sabato 31 gennaio 2015

Home Care Premium pubblicato l’avviso









Pubblicato l’avviso relativo al progetto Home care premium per i dipendenti e i pensionati 
pubblici, per i loro conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti.
Scade il 27 febbraio 2015 alle ore 12 il termine per presentare la domanda per via telematica.

 
Avviso Home Care Premium  

venerdì 30 gennaio 2015

Esame di Stato 2014/2015
Materie e svolgimento della seconda prova







Materie e svolgimento della seconda prova scritta degli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado. Materie affidate ai commissari esterni.

Circolare

Decreto

Allegati
 

mercoledì 28 gennaio 2015

Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario






Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario

In linea generale il supplente ha diritto al completamente dell’orario, ma il dirigente deve anche garantire che gli orari sia funzionali alle esigenze didattiche. In molti casi ci vorrebbe un po’ di buon senso da tutte le parti.

Partiamo con il dire che non esiste una precisa norma, che imponga ad un dirigente scolastico di modificare l’orario scolastico delle classi, in modo da garantire il diritto del supplente a completare la cattedra fino ad un massimo di 18 ore. Diciamo anche che un dirigente scolastico ha come primo compito quello di garantire che gli orari scolastici siano rispettosi delle esigenze didattiche e non per le esigenze degli insegnanti.
Detto questo ci domandiamo: ”Dove sta il confine tra il diritto di un supplente a completare o incrementare le ore di servizio settimanali e la rigidità del Ds a non agevolare tale diritto?”.
Certo è che se un supplente con 9 ore di incarico annuale, svolte in 2 giornate della settimana, volesse completare o incrementare il suo orario di servizio, dovrebbe trovare una supplenza il cui orario sia compatibile, e quindi venga svolto nelle altre 4 giornate in cui non è impegnato.
In linea generale il supplente non può pretendere che un dirigente scombini l’orario scolastico per favorire la sua supplenza, magari anche solamente temporanea, producendo un disservizio agli studenti e agli altri docenti, quindi non è da biasimare il Ds che, con tatto e buon senso, spiega le motivazioni didattiche per cui è impossibile assegnare una tale supplenza.

D’altro canto  esiste anche il diritto del supplente a completare  o incrementare l’orario di servizio settimanale anche su classi di concorso differenti, ma con il limite di un massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente anche il criterio della facile raggiungibilità. La norma che dà titolo al supplente ad avere l’opportunità del completamento orario è l’art.4 del decreto ministeriale 131/2007. Poi ci sono anche i casi limite, dove il dirigente scolastico, pur avendo l’opportunità di agevolare la supplenza, non la consente.
Si tratta di un caso dove il Ds  avrebbe potuto scambiare una sola ora di lezione tra due insegnanti, senza creare buchi e rendendo anche più “didattico” l’orario scolastico, agevolando così il completamento orario di un supplente già impegnato per 9 ore settimanali, ed ha invece deciso di non assegnargli tale supplenza, anche se il supplente era inserito in prima fascia delle graduatorie d’Istituto, per darla invece ad un supplente di terza fascia senza abilitazione all’insegnamento.
Tutto questo è legittimo? Possiamo dire che non esiste una illegittimità nel senso che non viene rispettata una norma di legge, ma sicuramente quel dirigente avrebbe potuto agire anche diversamente. Tuttavia il Ds avrà avuto le sue buone ragioni per “favorire” un docente non abilitato, piuttosto che un precario storico prossimo ad entrare in ruolo.

 

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it

NUOVO ISEE 2015 - calcolo, modello e istruzioni






ISEE 2015

calcolo, modello e istruzioni

Dal 1° Gennaio è entrato in vigore il nuovo ISEE 2015 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Dicembre 2014. Lo strumento, definito dai detrattori “riccometro”, è predisposto per fornire all’Agenzia delle Entrate un quadro dettagliato riguardo alla ricchezza delle famiglie, che non hanno più modo di nascondere i beni patrimoniali in virtù dei controlli incrociati che il Fisco può effettuare, avendo libero accesso all’archivio dei conti correnti bancari.

