,
richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e
tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle
attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e
responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito
delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica
dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e
la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica,
oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli
utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse
alle finalità formative. In questi ambiti provvede: alla preparazione del
materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni
pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo
svolgimento delle stesse;- al riordino e alla conservazione del materiale e
delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento
periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il
magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio
tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature
tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove
tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività
di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi,
specializzazioni ed aree omogenee.
La dotazione degli AT è determinata dal decreto
ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 articolo 4
(assistenti tecnici)
4.1 La dotazione organica di istituto
relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e
scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei
artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con
personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla
giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di
cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli
assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto,
inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli
istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con
riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto
relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta
esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio
funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma
dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore
settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta
esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area
professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici
tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla
contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e
dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12
ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento
delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di
evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo
quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti
didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti
tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione
docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con
gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi
strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali
occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti
tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni,
nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima
ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino
l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere
utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste
nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con
l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 Il dispositivo
di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si
realizzi unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la
prestazione di servizio resta disciplinata
secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo 52,
comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è
previsto che l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in
compresenza del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche
e nelle ore residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per
la preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di
pertinenza.
4.6 In tutti i casi
in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto
dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e
limitatamente all'adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di
assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio
in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.
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