(GU n.17 del 27-02-2018) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, si comunica che la prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgera' in data 29 maggio 2018 alle ore 10,00. Si rende noto, altresi', che in data 8 maggio 2018 sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (www.miur.gov.it), verranno pubblicati i quesiti oggetto della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Si comunica, infine, che l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, sara' comunicato entro il 14 maggio tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it). I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella Regione Lazio; i candidati residenti nelle Province di Trento e Bolzano sosterranno la prova nella Regione Veneto. I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale, nonche' della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci). La prova preselettiva avra' la durata di 100 minuti. Di ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso, nonche' di una eventuale modifica delle suddette date, verra' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 aprile 2018. Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla procedura concorsuale e' disponibile nell'apposito spazio «Il corso-concorso dirigenti scolastici» sull'home page del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (www.miur.gov.it)
martedì 27 febbraio 2018
Concorso dirigenti scolastici - i 4mila quesiti l’8 maggio (sito Miur) - la prova preselettiva il 29 maggio
sabato 24 febbraio 2018
Miur - INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI - Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI Presentato il documento del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione che propone una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012. Insieme alla Ministra Valeria Fedeli, intervengono: il coordinatore del Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, professor Italo Fiorin; Giancarlo Cerini e Sergio Cicatelli, componenti del Comitato; la Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Rosa De Pasquale; la Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Carmela Palumbo; il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Maria Assunta Palermo. Sala della Comunicazione, 22 febbraio 2018. testo integrale in pdf
Attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65: 'Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni'
NOTA MIUR 19.02.2018, N. 404
La
presente nota intende porre all'attenzione dei Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali alcuni primi orientamenti operativi e linee di sviluppo,
utili a dare attuazione al decreto legislativo n. 65/2017 (di seguito decreto)
per la realizzazione del sistema educativo integrato "zerosei".
Il
provvedimento riveste un notevole significato culturale, istituzionale e civile
in relazione alle attese sociali e agli obiettivi educativi di qualità da
raggiungere.
Si
chiede di farne oggetto di specifica attenzione, coinvolgendo i soggetti
direttamente interessati (Regioni, Comuni, privati), nel rispetto delle
reciproche competenze, e sensibilizzando i dirigenti scolastici per una doverosa
conoscenza delle opportunità che il citato decreto offre all'azione quotidiana
delle istituzioni scolastiche.
Per
agevolare tali azioni, è stato istituito - in via temporanea - un Gruppo di
supporto operante presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con il compito di
predisporre un primo quadro di riferimento, al quale le indicazioni che seguono
si ispirano, per le azioni che poi saranno assunte in carico dagli organismi
previsti dalle norme, cioè dalla Commissione per il sistema integrato di cui
all'art. 10 del decreto, recentemente costituita con decreto ministeriale n. 48
del 26 gennaio 2018, per compiti di orientamento culturale e pedagogico, e dalla
Cabina di regia (di cui al Piano di azione pluriennale deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 11 dicembre 2017) per la definizione e la verifica delle
linee di sviluppo dell'intero sistema.
1.
Avvio del sistema integrato "zerosei"
Con
l'adozione del Piano di azione pluriennale per l'attuazione del sistema
integrato "zerosei" e del relativo piano di riparto
dei finanziamenti, di cui al decreto ministeriale n. 1012 del 22 dicembre 2017,
l'attuazione del decreto entra in una fase pienamente
operativa.
Come è
evidente lo sviluppo di tutte le potenzialità insite nel nuovo dispositivo
legislativo relativo allo "zerosei" richiama
l'esigenza di una pluralità di azioni e di interventi, ai vari livelli di
responsabilità politica e amministrativa, nella prospettiva di una governance strategica, articolata ed efficace (art.
4).
Trattandosi
di materia legislativa "concorrente", le competenze dei diversi soggetti
istituzionali vanno correttamente interpretate e trovano, ora, una esplicita
definizione all'interno del decreto, in particolare agli articoli 5 (Funzioni
dello Stato), 6 (Funzioni delle Regioni), 7 (Funzioni degli Enti
Locali).
L'intero
settore "zerosei" assume un prioritario carattere
educativo, da cui deriva una funzione di impulso e coordinamento di carattere
nazionale che trova il suo momento di sintesi nel Piano di azione pluriennale
(art. 8).
Il
Miur, cui è attribuito un ruolo di indirizzo complessivo del sistema integrato,
si sta dotando degli opportuni strumenti gestionali per assicurare con
tempestività l'adozione di tutti gli atti che si rendono
necessari.
In
questa fase di avvio si richiamano gli spazi operativi che fin da ora possono
sostanziare le prime azioni utili ad implementare a livello territoriale il
sistema integrato, con particolare riferimento agli impegni riconducibili alle
responsabilità dell'Amministrazione scolastica statale centrale e periferica
(formazione in servizio, attuazione dell'ordinamento,
...).
In
particolare, il decreto affida agli Uffici scolastici regionali un ruolo di
collaborazione con le Regioni, previe opportune intese, ai fini della
programmazione dell'istituzione dei poli per l'infanzia (art. 3, comma 2) e
della promozione dei coordinamenti pedagogici (art. 6, comma 1, lett. c.).
2.
Forme di governance territoriale
In
relazione ai numerosi adempimenti previsti per l'attuazione del decreto, si
invita ogni Ufficio scolastico regionale a costituire in tempi brevi uno staff
interno, al fine di realizzare la necessaria interazione interistituzionale con
i diversi attori del sistema integrato, in modo che sia assicurata una forma di
contatto informativo rapida e tempestiva, per la reciproca conoscenza di
decisioni, iniziative, flussi finanziari, che coinvolgono il sistema integrato
"zerosei".
La
composizione degli staff dovrà essere comunicata alla Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione -
Ufficio II (dgosv.ufficio2@istruzione.it) entro il 28 febbraio 2018, anche in
previsione di un primo, prossimo incontro nazionale dei Direttori Generali degli
Uffici scolastici regionali e dei dirigenti incaricati di seguire l'attuazione
del decreto (si suggerisce almeno un referente per la parte amministrativa e un
referente per la dimensione pedagogica).
Tenendo
conto della complessità dei livelli di governo del sistema integrato è
opportuno, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti (Amministrazione
scolastica, Regione, Enti locali, servizi e istituzioni educative statali,
private e paritarie, Università), attivare in ogni Regione un tavolo di
confronto interistituzionale - in questa prima fase, anche di carattere
informale - che veda la presenza dei rappresentanti delle diverse componenti del
costituendo sistema integrato "zerosei".
Alla
luce delle esperienze più significative messe in atto da alcuni Uffici
scolastici regionali, si richiamano come possibili oggetti di attenzione del
tavolo:
- la
ricognizione complessiva dei finanziamenti messi a disposizione dal decreto e di
quelli destinati al sistema educativo della prima e seconda infanzia (ivi
compresi i finanziamenti statali e regionali alle scuole dell'infanzia paritarie
e per il funzionamento delle sezioni primavera);
- le
caratteristiche della domanda educativa e delle risposte offerte a livello
territoriale (andamenti demografici, attivazione di nuovi servizi,
programmazioni concertate, ecc., anche con riferimento alle risorse umane e
professionali disponibili nell'intero sistema, avuto riguardo alle diverse
tipologie gestionali - v. il punto 3);
-
l'attivazione concordata di iniziative di formazione continua in servizio,
riferite all'intero settore "zerosei", utilizzando le
diverse fonti di finanziamento e nell'alveo dell'impianto complessivo del Piano
nazionale di Formazione di cui al decreto ministeriale n. 797/2016 (v. il punto
4);
- la
stipula di accordi e protocolli di intesa per affrontare gli aspetti innovativi
di cui al decreto, con particolare riferimento alle modalità di istituzione e
funzionamento dei poli per l'infanzia e delle sezioni primavera, al fine di
arricchire il quadro delle opportunità educative per le bambine e i bambini di
ogni territorio (v. il punto 5);
-
l'individuazione delle condizioni necessarie per assicurare la presenza dei
coordinamenti pedagogici territoriali, che dovranno valorizzare le risorse già
presenti all'interno del sistema integrato e che richiedono una esplicita
concertazione tra Regione, Ufficio scolastico regionale ed Enti locali (v. il
punto 6).
Si
tratta di orientamenti puramente esemplificativi che dovranno essere
contestualizzati in ogni territorio regionale, mediante opportuni raccordi
operativi, nel rispetto delle diverse sensibilità istituzionali e culturali
presenti in un sistema educativo di carattere pluralistico, con l'obiettivo
comune di estendere il servizio e di generalizzare gli elementi di qualità
dell'intero sistema.
Il
Miur si impegna a destinare un apposito spazio informativo nel proprio sito
istituzionale, dedicato al sistema integrato "zerosei", per dare riscontro delle azioni intraprese e
condividere le iniziative più significative promosse a livello centrale e
locale. Si invitano gli Uffici scolastici regionali a procedere in
analogia.
3.
Ricognizione delle risorse e forme di monitoraggio
Un
aspetto decisivo per lo sviluppo del sistema integrato "zerosei" è costituito dalla possibilità di una effettiva
espansione della presenza di servizi educativi e di scuole dell'infanzia, nelle
tipologie indicate dall'art. 2 del decreto, soprattutto in quei territori che ne
sono provvisti in maniera non adeguata. A tal fine è necessario che si realizzi
un'analisi congiunta della domanda inevasa di iscrizione ai servizi educativi e
alle scuole dell'infanzia, avvalendosi delle attuali fonti informative e
individuando le possibili risposte in termini di equilibrata offerta di
strutture educative e scolastiche.
Il
Miur sta mettendo a punto uno specifico sistema informativo (art. 5 del
decreto), con la partecipazione dei diversi soggetti del sistema integrato, in
modo da mettere a disposizione un quadro organico della
situazione.
Nelle
more dell'attivazione di tale sistema è opportuno procedere ad un'analisi
approfondita dei dati al momento disponibili (sistema informativo del Miur, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le
politiche della famiglia, dell'lstat, dei sistemi
informativi delle Regioni, delle fonti locali, ecc.) per consentire una lettura
d'insieme dei fabbisogni, delle relative priorità di intervento, delle
iniziative che i diversi soggetti possono attivare in un'ottica
complementare.
L'Amministrazione
centrale - nell'ambito dei provvedimenti amministrativi di prossima emanazione -
è impegnata a dare seguito a quanto disposto in sede di legge di bilancio 2018
(Legge 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 613), anche per consentire una
prima attuazione del comma 7 dell'art. 12 decreto in merito all'estensione
dell'organico di potenziamento nella scuola dell'infanzia
statale.
4.
Iniziative di formazione in servizio del personale
Un
terreno assai concreto in cui mettere alla prova le potenzialità del sistema
integrato riguarda la qualificazione del personale educativo e insegnante
operante nell'insieme delle strutture educative "zerosei". In tale quadro si inseriscono alcuni provvedimenti
amministrativi previsti dal decreto (percorso di specializzazione 0-3 per
laureati in scienze della formazione primaria, riconoscimenti servizi prestati
nelle sezioni primavera, possibilità per i laureati in Scienze dell'educazione -
L19 di accedere, previo superamento della prova di accesso, al terzo anno di
Scienze della formazione primaria) che sono in fase di emanazione da parte degli
organi competenti e che saranno messi rapidamente a disposizione degli
interessati.
Si
segnala in questa sede l'opportunità di dedicare una specifica attenzione alle
attività di formazione continua in servizio del personale docente, a partire dal
pieno coinvolgimento degli insegnanti della scuola dell'infanzia statale che,
sovente, restano al margine delle azioni formative di carattere più generale
rivolte al personale della scuola.
