Il corso di specializzazione per il sostegno (comunemente detto “TFA sostegno”) è un corso
accademico universitario di 60 CFU (di cui 12 di tirocinio) introdotto dal regolamento sulla
formazione iniziale (DM 249/10, Art. 13).
Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/18 Art.1 comma 792) e il successivo DM 92/19 sono
state apportate alcune modifiche ai requisiti e alle modalità di accesso e all’organizzazione dei
corsi.
Riferimenti normativi:
Legg e quadr o sul l ’i ntegraz i one (L. 104/92)
Legge di bilancio 2019 (L. 145/18)
Regolamento formazione iniziale (DM 249/10 Art. 13)
DM “s ost egno” 11 s ettembre 2011
DM 92/19
Indice dei contenuti
A cosa serve la specializzazione di sostegno
Posti disponibili per i corsi di specializzazione
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola
La prova di accesso al “TFA sostegno”
Test preliminare
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche
La prova (prove) scritto/pratiche
Ammissione alla prova orale
La prova orale
Titoli culturali e professionali
Graduatoria finale
Ammissione al corso
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso)
Organizzazione corso “TFA sostegno”
Durata 4
Modalità organizzativa e obbligo di frequenza
Durata del tirocinio
Percorsi abbreviati
Acquisizione del titolo
A cosa serve la specializzazione di sostegno
Chi acquisisce la specializzazione di sostegno ha la priorità nelle
supplenze su sostegno e potrà partecipare ai futuri concorsi per i posti di
sostegno.
Il possesso del titolo, ai fini delle supplenze, può essere dichiarato ai
fini dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto e ad esaurimento
(triennio di validità e finestre del 1° febbraio e 1° agosto per le
graduatorie di istituto, 30 giugno per le GAE).
Posti disponibili per i corsi di specializzazione
I posti disponibili nei singoli Atenei per i corsi di specializzazione sono
definiti da un Decreto del Miur (atteso a breve). Per accedere ai corsi per
i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti
dal DM 92/19 e aver superato una prova di accesso predisposta dalle
Università.
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola
Scuola dell’infanzia
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Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
· Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio
ordinamento indirizzo infanzia
· Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze
della formazione nuovo ordinamento
· Diploma di scuola magistrale (o sperimentazioni
equipollenti: progetto Egeria) purché il titolo sia stato
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
· Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni
equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo
psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti
presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
-
Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia
secondo la normativa vigente
|
Scuola
primaria
|
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria:
· Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio
ordinamento indirizzo primaria
· Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze
della formazione nuovo ordinamento
· Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni
equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo
psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti
presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
· Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia
secondo la normativa vigente
|
Scuola
secondaria di I e II grado (tabella A)
(i corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per
accedere è necessario possedere i requisiti per quel
grado di scuola)
|
· Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di
concorso della scuola secondaria, anche conseguiti
all’estero purché riconosciuti in Italia secondo la
normativa vigente
· Possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi
di concorso della scuola secondaria e dei 24 CFU/CFA
previsti dal Dlgs 59/17.
· Possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi
di concorso della scuola secondaria e di almeno 3 annualità
di servizio (*) (negli ultimi 8) nel sistema nazionale di
istruzione e formazione
(*) Una annualità è ottenuta con 180 giorni di servizio
nell’anno scolastico, anche non continuativi, oppure con il
servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini
finali/termine delle attività didattiche.
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Insegnati
tecnico
pratici (Tabella B DPR 19/16)
|
Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025, è
sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per
l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B
del DPR 19/16.
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Ammissione
con riserva
|
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il
titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, entro la data termine per la
presentazione delle istanze per la partecipazione alla
specifica procedura di selezione.
|
I
titoli di accesso alle classi di concorso
(DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17) possono essere
verificati con la nostra applicazione online:
classiconcorso.flcgil.it
.
