Il Tribunale di Mantova aderisce all’orientamento giurisprudenziale
che ritiene il dirigente scolastico competente solamente per le
sanzioni di minore gravità (censura, avvertimento scritto), mentre
le sanzioni più gravi sarebbero demandate all’Ufficio Scolastico Regionale.
In sostanza il dirigente scolastico non può sospendere dal servizio il personale docente.
Resta confermato quanto affermato dal Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/94, art.492)
Le sanzioni sono state annullate ed il MIUR è stato condannato a risarcire la ricorrente.
sentenza 85 del 08/05/2018
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