1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,
escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o
straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di
cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su
cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato
lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per
frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.
15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale
docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi
di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno,
la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei
predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque,
alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto
dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate
esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di
riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo
indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute
di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere
del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può
frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque
essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente
il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo
1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte
per più di 3 giorni.
L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per
assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale
a tempo determinato che indeterminato.
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