A tal
fine, nella recente nota
n. 47777 dell'8-11-2017, predisposta dalla Direzione Generale per il
Personale del Miur, si raccomanda che nell'utilizzo delle risorse finanziarie
erogate per la seconda annualità del Piano nazionale di formazione di cui al
decreto ministeriale n. 797/2016, sia dato particolare risalto alla formazione
da rivolgere agli operatori della scuola dell'infanzia e, in senso lato,
dell'intero settore "zerosei".
Poiché
la concreta progettazione e gestione delle iniziative formative è rimessa alle
reti di ambito territoriale (319 in tutta Italia) e per esse alle scuole
capofila della formazione, d'intesa con le scuole di ogni rete, si raccomanda
agli Uffici scolastici regionali di realizzare efficaci forme di coordinamento
regionale affinché l'obiettivo, previsto nella nota sopra citata, di organizzare
almeno due moduli formativi in ogni rete di ambito rivolti al personale delle
scuole dell'infanzia, sia effettivamente realizzato.
Si
ricorda anche il valore dei temi suggeriti, che attengono al pieno dispiegarsi
del senso del progetto "zerosei" in termini di qualità
dei contesti di cura e apprendimento, di risposta qualificata ai compiti di
crescita di bambine e bambini, di continuità educativa per la prima infanzia e
nel rapporto con l'intero primo ciclo di istruzione.
Una
curvatura particolare può essere impressa anche al tema del coordinamento
pedagogico, con l'attivazione di seminari rivolti ad operatori delle diverse
strutture - a partire dagli insegnanti della scuola dell'infanzia statale -
interessati a consolidare le proprie competenze di supervisione didattica e
professionale, prendendo spunto in questo caso anche dalle ricerche in atto
sulla qualità educativa (autovalutazione, RAV-infanzia, rendicontazione sociale,
ecc.).
È
altresì altamente auspicabile un uso coordinato e convergente delle risorse per
la formazione in servizio del personale, sia di quelle destinate a tale scopo
dal Piano di azione pluriennale, sia di quelle previste nei bilanci delle
diverse istituzioni che partecipano al sistema integrato.
5.
Poli per l'infanzia e sezioni primavera
Tra le
iniziative di carattere innovativo previste dal decreto merita la dovuta
attenzione la costituzione di poli per l'infanzia, nel duplice significato
di:
a)
approntamento di strutture edilizie destinate ad accogliere i poli per
l'infanzia, anche tramite l'utilizzazione di specifiche risorse per l'edilizia
scolastica innovativa (con le procedure di cui all'art. 3 del decreto) o per la
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento, ecc. (Legge
128/2013 e successivi provvedimenti);
b)
programmazione e istituzione di poli per l'infanzia, definendone le
caratteristiche gestionali (che possono coinvolgere anche direzioni didattiche o
istituti comprensivi), per assicurare la continuità del percorso educativo e
scolastico.
A tal
fine è opportuno che a livello regionale si definisca un protocollo di intesa,
tra Regione e Ufficio scolastico regionale, per programmare e regolare le
diverse modalità di gestione dei poli per l'infanzia, avuto riguardo agli
aspetti strutturali e funzionali, alle caratteristiche del progetto educativo,
alle modalità di collaborazione del diverso personale (educativo, insegnante,
ecc.) in esso operante, alle forme di coordinamento pedagogico e di formazione
del personale.
Anche
la conferma e la nuova istituzione di sezioni primavera, per bambini dai 24 ai
36 mesi (per i cui adempimenti si richiama quanto previsto nell'accordo
intervenuto in Conferenza Unificata il 27 luglio 2017 - Atto 86/2017), può
inserirsi nella prospettiva dei poli per l'infanzia, rispondendo al principio di
favorire una migliore continuità educativa. Il decreto ha infatti confermato che
è possibile aggregare le sezioni primavera alle scuole dell'infanzia statali o
paritarie o inserirle nei poli per l'infanzia.
Il
consolidamento delle sezioni primavera richiede una particolare attenzione alla
continuità e consistenza dei finanziamenti necessari per il loro funzionamento,
ai profili organizzativi, alle forme contrattuali predisposte dagli enti
gestori, alle garanzie di qualità pedagogica (formazione, coordinamento,
supervisione). A tal fine si ricorda che è già operante presso ogni Ufficio
scolastico regionale un apposito "tavolo tecnico di valutazione e confronto"
(Atto CU 83/2013) per la concertazione delle decisioni in materia di sezioni
primavera, le cui funzioni saranno da ricomprendere gradualmente nelle nuove
modalità di governance del sistema "zerosei".
A
livello nazionale saranno fornite, nell'ambito delle più generali Linee
pedagogiche per il sistema integrato di educazione e istruzione, apposite
indicazioni operative per accompagnare lo sviluppo dei poli per l'infanzia e
delle sezioni primavera, valorizzando esperienze di qualità già avviate in
numerosi territori.
6.
Coordinamento pedagogico territoriale
L'istituzione
di coordinamenti pedagogici territoriali è considerato dal decreto un obiettivo
strategico per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato. Il
coordinamento pedagogico è chiamato a svolgere funzioni di orientamento
pedagogico, di sostegno allo sviluppo della rete di tutte le strutture del
sistema "zerosei", di progettazione della formazione
continua in servizio del personale, di collaborazione con le Università nella
formazione di base per l'accesso alla professione di educatore e di docente.
Promuove ricerche e iniziative di innovazione organizzativa, educativa e
didattica, fornisce consulenza e supervisione professionale, con un focus mirato
anche al funzionamento pedagogico dei poli per l'infanzia.
In
molte realtà questa esperienza è già stata avviata e si tratta ora di favorirne
la diffusione e il consolidamento, utilizzando appieno tutte le opportunità
offerte dalla norma.
Il
decreto affida la promozione di tali strutture alle Regioni sulla base di intese
con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali,
valorizzando le risorse professionali disponibili all'interno del sistema
integrato e salvaguardando peculiarità, identità, modelli
organizzativi.
A tal
fine è opportuno compiere una ricognizione delle iniziative di raccordo
territoriale esistenti e avviare protocolli operativi a livello regionale e
locale con i quali definire modalità di rapporto, compiti, responsabilità
amministrative e pedagogiche, risorse umane e finanziarie disponibili per
l'attivazione del coordinamento pedagogico territoriale.
In
questo quadro vanno coinvolte anche le migliori professionalità presenti nel
sistema scolastico statale, con riferimento specifico ai docenti delle scuole
dell'infanzia, nell'ambito della valorizzazione della professionalità e delle
figure intermedie auspicate dalla legge n. 107/2015 (organico di potenziamento
per progetti territoriali, figure di collaborazione interne alle scuole,
formazione in servizio anche in rete).
Tanto
premesso, si sottolinea la necessità di favorire in tutti i territori la
promozione della continuità del percorso educativo e scolastico, al fine di
poter garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra zero
e sei anni pari opportunità di educazione e di istruzione.
martedì 20 febbraio 2018
lunedì 19 febbraio 2018
Concorso Scuola 2018 per Abilitati, pubblicato in Gazzetta ufficiale il Bando
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –
DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONCORSO
Concorso
per il reclutamento a
tempo indeterminato di
personale
docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado.
(GU
n.14 del 16-2-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
scolastico
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
«Nuove norme in
materia
di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso
ai
documenti
amministrativi» e successive
modificazioni, nonche'
il
decreto
del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n.
184,
regolamento
recante «Disciplina in materia di
accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante «Riforma degli
ordinamenti
didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120,
recante «Norme in
favore
dei
privi della vista per l'ammissione
ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva
nella pubblica amministrazione e
negli enti
pubblici,
per il pensionamento, per l'assegnazione di
sede e la
mobilita'
del personale direttivo e docente della scuola
concernente
norme
a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti
delle
persone
handicappate»
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni,
con il quale e' stato approvato il testo unico
delle
disposizioni
legislative in materia di istruzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure
urgenti
per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti
di
decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto
al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233,
recante
«Riforma
degli organi collegiali territoriali della scuola, a
norma
dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n.
59» e in
particolare
l'art.
2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore
della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,
recante
«Norme
generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,
recante
«Codice
in materia di protezione dei dati personali»
e
successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003,
n. 215 e
n. 216,
concernenti,
rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per
la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla
razza
e dall'origine etnica, e l'attuazione della
direttiva
2000/78
CE
per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di
religione,
di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e
di
orientamento
sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione
digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198,
recante
«Codice
delle pari opportunita'
tra uomo e
donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed
in particolare l'art.
1,
comma 601, lettera c);
Visto il decreto legislativo
9 novembre 2007,
n. 206, come
modificato
dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante «Disposizioni per
lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in
materia di processo civile» e successive
modificazioni, ed in
particolare
l'art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e
678, comma 9,
del decreto
legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170,
recante «Nuove norme
in
materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre
2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla
legge 4 aprile
2012, n. 35,
recante
«Disposizioni
urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo»
e
successive
modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove
si
dispone
che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali
siano
inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97,
recante «Disposizioni per
l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione
europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015,
n. 107, recante
«Riforma
del
sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino
delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo
13 aprile 2017
n. 59, recante
«Riordino,
adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione
iniziale
e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria
per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della
professione,
a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge
13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6,
che prevede
che con decreto
del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca siano disciplinati il contenuto
del
bando,
il termine e le modalita' di presentazione delle istanze,
di
espletamento
della prova orale e di valutazione
della prova e
dei
titoli,
i titoli valutabili nonche' la composizione della
commissione
di
valutazione;
Visto il decreto legislativo 13
aprile 2017, n.
61, recante
«Revisione
dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto
dell'art.
117 della Costituzione, nonche' raccordo
con i percorsi
dell'istruzione
e formazione professionale, a
norma dell'art. 1,
commi
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994,
n.
487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi
nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento
dei
concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei
pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre
2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative
e
regolamentari in
materia di documentazione amministrativa» e
successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visti i decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n.
87,
n. 88 e n. 89, recanti i
regolamenti per il
riordino
degli
istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei
licei a norma
dell'art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 14
febbraio
2016, n.
19, recante «Regolamento
recante disposizioni per
la
razionalizzazione
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e
a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera
a),
del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca 26 maggio 1998, concernente
criteri generali per
la
disciplina
da parte delle universita' degli ordinamenti dei
corsi di
laurea
in scienze della
formazione primaria e
delle scuole di
specializzazione
all'insegnamento secondario e in particolare
l'art.
3,
comma 6 e l'art. 4, comma 8 che
disciplinano l'acquisizione del
titolo
di specializzazione sul sostegno
nell'ambito dei predetti
percorsi;
Visto
il decreto del
Ministro della pubblica
istruzione
7
dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e
giudiziari trattati e
delle relative operazioni
effettuate
dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
10 settembre 2010,
n. 249, recante
«Regolamento
concernente
la definizione della disciplina dei requisiti
e della
formazione
iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia,
della
scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado»
e
successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei
titoli
di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante
«Costituzione
di
ambiti
disciplinari finalizzati allo
snellimento delle procedure
concorsuali
e di abilitazione all'insegnamento»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di
esame e
programmi
del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del
personale
docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
di
primo
e secondo grado nonche' del personale docente
specializzato per
il
sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone
la revisione e
l'aggiornamento della
tipologia delle classi
di concorso per
l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria
di
primo
e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n.
19/2016 come indicato
nell'allegato A che
costituisce
parte
integrante
e sostanziale del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte
dei
conti
con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiche' non
rientrante
tra
gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalita' di
espletamento
della procedura concorsuale di cui all'art. 17
comma 2
lettera
b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile
2017
n.
