lunedì 29 aprile 2019

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE)










Termini per la presentazione delle domande:	
Dal 26 aprile alle ore 14.00 del 16 maggio 2019

Scheda FLC CGIL

Con la nota 19436/19 è stato pubblicato il 24 aprile il decreto 374/19

(con relativi allegati e modello 1 ) sull’aggiornamento delle graduatorie

ad esaurimento, con poche ma importanti novità rispetto agli anni passati.

Chi deve presentare la domanda

Tutti coloro che sono già inseriti in graduatoria (anche con riserva) devono presentare la domanda anche al solo fine di confermare l’iscrizione e l’eventuale inserimento con riserva (chi non presenta la domanda sarà depennato). Possono chiedere di essere reinseriti i docenti precedentemente cancellati dalle GAE perché non avevano presentato domanda di conferma/aggiornamento

Non possono presentare la domanda i docenti assunti in ruolo, sebbene con clausola risolutiva apposta sul contratto per effetto di una vertenza in atto e i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli rispetto all’inserimento nelle GAE.

Cosa può fare chi è già incluso

aggiornare il proprio punteggio

confermare la propria iscrizione (anche con

riserva);

trasferirsi da una ad un’altra provincia;

sciogliere la riserva (per chi abbia conseguito il

titolo di accesso entro i termini della

presentazione della domanda e fosse già

inserito con riserva).

A chi si presenta la domanda e come

Le domande si presentano con modalità web attraverso le istanze on-line del MIUR.

Solo la documentazione non autocertificabile (titoli di preferenza relativi alla Legge 104/92 e titoli di riserva ai sensi della Legge 68/99) va presentata alla sede territoriale - USR della provincia in cui si è già inseriti o si intende trasferirsi. Direttamente o per Raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale).


Quando si presenta la domanda per l'inclusione nella prima fascia delle graduatorie d'istituto

La domanda per le graduatorie d’istituto sarà presentata successivamente on-line (dal 15 al 29 luglio).

Le scuole prescelte potranno appartenere anche ad una provincia diversa da quelle prescelte per le graduatorie provinciali.

Nelle graduatorie d’istituto si è inclusi in prima fascia sulla base del punteggio nella graduatoria ad esaurimento.

Coloro che sono inseriti anche in II o III fascia delle graduatorie d’istituto dovranno riconfermare con il modello B le medesime istituzioni scolastiche indicate al momento dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto. Resta fermo comunque il diritto a cambiare provincia per l’inserimento in GAE.

L’aggiornamento del punteggio

Si possono dichiarare tutti i nuovi titoli conseguiti dopo il 10/5/2014 (data di scadenza delle domande precedenti).

È possibile chiedere anche la valutazione di titoli precedenti non dichiarati e valutati.

I titoli e i servizi già dichiarati mantengono la loro valutazione. Non è possibile modificare le scelte fatte negli anni precedenti sia rispetto ai 30 punti sia rispetto ai servizi non specifici.

I docenti che chiedono il reinserimento nelle GAE hanno diritto al recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Dovranno dunque dichiarare i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente rispetto alla cancellazione.


Titoli di preferenza e priorità nella scelta della sede (legge 104/92)

Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Quindi il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono. Analogamente, anche coloro che debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge

n.104 del 1992, dovranno compilare l’apposita sezione H4, fermi restando gli adempimenti previsti in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla precedenza. La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono per la prima volta il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

Titoli di riserva (legge 68/99)

Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n.

68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasionedella presentazione di precedenti istanze diaggiornamento o di nuova iscrizione. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Rimangono confermati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione all’invio della documentazione attestante il diritto alla riserva. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.


Servizio svolto nelle “Sezioni Primavera”

Per la prima volta nell’ambito delle GAE, sulla base degli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 335/2018, sarà possibile chiedere la valutazione del servizio svolto presso le sezioni primavera, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Servizio militare di leva e servizi sostituivi

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Elenchi prioritari e progetti regionali

Il personale inserito negli elenchi prioritari (DM n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011) ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. 1 – sez. C5).

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

E’ valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013. La partecipazione a tali progetti andrà indicata nell’apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia).

Le attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc). sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto (nota 19, punto D primo periodo) allegata al D.M. 131/2007.


