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venerdì 18 dicembre 2015

Pensioni scuola dal primo settembre 2016










Pensioni scuola dal primo settembre 2016

Pensioni scuola dal primo settembre 2016

Nel 2016 per accedere alle pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Per accedere alla pensione di vecchiaia, invece, è necessaria un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di servizio, requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2016.

Potranno accedere alla pensione anche tutti i docenti e i lavoratori ATA che avevano maturato la pensione di anzianità o di vecchiaia al 31 dicembre 2011, cioè con la normativa ante riforma Fornero. Si parla quindi di tutte le donne che avevano raggiunto i requisiti di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della riforma (61 anni di età e 20 anni di contributi) e dei quota 96 che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato:

-       60 anni di età e 36 anni di contributi

-       61 anni di età e 35 anni di contributi

-       40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica

Con Legge di Stabilità 2016 potranno accedere alla pensione tutte le lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato i requisiti necessari per accedere al regime sperimentale. Queste lavoratrici potranno accedere la trattamento pensionistico con 35 anni di contributi versati e 57 anni e 3 mesi  di età in cambio di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico.

Sempre con la legge di Stabilità 2016, potranno accedere al pensionamento nel 2016 anche tutti i lavoratori che nel corso del 2011 hanno beneficiato di congedi per assistere figli con grave disabilità. Questi lavoratori potranno cessare dal servizio il 1 settembre 2016 se hanno raggiunto un diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015:

-       o 40 anni di contributi versati

-       o la quota 97,3 (almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi)

-       o 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi versati

Il trattenimento in servizio oltre il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età sarà permesso solo al personale che non ha perfezionato i 20 anni di contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e comunque non sarà permesso oltre i 70 anni e 7 mesi di età.

 

mercoledì 11 febbraio 2015

Nota prot. n. 4441 del 9 febbraio 2015 – Personale scuola – Presentazione domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2014 – Legge 10 ottobre 2014, n. 147










Nota 4441 del 9 febbraio 2015 pensioni scuola sesta salvaguardia

Modello di domanda 

giovedì 4 dicembre 2014

Pensioni scuola: chi può presentare domanda per il 2015







04/12/2014

Pensioni scuola: le domande entro il 15 gennaio 2015

Nota 18851 del 11 dicembre 2014 
Cessazioni dal servizio personale scuola da settembre 2015

Il Decreto Ministeriale 866 del 1 dicembre 2014 fissa al 15 gennaio 2015 
il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai 
fini del pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA). Per i dirigenti 
scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2015.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - FLC CGIL

VOLANTONE

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero)

Vecchiaia
65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità
 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota
60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione 
(esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 
1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 
mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito 
dall’1 settembre 2015 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato 
maturato entro il 31 dicembre 2014 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo 
della pensione col sistema contributivo.

Secondo le norme attualmente in vigore, il pensionamento sperimentale per le sole donne, 
non può decorrere oltre il 31 dicembre 2105. È in corso un'azione politica e una pressione 
sindacale per far rivedere all'INPS tale interpretazione restrittiva, facendo intendere 
tale data come limite per il perfezionamento dei requisiti. Approfondisci.

Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti 
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
66 anni e 3 mesi entro il 31 dicembre 2015

Pensione anticipata
per le donne, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014;
per gli uomini, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014.

È attualmente prevista una penalizzazione sul calcolo della pensione anticipata per 
chi abbia meno di 62 anni di età, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da 
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per 
maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, 
periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e 
emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria. Nella legge di stabilità 2015, 
in discussione in Parlamento, tale penalizzazione potrebbe essere eliminata se il Senato 
confermerà quanto già previsto in prima lettura dalla Camera.

fonte:http://www.flcgil.it/