59, ed in particolare la tabella A allegata al
suddetto
decreto,
recante
«Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
nei
concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale
docente
ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria
di
I e II grado, nonche' del personale docente per
il sostegno agli
alunni
con disabilita', adottata ai sensi dell'art. 400,
comma 8, del
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
Visto il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla
Corte
dei
conti al numero
192 in data
22 gennaio 2018,
recante la
disciplina
delle procedure e dei criteri per le modalita' di
verifica
degli standard
professionali in itinere
e finale, incluse
l'osservazione
sul campo, la definizione della struttura del bilancio
delle
competenze e del portfolio professionale del personale
docente,
di
cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile
2017,
n.
59;
Vista la
sentenza della Corte
costituzionale n. 251
del 8
novembre
2017, con la quale e'
stato dichiarato costituzionalmente
l'art.
17, terzo comma, ultimo periodo, del
decreto legislativo 13
aprile
2017, n. 59;
Visto il contratto collettivo nazionale
di lavoro del
comparto
scuola;
Informate le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Decreta:
Art.
1
Definizioni
1.
Ai fini del
presente decreto si
applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero
dell'istruzione, dell'universita'
e
della
ricerca;
c) decreto legislativo: il decreto
legislativo 13 aprile 2017
n.
59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e
successive
modificazioni;
e)
USR: Ufficio scolastico
regionale o Uffici
scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i
direttori generali degli
USR
o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1,
comma 601, lettera c),
della
legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) percorso FIT: percorso di formazione
iniziale, tirocinio e
inserimento
nella funzione docente.
Art.
2
Concorso
1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17
comma 2 lettera
b) del
decreto
legislativo, un concorso,
per titoli ed
esami, per il
reclutamento
a tempo indeterminato del personale docente delle scuole
secondarie
di primo e di secondo grado nonche' per il
sostegno della
scuola
secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui
all'art. 3. Sia il concorso sia le
relative graduatorie sono
organizzate
su base regionale.
2.
E' disposta l'aggregazione territoriale
delle
procedure
concorsuali
per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle
quali
partecipino un numero
esiguo di candidati
e che saranno
individuate
e comunicate, con avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica del 13 aprile 2018
- 4ª Serie
speciale
«Concorsi
ed esami» - ad esito della presentazione delle
domande di
partecipazione con
l'individuazione dell'USR responsabile delle
procedura.
L'USR che sara'
individuato, sara'
responsabile
dello
svolgimento
dell'intera procedura concorsuale
e
dell'approvazione
delle
graduatorie di merito della
propria regione nonche' delle
graduatorie
di merito delle ulteriori regioni le cui
procedure
sono
state
aggregate.
3. In applicazione dell'art. 17 comma 2
lettera b) del
decreto
legislativo,
«Il 50
per cento dei
posti di docente
vacanti e
disponibili
nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma
restando
la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della
legge
27
dicembre 1997, n.
449, e successive
modificazioni,
mediante
scorrimento
delle graduatorie di merito
delle seguenti procedure
concorsuali:
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai
sensi del
comma
3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di
cui
alla lettera a) ,
e'
destinato il 100%
dei posti di
cui
all'alinea
per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche'
l'80%
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per
gli
anni 2022/2023
e 2023/2024, il
40% per gli
anni 2024/2025 e
2025/2026,
il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per
i
bienni successivi,
sino a integrale
scorrimento di ciascuna
graduatoria di
merito regionale. Le
frazioni di posto
sono
arrotondate
per difetto».
4. Allo scorrimento delle graduatorie
di merito regionali
si
applica
la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della
legge 27
dicembre
1997,n. 449 e successive modificazioni.
Art.
3
Requisiti
di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del
decreto legislativo,
sono
ammessi
a partecipare alle procedure di cui
al presente decreto
i
candidati
in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in
una
o piu' classi di concorso della scuola secondaria di
primo o
di
secondo
grado, o, per i soli posti di
sostegno, che aggiungano
al
titolo
abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi
gradi
di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati
conseguiti
entro
il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare
alle
procedure
concorsuali per la classe di
concorso A23 (Italiano
L2)
devono
possedere i titoli di specializzazione
previsti dal decreto
del
Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al
fine di determinare
a
quali
procedure, distinte per classe di
concorso e tipologie
di
posto,
possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3
del
decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi'
come
modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono
partecipare al concorso
per posti
comuni purche' siano iscritti
nelle graduatorie ad
esaurimento
oppure nella seconda fascia di quelle di
istituto,
alla
data
del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al
concorso per
posti
di sostegno purche', in aggiunta, siano anche
specializzati sul
sostegno.
3. Sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale per
posti
di
sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
specializzazione
entro il 30 giugno 2018, nell'ambito
di percorsi
avviati
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati
dal
decreto
del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4.
Sono altresi'
ammessi con riserva
coloro che, avendo
conseguito
il titolo abilitante o la
specializzazione sul sostegno
all'estero
entro il 31 maggio 2017, abbiano
comunque presentato la
relativa
domanda di riconoscimento alla Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di
istruzione,
entro la data termine per la presentazione delle istanze
per
la partecipazione alla presente procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di
partecipazione siano posseduti
per
effetto
di provvedimenti giudiziari
non definitivi, i
candidati
partecipano
con riserva alle procedure
concorsuali e i
relativi
diritti si
perfezionano in esito
ai provvedimenti giudiziari
definitivi.
6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali
per
l'accesso
all'impiego nelle pubbliche amministrazioni
richiesti
dal
decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7.
I candidati sono
ammessi al concorso
con riserva di
accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli
Uffici
scolastici regionali. In caso di carenza degli
stessi,
l'USR
dispone
l'esclusione immediata dei candidati,
in qualsiasi momento
della
procedura concorsuale.
Art.
4
Domanda di
partecipazione: termine, contenuto
e modalita'
di
presentazione
1. I candidati possono presentare
istanza di partecipazione, a
pena
di esclusione, in un'unica regione
per tutte le
classi di
concorso
o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di
cui
all'art. 3.
2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi
di concorso e/o
posti
di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza
con
l'indicazione
delle classi di concorso/posti di
sostegno per cui
intenda
partecipare.
3. I candidati presentano l'istanza di
partecipazione ai concorsi
esclusivamente attraverso
istanza POLIS ai
sensi del decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Le istanze presentate con modalita' diverse
non sono prese
in
considerazione.
4. L'istanza di partecipazione al concorso
tramite POLIS deve
essere
presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018 fino
alle
ore 23,59 del 22 marzo 2018.
5.
Il candidato residente
all'estero, o ivi
stabilmente
domiciliato,
qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
sistema
informativo di cui al comma 3
acquisisce dette credenziali
presso la
sede dell'Autorita'
consolare italiana. Quest'ultima
verifica
l'identita' del candidato e comunica le risultanze
all'USR
competente
a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
alla
registrazione del candidato nel
sistema POLIS. Ultimata
la
registrazione,
il candidato riceve dal sistema POLIS
i codici di
accesso
per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva
fase
prevista dalla procedura.
6. I candidati indicano la lingua
straniera, scelta tra francese,
inglese,
spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione
nell'ambito
della
prova orale.
7. Per la partecipazione alla procedura
concorsuale e' dovuto, ai
sensi
dell'art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
un
diritto di segreteria pari ad euro 5,00
per ciascuna classe
di
concorso/posto
di sostegno per cui si concorre. Il
pagamento
deve
essere
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato
a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT
79B
01000
03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di concorso/
posto
di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e
dichiarato
al momento della presentazione della
domanda tramite il
sistema
POLIS.
8. Nella domanda il candidato deve
dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e
consapevole delle conseguenze derivanti
da
dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'art.
76 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate
indicheranno solo il
cognome
di nascita);
b) la data, il luogo di nascita,
la residenza e
il codice
fiscale;
c)
il possesso della
cittadinanza italiana ovvero
della
cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione
europea
ovvero
dichiarazione
attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6
agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali
e'
iscritto ovvero i
motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo
svolgimento delle funzioni
proprie
del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate
(anche se sono
stati
concessi
amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) e
gli
eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione
deve essere resa anche se negativa,
pena
l'esclusione
dal
concorso;
g) di non essere stato destituito
o dispensato dall'impiego
presso
una pubblica amministrazione per
persistente
insufficiente
rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai
sensi della normativa vigente,
per aver conseguito
l'impiego
mediante produzione
di documenti falsi
e, comunque, con
mezzi
fraudolenti,
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro
a seguito della presentazione di documenti
falsi. In caso
contrario
il candidato deve indicare la causa
di risoluzione del
rapporto
d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a
parita'
di merito o a parita' di merito
e titoli, danno
luogo a
preferenza.
I titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza
del
termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, il
numero
telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica
ordinaria
o
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative
al
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
le
variazioni tramite sistema POLIS;
j) la/e classe/i di concorso / posto di
sostegno per i quali si
intende
concorrere;
k)
il titolo di
abilitazione
all'insegnamento o di
specializzazione
per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla
data
del 31 maggio 2017, con l'esatta indicazione
dell'Istituzione
che
lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in
cui
e'
stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di
accesso
sia stato
conseguito all'estero e
riconosciuto, devono essere
altresi'
indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento
del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
di
riconoscimento
dell'equipollenza del titolo
medesimo; qualora il
titolo
di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio
2017
ma in attesa di riconoscimento dal MIUR
occorre dichiarare di
aver
presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale
di istruzione entro la data del 22
marzo 2018 per
poter
essere
ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a
posti di
sostegno, che
non siano ancora
in possesso del
titolo di
specializzazione,
dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai
relativi
percorsi che siano stati avviati entro la data del 31
maggio
2017,
ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto ministeriale 10
marzo
2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno
2018;
l) per gli insegnanti tecnico pratici di
essere iscritti alla
data
del 31 maggio 2017 nelle GAE
o nella seconda
fascia
delle
graduatorie
di istituto per la partecipazione ai concorsi
per posti
comuni
o di avere anche il titolo di
specializzazione sul sostegno
per
la partecipazione ai concorsi per posti di
sostegno; oppure di
partecipare
con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
conseguira'
il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.
m) il possesso dei titoli indicati al
decreto del Ministro 23
febbraio 2016,
n. 92, recante
«Riconoscimento dei titoli
di
specializzazione
in Italiano Lingua 2», per la partecipazione alla
procedura
concorsuale relativa alla classe di concorso A-23;
n) la lingua straniera prescelta
tra le seguenti:
inglese,
francese, tedesco
e spagnolo, fermo
restando quanto previsto
dall'art.
8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017,
n.
995,
per i candidati nelle classi di concorso
relative alle lingue
straniere;
o) i titoli valutabili
ai sensi della
tabella dei titoli
allegata
al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
p) il
consenso al trattamento
dei dati personali
per le
finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo
30 giugno
2003,
n. 196, e successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti
dall'art. 5, comma
3, del
decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) dichiarazione sull'eventuale diritto
alla riserve previste
dalla
vigente normativa;
s) se, nel caso in cui siano portatori
di handicap, abbiano
l'esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 5
febbraio
1992,
n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in
caso
affermativo
l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap.
Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione
rilasciata
da
una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci
giorni
prima
dell'inizio della prova, o in
formato elettronico mediante
posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR
o a
mezzo
di raccomandata postale con avviso di
ricevimento
indirizzata
al
medesimo USR. Le modalita' di
svolgimento della prova
possono
essere concordate
telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto il
competente
USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Non si tiene conto delle domande che non
contengono tutte le
indicazioni circa
il possesso dei
requisiti richiesti per
l'ammissione
al concorso e
tutte le dichiarazioni previste
dal
presente
decreto.
