Personale ATA: chi ha diritto
all’assunzione secondo la legge 68/99?
Chi ha diritto all’assunzione sui posti
riservati di cui all’art.8 della legge 68/99? I candidati inseriti nelle
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, possono anche loro
usufruire dei posti riservati? Le risposte in una breve scheda.
Per avere diritto alla riserva dei posti
di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per
l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini
dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui
all’art.8 della legge 68/99.
Pertanto all’atto della presentazione
della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA,
i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono
necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola
volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede
all’aggiornamento del punteggio.
Le categorie protette previste dall’art.
1 dalla legge 68/99 sono:
1.
le persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
2.
le persone invalide del lavoro con un
grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL);
3.
le persone non vedenti o sordomute, di
cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381
e successive modificazioni;
4.
le persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima
all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R.
23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.
Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge
prevede le seguenti ulteriori categorie:
1.
orfani e coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
2.
coniugi e figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
3.
profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.
L’assolvimento degli obblighi derivanti
dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali,
che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è
interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti
graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad
esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di
circolo e di istituto di III fascia non opera alcuna riserva di
postinei
riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette
disposizioni. Pertanto i candidati inseriti nelle graduatorie di III
fascia ATA sono esclusi da tale beneficio.
Fonte: Orizzonte
Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino