martedì 19 aprile 2016

Personale ATA: chi ha diritto all’assunzione secondo la legge 68/99?









Personale ATA: chi ha diritto all’assunzione secondo la legge 68/99?

 

Chi ha diritto all’assunzione sui posti riservati di cui all’art.8 della legge 68/99? I candidati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, possono anche loro usufruire dei posti riservati? Le risposte in una breve scheda.

 

Per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.

 

Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.

 

Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:

1.      le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;

2.      le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

3.      le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;

4.      le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie:

1.      orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

2.      coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

3.      profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia non opera alcuna riserva di postinei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni. Pertanto i candidati inseriti nelle graduatorie di III fascia ATA sono esclusi da tale beneficio.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino

 

M.I.U.R. Nota prot. n. 5454 del 12 aprile 2016 – Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche per l’anno finanziario 2015





M.I.U.R. Nota prot. n° 10073 del 14 aprile 2016 - Supplenze brevi Personale ATA - Chiarimenti





Nota 10073 del 14 aprile 2016 - Chiarimenti supplenze brevi personale ATA





Miur - Bonus personale docente - modalità di assegnazione e comitati di valutazione









Il testo

19/04/2016

Bonus personale docente

Bonus personale docente, modalità di assegnazione e comitati di valutazione.

Circolare

 

CONCORSO DOCENTI 2016 - Calendario prove scritte









OGGETTO: DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Avviso relativo alle prove scritte.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno, si svolgeranno secondo il calendario allegato.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sarà reso noto con successivo avviso pubblicato sui siti internet e sugli albi degli Uffici Scolastici Regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
I bandi di cui al D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016 e n.107 del 23 febbraio 2016 hanno disposto, in forza di quanto previsto dall’art. 400, comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 113, lettera C, della legge n. 107/2015, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili. Per l’effetto, per talune procedure concorsuali, è stata disposta l’aggregazione in regione diversa da quella per la quale sono stati banditi i posti.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale, come riportato in allegato nei rispettivi bandi.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.
La prova scritta avrà la durata di 150 minuti.
Relativamente alle prove scritte per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, l’orario di inizio delle rispettive prove verrà comunicato con successivo avviso sui siti internet e sugli albi degli Uffici Scolastici Regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) almeno 15 giorni prima della data di  svolgimento delle stesse.

 

martedì 12 aprile 2016

MIUR: avviato iter per bando TFA terzo ciclo










Pubblicato da lentepubblica.it il 8 aprile 2016

MIUR: avviato iter per bando TFA terzo ciclo

MIUR: avviato iter per bando TFA terzo ciclo

Chi non è abilitato, per il Ministero, deve restare fuori dal concorso a cattedra. Senza sconti. A ribadirlo, ieri, il Sottosegretario Angela D’Onghia durante un question time pressola VII Commissione cultura alla Camera. Nessuna riserva, nessuno sconto, i docenti non abilitati devono restare fuori, sebbene i sindacati abbiano presentato decine di migliaia di ricorsi, a partire dal combattivo ANIEF.

 

La strada per accedere ai prossimi concorsi resta, secondo quanto riferito dalla D’Onghia, il possesso dell’abilitazione. E, a tal fine, per i docenti non abilitati, “il Miur sta avviando il relativo iter per indire, quanto prima, percorsi abilitanti Tfa”. Si tratta dell’atteso terzo ciclo che darà la possibilità a qualche decina di migliaia di docenti di avere l’abilitazione all’insegnamento. Lo scopo del Governo è di ridurre il precariato ad un livello fisiologico, utilizzando i concorsi come filtro per entrare in ruolo.

 

Un concorso per circa 60 mila posti per una platea di circa 180 mila candidati. Uno su tre avrà l’opportunità di andare in ruolo a partire da settembre 2016 (il precedente concorso, quello del 2012, a 12 anni da quello del 2000, metteva a disposizione 12 mila posti per 100 mila candidati)”.

 

L’abilitazione è il titolo di accesso utile per partecipare al concorso a cattedra, che – stando alle promesse del Governo – da ora in poi dovrebbero svolgersi con regolarità e su un numero rigoroso di posti.

 

Cambia la modalità di trasmissione del certificato medico








Cambia la modalità di trasmissione del certificato medico

Pubblicato da lentepubblica.it il 21 marzo 2016

 

Cambia la modalità di trasmissione del certificato medico

 

Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

 

Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

 

Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale.

 

La denuncia dell’infortunio deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore e al datore di lavoro per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

 

In merito alla denuncia di infortunio, per effetto dell’art. 21 del D.lgs. n.151/2015, dal 22 marzo 2016 è esteso il principio della trasmissione per via esclusivamente telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria competente, anche del certificato d’infortunio e di malattia professionale.

 

Al seguente link trovate la modulistica completa:

 

Modulistica

 

Concorso Docenti: Calendario provvisorio delle prove










Pubblicato da lentepubblica.it il 6 aprile 2016

 

Calendario provvisorio delle prove del Concorso Docenti

 

La conferma definitiva per l’avvio delle prove del concorso scuola docenti sarà giorno 12 di aprile.  Le prove si terranno da giorno 28 di aprile al 20 di maggio, la conferma arriverà il 12 di aprile quando le date saranno ufficializzate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si attenderà, dopo l’ufficializzazione della notizia, la calendarizzazione delle singole classi di concorso che vi forniremo appena in nostro possesso.

Il tutto era già stato anticipato dal comunicato del Ministero pubblicato in occasione della chiusura delle iscrizioni.

Prove scritte che, ricordiamo, sono computer based (quindi il candidato potrà leggere i quesiti e rispondere attraverso una piattaforma online). La durata è stata determinata in 150 minuti e consterà di 8 quesiti, di cui 6 a “risposta aperta” di carattere metodologico – didattico – organizzativo – legislativo. 2 domande saranno in lingua inglese livello B2, a scelta multipla.

Per quanto riguarda i contenuti delle prove, ci è stato confermato che esse riguarderanno in prevalenza questioni di carattere metodologico-didattico.

Confermati anche i due turni per le prove scritte:

·         I turno: 09.00 – 12.00

·         II turno: 15.00 – 18.00

Per quanto riguarda l’orale, le date saranno decise in autonomia dalle commissioni d’esame, dato che tutto dipenderà dalla correzione degli elaborati. Forti dubbi, invece, sulla tempistica relativa alle assunzioni. Molti docenti precari ritengono ormai impossibile una assunzione entro settembre 2016, soprattutto relativamente ai bandi che riguardano infanzia e primaria dove si è concentrato il maggior numero di candidati.

 

Mensa Scolastica dei Figli: modalità per detrazione nel 730









Mensa Scolastica dei Figli: modalità per detrazione nel 730

Pubblicato da lentepubblica.it il 21 marzo 2016

Mensa Scolastica dei Figli: modalità per detrazione nel 730

 

Anche se non tutti ne parlano e anche se al riguardo sembra regnare ancora una gran confusione, nel 730 2016 sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute nel corso del 2015 per la mensa scolastica dei figli.

 

La detrazione è possibile dopo la modifica che rende possibile portare in detrazione anche le spese scolastiche che riguardano la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo e secondo grado.

 

Mentre per le scuole paritarie e private è possibile portare in detrazione anche le spese di iscrizione e frequenza, per la scuola pubblica, dove queste spese non sono contemplate, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la mensa scolastica dei figli.

 

Le spese per la mensa scolastica, rientrano tra quelle detraibili, per ogni livello di scuola e a prescindere se si tratta di una statale o privata,  dopo l’introduzione della lettera e-bis all’articolo 15 comma 1 del TUIR e sono riconosciute come spese per la frequentazione scolastica detraibili.

 

Il tetto massimo detraibile è di 400 euro per ogni alunno, questo significa che è possibile recuperare 76 euro (19% di 400 euro).

 

Le spese sostenute per la mensa scolastica vanno inserite nel quadro E del 730 2016 al rigo E13, quali spese di istruzione da non confondere con le erogazioni liberali, poichè le quote che siamo chiamati a pagare per l’iscrizione dei figli alla scuola superiore non sono  obbligatorie e rientrano, appunto nelle erogazioni liberali da inserire sempre nel quadro E della dichiarazione dei redditi  ma al rigo E17 del modello 730.

 

Anche se non tutti ne parlano e anche se al riguardo sembra regnare ancora una gran confusione, nel 730 2016 sarà possibile portare in detrzione le spese sostenute nel corso del 2015 per la mensa scolastica dei figli.

 

La detrazione è possibile dopo la modifica che rende possibile portare in detrazione anche le spese scolastiche che riguardano la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo e secondo grado.

 

Mentre per le scuole paritarie e private è possibile portare in detrazione anche le spese di iscrizione e frequenza, per la scuola pubblica, dove queste spese non sono contemplate, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la mensa scolastica dei figli.

 

Le spese per la mensa scolastica, rientrano tra quelle detraibili, per ogni livello di scuola e a prescindere se si tratta di una statale o privata,  dopo l’introduzione della lettera e-bis all’articolo 15 comma 1 del TUIR e sono riconosciute come spese per la frequentazione scolastica detraibili.

 

Il tetto massimo detraibile è di 400 euro per ogni alunno, questo significa che è possibile recuperare 76 euro (19% di 400 euro).

 

Le spese sostenute per la mensa scolastica vanno inserite nel quadro E del 730 2016 al rigo E13, quali spese di istruzione da non confondere con le erogazioni liberali, poichè le quote che siamo chiamati a pagare per l’iscrizione dei figli alla scuola superiore non sono  obbligatorie e rientrano, appunto nelle erogazioni liberali da inserire sempre nel quadro E della dichiarazione dei redditi  ma al rigo E17 del modello 730.

 

domenica 10 aprile 2016

Contratto mobilità 2016/2017 - ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI









Scuola mobilità 2016/2017


ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

 

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

 

FASE A

 

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

 

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

 

2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

 

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

 

FASE B

 

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16  provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

 

FASE C

 

1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

 

FASE D

 

1.Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

 

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1

 

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria  in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l’educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art 26 e dall’art. 29 e 30

 

Tutto quello che c’è da sapere sulla fase A (http://www.tecnicadellascuola.it/)









Scuola mobilità 2016/2017


Tutto quello che c’è da sapere sulla fase A

(http://www.tecnicadellascuola.it/)

Chi può partecipare alla presentazione della fase A?

Potranno presentare istanza on line per la fase A della mobilità, i docenti entrati in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015, compresi i docenti in soprannumero, in esubero e che mantenuto il diritto al rientro entro l'ottennio, che volessero trasferirsi da una scuola ad un’altra della stessa provincia. Prima si effettueranno, nel limite degli ambiti della provincia, i trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità e successivamente tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. In questa fase della mobilità parteciperanno anche i docenti Dos che non hanno chiesto la conferma nell’attuale scuola di utilizzazione, i neoassunti (2015/2016) in fase 0 e A del piano straordinario di assunzioni, per avere assegnata, all’interno della provincia in cui sono entrati in ruolo, la scuola definitiva di titolarità.

 

Quando è possibile presentare la domanda per la fase A della mobilità?

La domanda si presenterà tramite istanze on line del Miur a partire dal 11 aprile 2016 con scadenza il 23 aprile 2016 (soltanto 13 giorni). Mentre le altre fasi della mobilità ( B,C, D) dal 9 maggio al 30 maggio. Il personale educativo farà la domanda, in modalità cartacea, dal 11 aprile al 25 aprile.

 

Cosa rischia chi non ottiene il trasferimento durante la fase A della mobilità?

Bisogna sapere che in fase A della mobilità ci si trasferisce da scuola a scuola e non si rischia di finire in ambito territoriale. Chi non viene soddisfatto nella richiesta della mobilità ( in fase A), resterà titolare nella sua attuale scuola.

 

Quante scuole è possibile richiedere per i docenti che si trasferiscono in fase A della mobilità?

Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso le scuole dell’infanzia e della primaria, si possono esprimere fino ad un massimo di 20 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e la stessa provincia. Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso la scuola secondaria di primo o secondo grado, si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e la stessa provincia.

Nella fase A della mobilità si può chiedere oltre al trasferimento anche la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)?

La risposta è affermativa! Oltre alla domanda di trasferimento è possibile anche chiedere il passaggio di ruolo verso un solo ordine o grado di scuola. In tal caso, in caso di soddisfazione di entrambe le richieste, il passaggio di ruolo richiesto prevale sul trasferimento. Si può anche chiedere simultaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra anche su più classi di concorso. In tal caso il docente richiedente può optare a quale delle due operazione dare precedenza e, in caso di più classi di concorso richieste per il passaggio di cattedra, esprime l’ordine di preferenza delle stesse classi di concorso. ali tipologie di mobilità possono essere richieste anche contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra nella fase A della mobilità, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso

 

Se si partecipa alla fase A della mobilità, si pregiudica la partecipazione alla fase B della stessa mobilità?

No! Chi chiede la mobilità in fase A, può chiedere, in un secondo tempo, anche il trasferimento interprovinciale. Questa opportunità è preclusa a chi è soggetto al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità. 

 

Si possono richiedere nella domanda di mobilità cattedre orario e corsi serali?

Nel modulo on line della domanda di trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, ci sarà una sezione adibita specificatamente alla richiesta di cattedre articolate su più istituti, in cui ci saranno due opzioni:

1.    cattedre orario tra istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre orario tra istituti di comuni diversi

2.    cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi

Chi seleziona la lettera A) accetterà di capitare anche in cattedre orario composte su più scuole (massimo 3) dello stesso comune; chi seleziona la lettera B) oltre ad accettare di capitare su cattedre orario composte su più scuole ( massimo 3) dello stesso comune, accetta anche la possibilità di finire su cattedre orario tra scuole ( massimo 3 su due comuni) di comuni diversi. Chi non seleziona né A) e né B) non avrà, anche se ci fosse la possibilità, il trasferimento su cattedre orario su più scuole.


Chi vuole partecipare al trasferimento su corsi serali, deve rispondere affermativamente alla seguente domanda: “Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi a funzionamento serale?”

Nella mobilità territoriale e in quella professionale i titoli generali si valutano allo stesso modo?

I titoli generali si valutano in modo differente a seconda che si faccia la mobilità territoriale o la mobilità professionale. È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), H) I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibile a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 22 punti di titoli culturali. Invece per quanto riguarda la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità. Quindi nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che esiste soltanto nella mobilità territoriale. nella mobilità professionale, diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Invece per la mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.

 

Mobilità scuola - Normativa 2016/2017









Scuola mobilità 2016/2017


·         Nota prot. n. 9520 dell'8 aprile 2016

·         O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016

·         C.C.N.I. dell'8 aprile 2016

·         O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016

Scuola mobilità 2016/2017









Scuola mobilità 2016/2017

Mobilità del personale della scuola

Le operazioni di mobilità per l'anno 2016/17, dopo la definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del comparto scuola, prevedono due fasi distinte.
Nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) si effettueranno i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole provincie, con la consueta mobilità da scuola a scuola.
Nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si effettueranno i movimenti dei docenti tra provincie, con trasferimenti tra ambiti territoriali. Sarà questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Il personale educativo ed A.T.A. effettuerà invece la mobilità secondo le regole consuete. 

Le domande per la prima fase dei trasferimenti dei docenti e per i movimenti del personale educativo dovranno essere presentate dall'11 al 25 aprile.
Il personale ATA presenterà le domande dal 26 aprile al 16 maggio.
Le domande per la seconda fase dei movimenti dei docenti andranno presentatedal 9 maggio al 30 maggio

 


Mobilità personale scuola - commento FLC CGIL 

Normativa 

Vademecum - FLC CGIL 

Contratto mobilità 2016/2017 - ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

Modulistica Fase A

FLC CGIL - Indicazioni operative fasi B, C e D

Tutto quello che c’è da sapere sulla fase A (http://www.tecnicadellascuola.it/)

I video della FLC CGIL

Autodichiarazioni

Bollettini ufficiali 2016/2017

Istanze online