10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in
caso di
smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendente
da inesatte o
incomplete
dichiarazioni da parte del candidato
circa il proprio
indirizzo di
posta elettronica oppure
da mancata o
tardiva
comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella
domanda, nonche' in caso di eventuali
disguidi imputabili a
fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art.
5
Commissioni
di valutazione
1. Le commissioni di valutazione sono
nominate con decreti
dei
dirigenti
preposti ai competenti USR, secondo le
modalita'
definite
dall'art.
14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017
e
nel
rispetto delle disposizioni degli
articoli 10, 11,12,
13 del
predetto
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
2. Per la composizione delle commissioni
per la prova orale delle
classi
di concorso afferenti ad ambiti
disciplinari verticali si
rinvia
all'Allegato A dell'OM 97 del 23 febbraio 2016.
Art.
6
Prova
orale
1. La presente procedura concorsuale
prevede lo svolgimento
di
una
prova orale di natura didattico-metodologica.
2.
La prova orale
consiste in una
lezione simulata e
nell'esplicitazione delle
scelte didattiche e
metodologiche
in
relazione
ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico
indicati
dalla commissione.
La commissione nell'interlocuzione con
il
candidato
accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo
quanto
indicato al comma 3 e al comma 4.
3. La prova orale per i posti
comuni, distinta per
ciascuna
classe
di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato
A
del
decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti
e
per
i contenuti riguardanti le
classi di concorso
della
scuola
secondaria
di primo e secondo grado, e valuta la
padronanza
delle
discipline in
relazione alle competenze
metodologiche e di
progettazione
didattica e curricolare,
anche mediante l'utilizzo
delle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La prova
orale
valuta altresi' la capacita'
di comprensione e
conversazione
nella
lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello
B2
del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le
classi
di
concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente
nella
lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche
e
metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati
dalla
commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno
verte sul programma
di
cui
al predetto Allegato A del decreto ministeriale n. 95
del 2016
applicato
solo per le parti e per i contenuti riguardanti
le classi
di
concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta
la competenza
del candidato nelle
attivita'
di sostegno alla
studentessa
e allo studente con disabilita' volte alla definizione
di
ambienti
di apprendimento, alla progettazione didattica e
curricolare
per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati
alle possibili
potenzialita'
e alle differenti
tipologie
di
disabilita',
anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in
uso
presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi'
la
capacita' di comprensione e conversazione nella lingua
straniera
prescelta
dal candidato almeno al
livello B2 del
Quadro
comune
europeo
di riferimento per le lingue.
5. Per la prova orale relativa a classi
di concorso afferenti
agli ambiti
disciplinari verticali si
rinvia alle disposizioni
dell'Allegato
A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016,
che
prevede la prova orale comune.
Art.
7
Diario
e sede di svolgimento della prova d'esame
1. Il diario di svolgimento della prova
orale con l'indicazione
della
sede di destinazione dei candidati
distribuiti e'
comunicato
dagli
USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20
giorni
prima
della data di
svolgimento della prova
a mezza di
posta
elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda
di
partecipazione.
Tale
comunicazione ha valore
di notifica a
tutti gli effetti.
All'atto del
primo insediamento di
ciascuna commissione di
valutazione, la
stessa provvedera'
all'estrazione della lettera
alfabetica
dalla quale si partira' per
l'espletamento della prova
orale.
La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove
orali sono predisposte
da ciascuna
commissione
secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato A
al
decreto ministeriale n. 95/2016 e secondo i
criteri generali di
cui
all'art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a tre
volte
quello dei candidati ammessi alla
prova. Ciascun candidato
estrae
la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
programmato
per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse
dai
successivi sorteggi.
3 I candidati si devono presentare nelle
rispettive sedi di esame
muniti
di documento di riconoscimento valido
e
della ricevuta di
versamento
del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non
si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei
giorni
festivi
ne',
ai sensi della legge 8 marzo
1989, n. 101,
nei giorni di
festivita'
religiose ebraiche, nonche' nei
giorni di festivita'
religiose
valdesi.
Art.
8
Contenuto
e durata della prova orale
1.
La prova orale
e'
finalizzata
all'accertamento
della
preparazione
del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di
cui
al sopra richiamato decreto
ministeriale n. 95/2016
che ne
stabilisce
la durata massima complessiva di 45 minuti.
Art.
9
Valutazione
della prova orale e dei titoli
1. Per la valutazione della prova
orale, che non
prevede un
punteggio
minimo, e dei titoli, la commissione ha a
disposizione
un
punteggio
massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
2. La commissione assegna alla
valutazione, nell'ambito della
prova
orale, della capacita' di comprensione e
conversazione
nella
lingua
straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40
punti
disponibili.
3. La commissione assegna alla
valutazione, nell'ambito della
prova orale,
delle competenze nell'utilizzo delle
tecnologie
dell'informazione e
della comunicazione o
nelle
tecnologie
normalmente
in uso presso le istituzioni
scolastiche, un punteggio
massimo
di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili.
4. La commissione assegna ai titoli
culturali e professionali
un
punteggio
massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata
tabella A al
decreto
ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
Art.
10
Dichiarazione,
presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli
previsti dall'allegato A
al
decreto
n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono
essere conseguiti, o
laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto
per la presentazione della
domanda di ammissione
fermo
restando
quanto indicato all'art.
3 in merito
al possesso dei
requisiti
di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta
esclusivamente i titoli
dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che
ha sostenuto la
prova
orale
presenta al dirigente preposto all'
USR competente i
titoli
dichiarati
nella domanda di partecipazione, non
documentabili
con
autocertificazione
o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere
effettuata entro e non oltre quindici
giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare
idonei
controlli
sul
contenuto della dichiarazione di
cui al comma
2, ai sensi
dell'art.
