La Tecnica della Scuola – 26/10/2015 – L’orario di servizio dei
docenti è di competenza esclusiva del Ds
Lucio Ficara Lunedì, 26 Ottobre 2015
A volte capita che alcuni docenti, non contenti del loro orario settimanale
di servizio, si lamentino con il dirigente scolastico per cercare di avere
qualche miglioramento.
Capita anche che qualche precario che prende uno spezzone in una data
scuola, pretenda di avere un orario di servizio concentrato nel minore numero
di giorni possibili per avere più probabilità di trovare altri spezzoni di
completamento compatibili con l’orario.
Bisogna sapere che nessun docente può pretendere, come se fosse un diritto,
un orario particolare o un giorno libero ben preciso, infatti l’orario di
servizio degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto
dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001.
Infatti sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via
esclusiva al datore di lavoro.
Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto
collettivo nazionale. In buona sostanza, se ad esempio un dirigente scolastico
deve redigere l’orario di servizio di un’insegnante di scuola primaria, dovrà
tenere conto che nell’art. 28 del contratto scuola questa docente dovrà
svolgere 22 ore di servizio settimanale distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali a cui vanno poi aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni.
È quindi al dirigente scolastico che spetta il compito di formulare l’orario
dei docenti in via esclusiva, senza che debba contrattare con le Rsu questa formulazione e senza avere l’obbligo di sentire
i pareri o avere delibere degli organi collegiali.
Anche se l’orario di servizio del personale docente non è più materia di
contrattazione, resta materia d’informativa che quindi in ogni modo deve essere
contenuta nel contratto integrativo d’Istituto. Infatti, all’art. 6 del
contratto collettivo nazionale al comma 2 punto m) è scritto che i criteri e
modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente è materia di contrattazione.
Dopo la legge n. 150/2009 il succitato punto m) ha tolto questa materia alla
contrattazione e la passata alla fase d’informativa che per legge deve essere
fatta, come previsto tra l’altro dal D.Lgs. n.
165/2001.
Queste sono le norme sulla discrezionalità del Ds nel fare l’orario di
servizio, poi ovviamente esiste sempre il buon senso che è la migliore delle
norme possibili.
Come quella che è mancata ad una Ds, che ad una precaria assunta per 6 ore
in due classi la ha impegnata in 4 giorni della settimana, facendole percorrere
in una sola giornata 200 km per fare solo la sesta ora, alla richiesta della
docente che le chiedeva di toglierle quella sesta ora per accorparla in una
delle altre 3 giornate che era già presente, ha risposto: “l’orario è questo,
se non le va bene può anche licenziarsi”.
Risposta legittima ma non certamente di buon senso.
Lucio Ficara
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