TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DEL PERSONALE ATA PER GLI INFERMIERI
AVVERTENZE
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
E) Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).
H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indipendente mente dall'attestazione del lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.
Tabella A2 - Infermieri
1 |
Titolo di studio
richiesto per l'accesso al profilo a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto
di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo
di studio la valutazione sia
espressa con
una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono
-7; distinto - 8; ottimo
- 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico
per tutte le materie, tale punteggio deve essere
rapportato a 10; d)
qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 (2). (2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. |
2 |
Diploma di laurea
(si valuta un solo titolo) (2) (3):
punti 2 (2) Sono valutabili anche
i titoli equipollenti conseguiti all'estero. (3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°1ivello in Scienze delle attività motorie e sportive. |
3 |
Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2 |
4 |
Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): vedi Tabella altri profili (escluso assistenti amministrativi e assistenti tecnici) |
5 |
Voce relativa al profilo di Assistente Tecnico
(vedi specifica tabella) 5.1) a) Scuole dell'infanzia statali, delle
Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie statali; c) Scuole di istruzione secondaria o
artistica statali; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero 5.2) a) Scuole dell'infanzia non statali autorizzate; b) Scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) Scuole non statali paritarie |
6 |
Voce relativa al profilo di Cuoco (vedi specifica tabella) |
7 |
Servizio prestato nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato
in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7) per ogni anno:
punti 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico) punti
0,50 (1) Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato
o, comunque, quello relativo ai periodi
coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è
esclusivamente prevista la
conservazione del posto
senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti
a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare
etc.), per le quali
il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili,
a prescindere da ogni
effetto economico, quei
periodi riconosciuti
giuridica ente al candidato a seguito
di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. (5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo |
|
Stato o gli Enti Locali,
per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle
presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo
i valori espressi
nella corrispondente tabella
di valutazione de titoli. (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole. |
8 |
Altro servizio prestato in scuole
di cui al punto 5.1,
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello
Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi
C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8) per ogni anno:
punti 1,20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno
scolastico): punti
0,10 Nel caso che il medesimo servizio sia stato
prestato nelle scuole
elencate al punto
5.2), il punteggio è ridotto
alla metà. (1) Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato
o, comunque, quello relativo ai periodi
coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece,
per i quali
è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti
a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare
etc.), per le quali
il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili,
a prescindere da ogni
effetto economico, quei
periodi riconosciuti
giuridica ente al candidato a seguito
di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. (5) Il servizio
prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti
Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato,
ai fini dell'attribuzione
del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in
profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto
di lavoro a tempo
parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti
Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi
nella corrispondente tabella di valutazione de titoli. (7) Ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora
in uno stesso periodo
siano prestati servizi
diversi, tale
periodo, ai fini
dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con
uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi
che, ai sensi della
tabella della valutazione dei
titoli danno luogo
a valutazioni differenziate,
il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque
eccedere quello
massimo previsto per il servizio computato nella
maniera più favorevole. (8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente. |
9 |
Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali
e nei patronati scolastici, (1) (5): per ogni anno:
PUNTI 0,60 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
(fino a un massimo di punti
0,60 per ciascun anno
scolastico) PUNTI 0,05 (1) Il servizio valutabile è quello
effettivamente prestato
o, comunque, quello relativo ai periodi coperti
da nomina o da contratto, per
i quali vi sia stata
retribuzione, anche
ridotta. I periodi
invece, per i quali
è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti
a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare
etc.), per le quali
il tempo di conservazione del posto senza
assegni è computato nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili, a prescindere
da ogni effetto economico,
quei periodi riconosciuti
giuridica ente al candidato a seguito
di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole. (5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli. |
Tabella
di valutazione titoli informatici per tutti i profili
(escluso gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici)
(si valuta un solo titolo):
ECDL Livello Core |
0,25 |
ECDL Livello Advanced |
0,28 |
ECDL Livello Specialised |
0,30 |
NUOVA ECDL Livello Base |
0,25 |
NUOVA ECDL Livello Advanced |
0,28 |
NUOVA ECDL Livello Specialised e professional |
0,30 |
MICROSOFT Livello MCAD o equivalente |
0,25 |
MICROSOFT Livello MCSD o equivalente |
0,28 |
MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente |
0,30 |
EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals) |
0,30 |
IC3 |
0,30 |
MOUS (Microsoft Office User Specialist) |
0,30 |
CISCO (Cisco System) |
0,30 |
PEKIT |
0,30 |
EIPASS |
0,30 |
EIRSAF Full |
0,30 |
EIRSAF Four |
0,25 |
EIRSAF Green |
0.25 |
N.B. Qualora nel 2014 sia già stato valutato un titolo informatico, il punteggio assegnato sarà ricalcolato dalla scuola capofila in base all’attuale tabella in quanto si tratta di un completo rifacimento delle graduatorie e quindi per tutti si applicano le nuove tabelle. Nella sezione D a pagina 6 del modello D2 è infatti obbligatorio dichiarare il titolo eventualmente già valutato.
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