cosa cambia e cosa no

Gli articoli 1 e 2 del Decreto 159/2014 ci informano che a cambiare non saranno certo le definizioni di ISE e ISEE: infatti, l’ISEE 2015 resterà comunque l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Se le definizioni restano immutate, cambieranno i modelli, infatti, non esisterà un solo ISEE valido per tutte le prestazioni ma ne esisteranno 6 corrispondenti ad indicatori specifici. Inoltre, il nuovo Decreto prevede l’istituzione del DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva Unica, che va a soppiantare l’autocertificazione. DSU e controlli incrociati del Fisco sulla giacenza media annua serviranno a scovare i furbetti che nell’autocertificazione sostenevano di non possedere un conto corrente bancario. A rendere più consistente la “ricchezza” delle famiglie concorrerà il patrimonio immobiliare, che corrisponde al valore IMU, ovvero la proprietà di tutti i fabbricati, terreni ed aree edificabili posseduto da una persona fisica. Se prima si calcolava il valore ICI degli immobili, ora l’utilizzo dell’indicatore IMU farà crescere notevolmente il patrimonio soprattutto in seguito alle rivalutazioni delle rendite catastali, cresciute del 60%.

I cambiamenti sono corposi soprattutto dal punto di vista burocratico, vediamo quindi l’iter da seguire per presentare una domanda ISEE.

come funziona

Dal 1° Gennaio 2015 i modelli di ISEE disponibili sono 6: Minorenni, Corrente, Università, Sociosanitario, Sociosanitario-residenziale, Standard.

  • ISEE Minorenni: utile per le prestazioni agevolate che riguardano minori di genitori non coniugati o comunque non conviventi, è indispensabile anche per calcolare le rette dell’asilo.
  • ISEE Corrente: utlizzato da quelle famiglie in cui il reddito ha subito un cambio repentino. Ad esempio nel caso in cui uno o più membri di un nucleo familiare abbiano subito una sospensione dal lavoro o una risoluzione del contratto possono rifarsi a questo modello per dichiarare la loro mutata condizione patrimoniale senza attendere l’anno successivo.
  • ISEE Università: denominato anche ISEEU, è necessario per coloro che vogliono richiedere delle agevolazioni in merito al diritto allo studio.
  • ISEE Sociosanitario: necessario a ha chi ha bisogno di prestazioni socio assistenziali destinate a disabili o ad individui non autosufficienti.
  • ISEE Sociosanitario – residenziale: simile all’ISEE sociosanitario, si riferisce alla regolamentazione delle agevolazioni sociosanitarie che si svolgono in ambiente domestico.
  • ISEE Standard: definito anche ordinario, comprende tutte le agevolazioni e le prestazioni non previste dalle altre tipologie.

Una volta selezionato il modello si potrà partire con la procedura per il suo ottenimento.

l’iter da seguire

Condizione preliminare alla richiesta di un ISEE 2015 è la presentazione non dell’autocertificazione, bensì del rispettivo modello DSU, ovvero della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il modello DSU va presentato all’organo territoriale o nazionale al quale si vuole richiedere una prestazione o un beneficio, pertanto ad esempio il DSU andrà presentato al comune oppure all’ufficio INPS; in quest’ultimo caso è possibile anche inviare la richiesta per via telematica, tramite il sito web ufficiale.

Il modello DSU va compilato in ogni sua parte con i dati anagrafici dei membri della famiglia e con i rispettivi dati patrimoniali; i punti salienti del modulo DSU sono costituiti dalla dichiarazione del patrimonio mobiliare e dal calcolo della giacenza media annua su conto corrente.

Il patrimonio mobiliare è costituito da conti correnti bancari o postali, titoli di Stato, buoni fruttiferi, obbligazioni, somme di denaro, assicurazioni sulla vita o sul capitale, azioni o quote di società di risparmio collettivo possedute dal richiedente. Le aziende individuali in regime di contabilità ordinaria dovranno dichiarare anche il valore del patrimonio aziendale netto. I dati del patrimonio mobiliare devono essere inseriti all’interno del Modulo FC.1 al Quadro FC.2 dove compare la voce “Patrimonio Mobiliare”.

