venerdì 20 ottobre 2017

Nella scuola dell’infanzia di Catania assegnazione provvisoria da rifare - Verbale 104 valido anche se scaduto










 

 

CATANIA – Con Ordinanza del 18/10/2017, il Tribunale Ordinario di Lucca dichiara il diritto della ricorrente A.M. difesa dall’Avvocato Cinzia Caruso del foro di Catania, “a beneficiare, in merito all’Assegnazione provvisoria 2017/18 della precedenza di cui all’art. 8 co. 1 punto IV lettera i) del CCNI e condanna il MIUR alla conseguente assegnazione in una delle sedi di Catania secondo l’Ordine delle preferenze espresse.”
I fatti: l’insegnante di scuola dell’infanzia A.M. presentava regolare istanza per partecipare all’Assegnazione Provvisoria 2017/18 per la provincia di Catania ma si vedeva respingere il proprio diritto a beneficiare della precedenza prevista dalla L.104/92 art. 33 comma 5, per l’assistenza al padre disabile in condizione di gravità art. 3 comma 3 con la seguente motivazione: “La rivedibilità del soggetto affetto da gravità è prevista nel Giugno 2017, e pertanto non travalica l’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Leggasi Art. 8. C1 punto IV, lettera I (vedi note ai punti g,h,i,n,) […]”
Vani i tentativi di far capire al funzionario responsabile della scuola dell’Infanzia dell’ATP di Catania che secondo la nuova normativa, L. 114/2014, il disabile non può più prenotare la visita di revisione ma deve attendere che sia l’INPS a convocarlo secondo la propria discrezionalità e le proprie tempistiche e che FINO A QUEL MOMENTO , IL VERBALE CONTINUA A MANTENERE LA PROPRIA TOTALE VALIDITA’!
Lo stesso Stefano Guarnera, segretario del sindacato ASA SCUOLA, è intervenuto personalmente presso il funzionario producendo oltre che la Legge citata, anche le circolari INPS n°1 del 23/01/2015 e n° 127 dell’ 08/07/2016 che sottolineano la CHIARA indicazione normativa del comma 6 bis dell’Art. 25 della Legge 114/2014 e cioè “la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione”.
Tuttavia il funzionario è rimasto impassibile ed ha invitato il sindacalista a far fare ricorso giudiziario all’insegnante, senza curarsi delle inevitabili conseguenze!
“A più di un mese dall’inizio dell’Anno scolastico, sono da rifare le Assegnazioni Provvisorie della scuola dell’Infanzia della Provincia di Catania – sottolinea il Segretario dell’ASA SCUOLA Stefano Guarnera – al fine di assegnare all’insegnante A.M. la sede che le spettava di diritto. La già disastrata situazione scolastica, viene dunque ulteriormente scossa da errori messi in atto da funzionari responsabili che non attuano le normative e incomprensibilmente non accettano di rivedere le convinzioni alla luce delle nuove normative. A causa di quest’errore, il MIUR è anche stato condannato al risarcimento delle spese di lite, che il Giudice ha liquidato in euro in 1823,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Affinchè queste spese non siano pagare con i soldi di tutti noi contribuenti, l’Avv.to Cinzia Caruso è pronta ad inoltrare richiesta formale all’Amministrazione ed alla Corte dei Conti affinchè le stesse siano addebitate al funzionario che ha commesso il palese e più volte segnalato errore.”

(http://www.sicilianetwork.info)

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