71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.
445 del
2000. Le eventuali
dichiarazioni presentate in
modo
incompleto
o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro
i termini stabiliti dal competente USR. Qualora
dal
controllo
emerga
la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il
dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base
delle
dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono
perseguite
a norma di legge.
Art.
11
Graduatorie
regionali di merito
1. La commissione di valutazione, dopo aver
valutato la prova e i
titoli,
procede alla compilazione della
graduatoria regionale di
merito.
2.
Le graduatorie di
merito regionali di
cui al comma
1
comprendono tutti
coloro che, avendo
proposto istanza di
partecipazione
alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale.
I candidati sono inseriti nella predetta
graduatoria
sulla
base
del punteggio dei titoli posseduti
e della valutazione
della
prova
orale. A parita' di punteggio
si applicano le
preferenze
previste
dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie
di merito regionali
sono
ammessi annualmente e nel limite dei posti di
cui all'art. 3,
comma
2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017
ad un percorso
di
formazione,
di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli
standard professionali, che si
conclude con una
valutazione
finale,
ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14
dicembre
2017.
Tale
percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche
del
contratto di supplenza annuale.
4.
Per le classi
di concorso per
le quali e' disposta
l'aggregazione
territoriale delle procedure
concorsuali si procede
all'approvazione
di graduatorie distinte per
ciascuna regione ai
sensi
dell'art. 4 comma 4 del decreto
ministeriale n. 995
del 15
dicembre
2017.
5.
La graduatoria di
merito e' approvata con
decreto dal
dirigente
preposto all'USR responsabile dello svolgimento
dell'intera
procedura concorsuale,
e'
trasmessa al sistema
informativo
del
Ministero
ed e' pubblicata nell'albo e sul
sito internet dell'USR
nonche'
sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
6. Le graduatorie sono utilizzate
annualmente, ai fini dell'avvio
al
percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14
dicembre
2017.
Art.
12
Percorso
annuale e assunzione a tempo indeterminato
1. Tale percorso e' disciplinato
al pari del
terzo anno del
percorso
FIT, ai sensi degli articoli
10, 11 e
13 del decreto
legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede
le medesime condizioni
normative
ed economiche del contratto di supplenza annuale.
3. L'ammissione al percorso annuale di cui
al comma 6 dell'art.
11
comporta la cancellazione da
tutte le graduatorie
di merito
regionali,
nonche' da
tutte le graduatorie
ad esaurimento e
di
istituto,
per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In
caso
di
valutazione finale positiva, il
titolare del contratto
di cui
all'art.
3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017
e'
assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro
a tempo
indeterminato
e',
comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
della
Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'art.
39
della
legge 27 dicembre 1997 n. 449.
5. In materia di riserva di posti si
applicano le disposizioni di
cui
all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999 n. 68,
recante
norme
per il diritto al
lavoro dei disabili,
nei limiti della
complessiva
quota d'obbligo prevista dall'art. 3,
comma 1, della
medesima
legge e agli articoli 678, comma 9, e
1014, comma 3,
del
decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art.
13
Presentazione
dei documenti di rito per l'assunzione
1. I concorrenti assunti a tempo
indeterminato sono tenuti
a
presentare
i documenti di rito richiesti per l'assunzione.
Ai sensi
dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
i certificati e
gli
atti di notorieta'
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e
47
del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni
e le deroghe
in materia di
presentazione
dei documenti di rito,
previste dalle disposizioni
vigenti
a favore di particolari categorie.
Art.
14
Ricorsi
1. Avverso
i provvedimenti relativi
alla presente procedura
concorsuale
e' ammesso, per i
soli vizi di
legittimita',
ricorso
straordinario
al Presidente della
Repubblica, entro 120
giorni,
oppure
ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo
regionale,
entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato.
Art.
15
Informativa
sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno
2003,
n.
196, si
informano i candidati
che il trattamento
dei dati
personali
da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso
o
comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione
e'
finalizzato
unicamente
all'espletamento del concorso
medesimo ed avverra' con
l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei
limiti
necessari per perseguire le predette finalita', anche
in caso
di
comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno,
inoltre,
essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario
per valutare i
requisiti
di partecipazione al concorso e il possesso
dei titoli,
pena
rispettivamente l'esclusione dal concorso
ovvero la mancata
valutazione
dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti
di cui all'art. 7 del
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il
diritto
di
accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica,
l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in
violazione della legge, nonche' di opporsi al loro
trattamento,
per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al competente USR,
titolare
del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento
dei dati personali
e'
il
dirigente
preposto all'USR competente.
Art.
16
Disposizioni
relative alle scuole con lingua di insegnamento
slovena
e
bilingue sloveno-italiano, alla
Regione Valle d'Aosta
e alle
Province
di Trento e Bolzano
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
425 e seguenti del Testo
unico,
l'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia
provvede
ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre per
la
scuola
secondaria di primo e secondo grado con lingua di
insegnamento
slovena
delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche avvalendosi
della
collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma
1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
427 e seguenti del Testo
unico,
le Province autonome di Trento, Bolzano
e la Regione
Valle
D'Aosta, in
ragione delle specifiche
competenze in materia
di
reclutamento,
provvedono all'indizione di
specifici concorsi per
titoli
ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie
di
primo
e secondo grado che individuano autonomamente.
Art.
17
Norme
di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto, si applicano
le
disposizioni
di cui al Testo unico e le
altre disposizioni sullo
svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso agli
impieghi
nelle
pubbliche
amministrazioni, in quanto
compatibili, nonche'
quelle
previste
dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto
scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della
pubblicazione decorrono i termini per
eventuali
impugnative
(centoventi
giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e
sessanta giorni
per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale
amministrativo
regionale competente).
Roma, 1° febbraio 2018
Il direttore generale: Novelli