Tutti i richiedenti sono obbligati a compilare la prima sezione del Modulo FC, mentre chi non ha alcun tipo di rapporto finanziario con nessun istituto e non possiede alcun bene mobiliare deve limitarsi a sbarrare l’apposita casella, presente nella sezione 2, per dichiararlo.

Una volta compilato il Modulo FC.1 si passa alla dichiarazione del saldo sul conto corrente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta, e della giacenza media annua posseduta, ovvero dell’importo medio che è stato depositato sul proprio conto durante l’arco dell’anno. Questi valori saranno inseriti nella Sezione 2 del Modulo FC. Per calcolare la giacenza media, è necessario avere un quadro chiaro della giacenza giornaliera moltiplicandola per i giorni in cui è rimasta costante.

Ad esempio se la giacenza giornaliera di un conto nel 2014 è stata:

  • di 100€ per 100 giorni
  • di 340€ per 70 giorni
  • di 200€ per 95 giorni
  • di 50€ per 100 giorni

si dovrà moltiplicare ciascun importo per i giorni corrispondenti ottenendo:

  • 100×100= 10.000€
  • 340×70= 23.800€
  • 95×200= 19.000€
  • 50×100= 5.000€

La somma di tutti gli importi 57.800 € è la giacenza complessiva annua mentre per ottenere la giacenza media si dovrà dividere il totale per 365, ottenendo quindi: 57.800/365=158,356. La giacenza media annua corrisponde a 158,36: è questo il dato che dovrà essere inserito nella casella corrispondente al conto bancario posseduto.

Completata la compilazione della DSU si presenterà all’ente al quale si vuole richiedere la prestazione, il quale dovrà inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS che provvederanno a fare i controlli incrociati. Il Modello ISEE si riceverà direttamente a casa entro 15 giorni dalla presentazione della DSU.

modulistica sito INPS isee 2015

 

martedì 27 gennaio 2015

Mobilità volontaria verso altri comparti:
il bando del Ministero della Giustizia









Il bando di mobilità volontaria 

In Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio è stato pubblicato il bando di mobilità 
volontaria esterna per la copertura di complessivi 1.031 posti vacanti di 
personale amministrativo destinato agli uffici giudiziari. La procedura, 
annunciata nei giorni scorsi dal guardasigilli Andrea Orlando, è rivolta 
a personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato appartenente non 
solo al comparto Ministeri ma anche ad altre amministrazioni e rappresenta 
un tentativo importante per salvaguardare la funzionalità e l’efficienza 
degli uffici giudiziari, ormai da tempo gravati da croniche carenze di 
organico dovute al blocco del turn over.

Sul sito del ministero è possibile scaricare il facsimile della domanda e consultare

l’elenco dei posti vacanti e la tabella con i criteri per la formazione delle graduatorie.

sabato 24 gennaio 2015

Organi collegiali






ORGANI COLLEGIALI

 

Che cosa sono

 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

 

Rappresentanza

 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con lfintera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

 

 

 

Composizione

 

Consiglio di classe

Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della Classe, due rappresentanti dei genitori e due

rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

 

Consiglio dIstituto

Scuola secondaria superiore: il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica

superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente,

2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il Consiglio dIstituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, cha la presiede e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

 

Compiti del rappresentante di classe dei genitori

 

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di

cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato

Genitori.

informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi diniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato genitori.

ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno : giorni di anticipo. convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente in cui sia specificato lordine del giorno.


avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purc in orari compatibili con lorganizzazione scolastica.

accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc.), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie).

essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (artVEù TU)

 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:

occuparsi di casi singoli

trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)

 

Il rappresentante di classe ha il dovere di:

fare da tramite tra i genitori che rappresenta e listituzione scolastica tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola

presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto)

informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori

promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta conoscere il Regolamento di Istituto

conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola

 

Il rappresentante di classe NON è tenuto a:

farsi promotore di collette

gestire un fondo cassa della classe

comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica

 

Elezioni

 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico.

Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dellorgano, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00

e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali

Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella

O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

 

Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.