La prova di accesso al “TFA sostegno”
La prova di accesso è predisposta da ciascuna Università e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
La prova di accesso è volta a verificare, oltre alla capacità di
argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del
candidato di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Test preliminare
Il test preliminare (che si svolge contestualmente in tutti gli atenei in
una data indicata dal MIUR) è costituito da 60 quesiti formulati con cinque
opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una
soltanto. Almeno 20 quesiti sono destinati a verificare le competenze
linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta
corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta
errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore. Le singole Università
possono prevedere una tassa di iscrizione alla prova preselettiva.
Ammissione alla prova (prove) scritto/pratiche
È ammesso alla prova scritta (o alle prove scritto/pratiche), un numero di
candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede (i posti
disponibili per ogni Ateneo ed ordine di scuola sono definiti da un Decreto
ministeriale). Sono ammessi anche tutti i candidati che abbiano conseguito
lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
La prova (prove) scritto/pratiche
L'articolazione delle prove scritto/pratiche è stabilita dalle Università.
La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più
delle tematiche previste e non prevedono domande a risposta chiusa.
Ammissione alla prova orale
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella
prova scritto/pratica (ovvero nelle prove) una votazione non inferiore a
21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media
aritmetica della valutazione ottenuta nelle singole prove, ciascuna delle
quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a
21/30.
La prova orale
La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Titoli culturali e professionali
Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle Università,
individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale, le
tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad
essi attribuibile, che comunque non può essere superiore complessivamente a
10 punti.
Graduatoria finale
La graduatoria finale è costituita dai candidati che abbiano superato tutte
le prove. Il punteggio (in 100-mi) è dato dalle votazioni riportate nelle
tre prove sommato al punteggio dei titoli. A parità di punteggio prevale il
candidato che ha maggiore anzianità di servizio per
l’insegnamento sul sostegno. In caso di ulteriore parità oppure nel caso di
candidati che non abbiano svolto tale servizio, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
Ammissione al corso
È ammesso al corso un numero di candidati pari ai posti disponibili. Sono
possibili scorrimenti in caso di rinuncia.
Nel caso in cui la graduatoria risulti composta da un numero di candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla
con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito
di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati
e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal
fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome
scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli in
conformità ai propri bandi.
Ammissione in sovrannumero (senza prova di accesso)
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i docenti che, in
occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano
iscritti al percorso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le
relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non
in posizione utile.
Organizzazione corso “TFA sostegno”
Il corso di specializzazione per il sostegno è un corso accademico
introdotto dal regolamento sulla formazione iniziale (DM 249/10, art. 13) e
pertanto è incompatibile, per quello stesso anno accademico, con altri
percorsi analoghi: corsi di laurea, dottorati, master. Il corso di solito
ha un costo di frequenza abbastanza elevato: siamo
impegnati
, unitamente a Link e ADI a chiederne, con una
petizione
, la calmierazione a livello nazionale.
Durata
Il corso ha una durata di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi per le
attività di tirocinio diretto e indiretto. I corsi di norma devono
concludersi entro il mese di giugno dell’anno accademico di riferimento.
Modalità organizzativa e obbligo di frequenza
Per l’organizzazione dei corsi non è consentita la modalità online né
quella blended. Per ogni insegnamento è previsto un massimo di assenze non
superiore al 20%: eventuali assenze superiori sono recuperabili con
attività definite dal docente. Non sono possibili assenze né recuperi per i
laboratori e il tirocinio.
Durata del tirocinio
Le attività di tirocinio devono avere una durata di 300 ore in almeno 5
mesi. Il tirocinio diretto è di 150 ore e quello indiretto (incluso le TIC)
di ulteriori 150 ore (vedi allegato B al “DM sostegno”).
Percorsi abbreviati
Per i docenti ammessi ai corsi che siano già in possesso di
specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, gli Atenei
dovranno valutare le competenze già acquisite e predispongono i relativi
percorsi abbreviati con riconoscimento di crediti, fermo restando l'obbligo
di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio.
Acquisizione del titolo
Il corso si conclude positivamente con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari (vedi allegato B al “DM sostegno”) e il superamento
dell'esame finale. La valutazione complessiva finale è espressa in
trentesimi ed è riportata nella certificazione del titolo di
specializzazione.