Confluenza dei servizi in rapporto nelle nuove classi di concorso (DPR 19/2016 e successive integrazioni e modifiche)

A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle GAE di nuove classi di concorso nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al

D.P.R. n. 19/2016, richiesta.

Elenchi del sostegno

Per gli insegnamentidi scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.

Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.

Per la scuola secondaria di II grado (ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) le aree disciplinari del sostegno a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate. Pertanto è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell’ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di II grado nella quale sia inserito col massimo punteggio


Valutazione del servizio svolto su posto di sostegno

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Pubblicazione delle graduatorie

Compete alle singole sedi territoriali - USR pubblicare le graduatorie.

I singoli candidati saranno graduati con il punteggio complessivo e in base ai titoli di preferenza o precedenza.

Per il sostegno e per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria saranno pubblicati elenchi distinti.

Reclami e ricorsi

I reclami vanno presentati alla sede territoriale - USR entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

I ricorsi avverso le graduatorie definitive vanno presentati in base alla previsione degli ordinamenti (recente sentenza Corte di Cassazione: giudice ordinario).

mercoledì 3 aprile 2019

Flcgil – Come si diventa insegnante? Indicazioni e documentazione per intraprendere la professione docente









Flcgil – 19/03/2019 – Come si diventa insegnante? Indicazioni e documentazione per intraprendere la professione docente

Riepiloghiamo in questa scheda i requisiti e le procedure da seguire per poter accedere alla professione di docente/educatore nelle scuole di ogni ordine e grado.

I titoli di studio richiesti per poter insegnare

Per accedere alla professione di insegnante è necessario essere in possesso, di norma, di una laurea (vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale). Solo per alcuni insegnamenti è sufficiente il possesso di uno specifico diploma (docenti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori nei convitti/educandati ed insegnanti tecnico pratici). Per l’insegnamento di sostegno agli alunni diversamente abili valgono i medesimi titoli di studio: esiste una priorità per coloro che sono anche in possesso della specializzazione.
Vai alla nostra guida ai titoli di accesso necessari per l’insegnamento.
È disponibile un’ applicazione che permette di individuare lecorrispondenze tra vecchie e nuove classi di concorso e la ricerca delle nuove classi di concorso alle quali si può accedere con il proprio titolo di studio.

Come si può essere assunti nella scuola statale

Con il solo possesso del titolo di studio si può chiedere di essere inclusi nelle graduatorie d’istituto di III fascia, che vengono utilizzate dalle scuole per l’assunzione dei supplenti in sostituzione dei docenti assenti. L’ultimo aggiornamento delle graduatorie d’istituto è avvenuto nel 2017. La Legge 107/15 (“La buona scuola”) prevedeva che, a partire dal 2016, non fosse più possibile inserirsi nelle graduatorie d’istituto con il possesso del solo titolo di studio. Con il decreto milleproroghe ( DL 244/16 ) la scadenza del 2016 è stata prorogata al 2019 , quindi è stato consentito inserirsi in terza fascia anche nel 2017. In base a tale normativa nel 2020 non dovrebbe più essere possibile inserirsi in terza fascia, ma è in corso una interlocuzione per prorogare ulteriormente la loro validità.

Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento (riservate a personale abilitato, ma attualmente chiuse a nuovi inserimenti) e per il restante 50% attraverso concorsi ( vai allo speciale ).

Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria i concorsi ordinari vengono banditi ogni due anni (l’ultimo si è svolto nel 2016), mentre nel 2018 è stato bandito un concorso straordinario ( vai allo speciale ).

Per la scuola secondaria, la legge di bilancio 2019 ha apportato diverse modifiche al DLgs 59/17 , abolendo il FIT e prevedendo il ritorno ai concorsi abilitanti. Ai futuri concorsi (con cadenza biennale a partire dal 2019) potranno partecipare tutti i docenti in possesso titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, più 24 CFU delle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche ( vai all’approfondimento ). Per i docenti che alla data del primo bando di concorso avranno maturato almeno 3 anni di servizio è prevista una riserva per 10% dei posti e la possibilità di partecipare al concorso senza i 24 CFU.

Come si acquisisce l’abilitazione

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria l’abilitazione può essere acquisita con la Laurea in Scienze della formazione primaria, secondo quanto disposto dal DM 249/10 .

