domenica 25 novembre 2018

Cessazione servizio personale scolastico dal 1° settembre 2019 - Nota 50647 del 16 novembre 2018 - volantone Flc cgil










Cessazione servizio personale scolastico dal 1° settembre 2019 
Nota 50647 del 16 novembre 2018
Volantone FLC INCA SPI CGIL come si va in pensione nella scuola nel 2019 Quando presentare le domande La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 12 dicembre 2018. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019. Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.

martedì 20 novembre 2018

criteri di valutazione indicati nella legge n. 107/15 al comma 93, che lega tra l'altro la valutazione del DS ai risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (RAV)









i criteri:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento 
dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione 
dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale 
dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' 
professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli 
studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi 
di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e 
della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, 
dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.









lunedì 5 novembre 2018

SCUOLA - Segretario e coordinatore del consiglio di classe








Segretario e coordinatore del consiglio di classe

 

A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello di segretario nei consigli di classe?

Il segretario è una figura istituzionale, il coordinatore non è previsto in nessuna norma.

§  Ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.

 

§  L’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

 

§  Nei propri doveri d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente della vita scolastica.

 

Le due figure, designate dal dirigente scolastico, spesso equiparate,  rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.

Il segretario del consiglio di classe

 

§  Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.

§  È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.

§  È una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente.

§  Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).

§  Il rifiuto dell’incarico, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare l’avvio di un procedimento disciplinare.

 

Considerazioni

Spesso capita che il dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio).

Inoltre il dirigente, al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.

Nel caso di docente nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC  ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà le sedute di tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare” rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.

Fatte queste considerazioni non bisogna discostarsi da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di proporre che la designazione del segretario venga  fatta di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita (appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).

 

Il coordinatore del consiglio di classe

 

Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.

Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.

La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile.

I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione.

Considerazioni

Il docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.

Come già detto, la figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:

1.La figura del coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).

2. Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria (dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).

3. L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.

4. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto.

5. Il docente non solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

Le due figure però  devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il DS è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.

Si può rinunciare al ruolo di Coordinatore di classe?

 

Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994  prevede la  figura del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo e, difatti, per “costituirsi”  bisogna che ci sia una delega da parte del Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato (è uno scambio tra proposta e accettazione).

La proposta da parte del Dirigente dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto).

Una volta ricevuta la proposta, il docente potrà accettarla o rifiutarla in quanto l’incarico di coordinatore non è obbligatorio ma “supplementare” alla funzione docente.

Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla.