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sabato 28 marzo 2015

Mobilità - Il punteggio aggiuntivo una tantum



Il punteggio “aggiuntivo” è un “bonus” che spetta solo a chi non ha mai   presentato domanda di mobilità fra il 2000 e il 2007.

I 10 punti in più nella graduatoria interna d’Istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, vengono attribuiti a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico  2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.

Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha prodotto domanda di trasferimento  per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha perso per sempre.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;  domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.

Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo. É utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale,  non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse ottenere il trasferimento.

giovedì 26 febbraio 2015

Mobilità insegnanti 2015/2016. Trasferimento interprovinciale: chi è escluso dal vincolo triennale









Mobilità personale della Scuola 2015/2016 

Vademecum FLC CGIL sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2015/2016

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale 

il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

E' escluso dall'applicazione del vincolo triennale esclusivamente il personale docente 
ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V).del CCN mobilità.

Pertanto può presentare domanda interprovinciale, con precedenza, il personale 
assunto con decorrenza giuridica, anche dopo l'1/9/2012 , se rientra nelle seguenti categorie:
◾personale non vedente
◾personale emodializzato
◾personale con disabilità (di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; 
 personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92)
◾personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di 
 particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
◾personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità; fratello che assiste 
 la sorella (o viceversa), conviventi, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati 
 a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili; assistenza 
 al disabile da parte di chi esercita la tutela legale.

Per il trasferimento interprovinciale può superare il blocco 
del triennio anche il figlio referente unico che assiste 
il genitore con grave disabilità, con la precisazione però 
che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza ma solo 
alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli 
altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.

Es. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza 
giuridica dopo l'1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere 
il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non 
avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché 
assunto con decorrenza giuridica l'1/9/2012 o precedente.

La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa 
solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non 
ai trasferimenti interprovinciali . 

Ciò indipendentemente se si rientra o meno nel blocco triennale.

Mobilità personale della Scuola 2015/2016







Mobilità personale della Scuola  
Firmata l’ordinanza ministeriale per il personale
docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016




Vademecum FLC CGIL sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2015/2016

Guida alla compilazione della domanda

Termini di presentazione delle domande

dal 26 febbraio al 16 marzo 2015 per il personale docente ed educativo

dal 18 marzo al 15 aprile 2015 per il personale ATA.

Trasferimento interprovinciale: chi è escluso dal vincolo triennale

Per produrre la domanda bisogna andare  al sito del Ministero, Istanze on line. 
Per accedere alla registrazione, necessaria, per la compilazione delle istanze, 
il Miur ha predisposto una guida operativa
dichiarazioni utili

Dichiarazione coniuge che non puo' assistere.doc

 

 

Dichiarazione di residenza anagrafica.doc

 

 

Dichiarazione esigenze di famiglia.doc

 

 

Dichiarazione figli fratelli sorelle(per art. 33 c. 5,7 legge 104).doc

 

 

Dichiarazione personale legge 104 fratelli_sorelle.doc

 

 

Dichiarazione possesso abilitazione specifica.doc

 

 

Dichiarazione presentazione documentazione 104.doc

 

 

Dichiarazione titoli posseduti.doc

 

 

Dichiarazione titolo di sostegno.doc

 

 

Dichiarazione utilizzazione in classe di concorso.doc

 

 

Dichiarazioni legge 104 genitore_coniuge_figlio_disabile.doc

DATE PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI a. s. 2015/16

a) personale docente scuola dell'infanzia
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili............................................ 31 marzo
2 - pubblicazione dei movimenti...............................…................ 16 aprile

scuola primaria
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili............................................. 16 aprile
2 - pubblicazione dei movimenti.........................................……. 6 maggio

scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili........................................… 6 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti ................................................. 26 maggio

scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili........................................… 26 maggio
2- pubblicazione dei movimenti..............................................… 15 giugno

b) personale educativo
1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili..........................................… 5 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti.........................................….. 26 maggio

c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 8 luglio
2 - pubblicazione dei trasferimenti 29 luglio

 

domenica 30 novembre 2014

Mobilità scuola 2015/2016: sottoscritta la pre-intesa






Ipotesi CCNI mobilità personale docente, 
educativo e ATA a.s. 2015/2016 del 26 novembre 2014