Per la scuola secondaria l’abilitazione può essere acquisita tramite il concorso ordinario e la ottiene chi supera le prove concorsuali con una votazione di almeno 7/10 per prova.

Tutte le informazioni sul regolamento della formazione iniziale e sui successivi provvedimenti applicativi sono disponibili a questo indirizzo .

Flcgil – Personale ATA: utilizzo della malattia per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici









Flcgil – 20/03/2019 – Personale ATA: utilizzo della malattia per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici

Una n ota di chiarimento sull’applicazione nella scuola delle norme contrattuali.

Sul tema dell’esercizio del diritto alla tutela della salute dei lavoratori della scuola del comparto Istruzione e Ricerca registriamo interventi dei più svariati soggetti, più o meno legittimati a fornire interpretazioni della norma contrattuale, che stanno producendo disorientamento e confusione.

Riepiloghiamo quindi di seguito la norma contrattuale e la nostra interpretazione.

Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata sono state previste, all’art. 33, nuove forme di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007. Tra queste ci sono anche i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute a malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (purché vengano fruite ad ore).

Nel caso invece in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera, allora è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.

I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.

Rispetto alla malattia, questa tipologia di assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.

Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.

Questo è possibile nel caso in cui l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia concomitante a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l’assenza dal proprio domicilio (anche ai fini delle visite fiscali di controllo) può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11).

Analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).

Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione.

Quindi, una volta esaurite le 18 ore, è sempre possibile ricorrere all’assenza per malattia per le ulteriori giornate necessarie ad espletare visite specialistiche e accertamenti diagnostici, al fine di tutelare il diritto alla salute.

Resta ferma la scelta del lavoratore di ricorrere, in alternativa alla malattia per l’intera giornata, ed anche per non subire le decurtazioni economiche previste per i primi 10 giorni, ai permessi brevi a recupero (art. 16 Ccnl/07), ai permessi per motivi familiari e personali documentati anche con autocertificazione (art. 15 Ccnl/07 per i docenti e art. 31 Ccnl/18 per gli Ata), ai riposi compensativi per gli Ata di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo effettuate (art. 54 Ccnl/07 commi 3 e 4) oltre che alle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Flcgil - Permessi retribuiti al personale docente a tempo indeterminato della scuola: una scheda di riepilogo delle disposizioni normative e contrattuali










Flcgil – 26/03/2019 – Permessi retribuiti al personale docente a tempo indeterminato della scuola: una scheda di riepilogo delle disposizioni normative e contrattuali

Una ricognizione delle norme contrattuali e di legge sulla fruizione dei permessi retribuiti da parte del personale docente.

Questa scheda vuole fare la ricognizione delle norme contrattuali e di legge sulla fruizione dei permessi retribuiti da parte del personale docente alla luce del Ccnl comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19 aprile 2018 e delle modifiche apportate dal Decreto Madia al T.U. 165/2001 sul Pubblico impiego.

Le norme contrattuali di riferimento:

Il CCNL 2007 Art. 15 comma 2 (permessi retribuiti)

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il CCNL 2007 prevedeva la possibilità di fruizione aggiuntiva di sei giorni di permessi con le stesse modalità previste dall’art. 15 comma 2. Tale clausola è stata confermata recentemente dal CCNL sottoscritto il 18 aprile 2019, il quale all’art.1 comma 10 prevede che per le norme non espressamente toccate dal nuovo contratto continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni contrattuali. Pertanto l’art. 15 comma 2 del CCNL 2007 è pienamente vigente.

Gli interventi legislativi:

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici fu introdotto dal decreto sulla “Spending review” (art. 5 comma 8) convertito in legge n. 135 il 7 agosto 2012 e, poi, dalla legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 (art. 1 commi 54, 55 e 56).

Di seguito il testo della legge che ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie.

Legge n.135/12 (spending review)

“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

In pratica con questo provvedimento veniva vietata ogni forma di corresponsione di trattamento economico sostitutivo nel caso di mancato godimento delle ferie, disapplicando tutte le norme legali e contrattuali che lo consentivano.

Lo scopo di questo comma, inserito nella legge sulla spending review, era solo ed esclusivamente quello di procedere ad una riduzione della spesa per il settore pubblico, come ha evidenziato lo stesso Aran in una specifica nota.

Successivamente è intervenuta la legge di stabilità approvata nel 2012:

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità)

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Il comma 54, stabilisce che il periodo valido per la fruizione delle ferie debba essere quello «della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche». Inoltre conferma la possibilità per i docenti di fruire dei 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, il successivo comma 56 della legge di stabilità dapprima sottolinea come i precedenti commi 54 e 55 non possono essere derogati dai contratti nazionali e poi stabilisce che le “clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

Tuttavia, anche laddove si volesse sostenere l’inderogabilità della norma in questione da parte del CCNL, è bene sapere che la riforma Madia (d.lgs 75/2017) ha riconsegnato allo strumento negoziale la possibilità di derogarla. Infatti, con le modifiche apportate all’articolo 2, comma 2, del D.lgs 165/2001, è stata reintrodotta la possibilità dei contratti collettivi nazionali di derogare alle norme di legge già vigenti, invertendo così le previsioni della riforma Brunetta.

Di seguito il testo del D.lgs.165/2001 così come modificato dopo l’intervento della riforma Madia:

D.lgs.165/2001 art. 2, comma 2

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.

EFFETTI SUI PERMESSI RETRIBUITI
(art. 15 c. 2 del Ccnl/07, ovvero i 3 gg l’anno + i 6 gg di ferie fruiti a tale scopo).

Il comma 54 della L. 228/2012 quindi non fa mutare la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La legge interviene in modo esplicito esclusivamente sulla monetizzazione delle ferie, non certo sul tema dei permessi.

Il CCNL 2007 prevede all’art. 15 comma 2 per il dipendente la possibilità di fruire nel corso dell’anno scolastico di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione e per gli stessi motivi e, con le stesse modalità, di ulteriori 6 giorni di ferie ma prescindendo dalle condizioni previste dal comma 9 dell’art. 13 (quindi anche con eventuali oneri per l’Amministrazione).

Il contratto cioè stabilisce che per motivi familiari o personali si possa estendere il numero dei giorni di permesso retribuito, utilizzando i giorni di ferie che però a questo punto perdono tale caratterizzazione, tant’è che risultano disciplinati nelle modalità (documentazione o autocertificazione) e nelle finalità dall’art. 15 comma 2.

A sostegno di questa interpretazione, nel mese di giugno del 2018 è intervenuto anche il MIUR che, con una nota della Direzione Generale per i sistemi informatici (SIDI), comunicava l’introduzione dello specifico codice PE03 per l’inserimento a sistema dei 6 giorni di ferie “eventualmente commutati in permessi personali”.

Quindi:

1. nessuna modifica è intervenuta sui permessi retribuiti previsti dal contratto;

2. nessuna modifica è intervenuta sulla possibilità di fruire di ulteriori sei giorni per motivi personali o familiari;

3. le condizioni per fruire di tali permessi sono svincolate completamente dall’articolo riguardante le ferie;

4. tali giorni aggiuntivi perdono la loro caratterizzazione originaria (giorni di ferie) e sono giorni di permesso a tutti gli effetti;

5. la disapplicazione delle clausole in contrasto con il disposto normativo riguarda esclusivamente i periodi di fruizione delle ferie e non dei sei giorni ( la norma ricalca infatti quanto previsto dal contratto);

6. in ogni caso la riforma Madia ha dato la possibilità allo strumento negoziale di derogare le norme contrattuali approvate o da approvare.

La stessa relazione tecnica alla legge chiarisce inoltre lo scopo della norma, vale a dire l’intervento esclusivamente sull’istituto delle “ferie” e non anche (né direttamente né indirettamente) su quello dei permessi retribuiti.

In conclusione la tesi secondo la quale le norme sopra citate avrebbero messo in discussione il diritto pieno alla fruizione dei 6 gg. di ferie come permessi retribuiti è priva di ogni fondamento.

La FLC CGIL contrasterà nelle sedi appropriate le iniziative di singoli uffici che, tramite lo strumento dei pareri (privi di validità giuridica), daranno interpretazioni unilaterali del CCNL 2018 lesive dei diritti del personale.