Congedi
parentali – nuova direttiva
Con la
Circolare n. 139 del 17/07/2015 l’INPS fornisce le istruzioni applicative del D.L.vo 80/2015 in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e
36 del T.U. maternità / paternità in materia di estensione dei limiti di
fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici
dipendenti.
Nel Decreto
legislativo 14/9/2015 n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” entrato in vigore
il 24 settembre scorso e all’art. 43, comma 2, vengono messe a regime e rese
strutturali tutte le modifiche per le quali, inizialmente, c’era la copertura
solo fino al 31 dicembre 2015:
Parto prematuro
La nuova
lettera d) dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, le
giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ricalcolato in base al
parto effettivo) si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il
parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di
cinque mesi.
Estensione del congedo parentale
Il congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma
1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno. La durata
complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.
Congedo di paternità
La fruizione
del congedo di paternità, al ricorrere delle condizioni di impossibilità della
madre previste per legge, viene estesa anche al caso in cui la madre sia
lavoratrice autonoma.
Congedo parentale ad ore
La scelta
tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al
lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1
ter).
Riduzione dei tempi di preavviso per il congedo parentale
Sono ridotti
i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo
parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di
almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la
fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3) fermo restando che per i
dipendenti della scuola quanto previsto dall’art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007.
Indennità di maternità
Sintetizzando
le disposizioni previste per il Comparto Scuola dal CCNL agli artt. 12 e 19
nonché dalle nuove disposizioni normative
Periodi |
Misura
indennità |
Primi 30 g
fruiti entro i 12 anni di vita |
100% della
retribuzione |
ulteriori
cinque mesi fruiti entro i 6 anni di vita |
30% della
retribuzione |
periodi
fruiti entro il sesto anno di vita non superiori a sei mesi complessivi tra i
genitori |
30% della
retribuzione |
periodi
fruiti dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino o periodi ulteriori
rispetto al punto che precede |
30% della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia
inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria |
periodi
fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita |
nessuna
indennità |
Sospensione del congedo di maternità
È possibile
sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a
condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti
l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).
Licenziamento per colpa grave
L’indennità
di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave
integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo
24, comma 1).
Figli disabili
Anche l’arco
temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento
del congedo parentale per assistere il figlio disabile viene esteso dagli 8 ai
12 anni di vita del bambino.
Genitori adottivi
Estensione
delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.
Tra le varie
novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:
- la possibilità per il padre di
richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice
(nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare
pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che
si svolgono all’estero;
- la non obbligatorietà di lavoro
notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari
duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo
articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).
Violenza di genere
Le
dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di
genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o
dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono fruire di un congedo
della durata massima di 3 mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura
pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai
fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del TFR.
Detto
congedo può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero e deve essere richiesto alla propria funzione di
Gestione con un preavviso di 7 giorni.
La
dipendente che si trovi nelle condizioni di poter fruire del congedo ha diritto
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi
sia disponibilità in organico. A richiesta dell’interessata, il rapporto di
lavoro a tempo parziale sarà nuovamente trasformato in tempo pieno.
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