Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/16. Chiarimenti. Nota prot. n° 31069 del 25/09/2015
martedì 29 settembre 2015
M.I.U.R. – Nota prot. n° 31069 del 25/09/2015
Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/16 – Chiarimenti
sabato 26 settembre 2015
MIUR - Graduatorie di istituto personale docente ed educativo
Si comunica che dalla data odierna e fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015 sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze. Presentazione del modello B1 per i Licei musicali e coreutici nota prot. n. 31060 del 25/09/2015
giovedì 24 settembre 2015
Scuola: 500 euro ai docenti per l’aggiornamento professionale
martedì 22 settembre 2015
Posizioni economiche ATA: il riavvio dei percorsi di formazione per surroga
Posizioni economiche ATA: il riavvio dei percorsi di formazione per surroga Nota 30516 del 21 settembre 2015
Fase C del piano assunzionale
Acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale. Nota prot. n. 30549 del 21 settembre 2015 Scheda di lettura della nota 30549/15 - FLC CGIL
giovedì 17 settembre 2015
Maternità e paternità: novità per la fruizione dei congedi parentali - Lara La Gatta Mercoledì, 16 Settembre 2015
LA TECNICA DELLA SCUOLA
Il decreto
legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'articolo 1, commi 8 e 9,
della legge 183/2014, contiene molte novità riguardanti la tutela della
maternità e la paternità, andando a modificare il Testo Unico sulla maternità e
paternità (decreto legislativo n. 151/2001).
Le nuove
disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, quindi dal 25 giugno 2015.
Secondo il
decreto 80/2015, le modifiche introdotte avrebbero dovuto avere efficacia di
sicuro per il 2015, anno per il quale c’è la copertura finanziaria.
Diamo però
conto dell’approvazione, nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015,
di un decreto attuativo del Jobs Act, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nella
scheda pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro è precisato che “[…] il
decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre
importanti misure di politica sociale: le misure di conciliazione dei tempi di
cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale)
[…]”.
Ma quali
sono queste modifiche?
Parto
prematuro
L'astensione
obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla
lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò
comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001).
Estensione
del congedo parentale
Il congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma
1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno. La durata
complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.
Congedo
parentale ad ore
La scelta
tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al
lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1
ter).
Riduzione
dei tempi di preavviso
Sono ridotti
i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo
parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di
almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la
fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3).
Indennità di
maternità
Il limite
entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30%
della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai
primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei
lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria – per l'anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l'indennità del 30%
è prevista fino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).
Per il
Comparto Scuola è necessario comunque tener conto delle condizioni più
favorevoli previste dal CCNL agli artt. 12 e 19. Quindi, i primi 30 giorni di
congedo sono sempre retribuiti al 100%, non più se fruiti entro l’ottavo anno
del bambino, ma entro i primi 12 anni.
Sono invece
retribuiti al 30%, indipendentemente dal reddito individuale, i restanti
periodi fino ai 6 anni del bambino, non più quindi fino ai 3 anni. Dai 6 agli 8
anni il periodo di congedo fruito viene pagato al 30% solo se il reddito del
richiedente è pari o inferiore a Euro 16.327,68 per il 2015.
Non sono
invece mai retribuiti i periodi di congedo fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino.
Sospensione
del congedo di maternità
È possibile
sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a
condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti
l'idoneità alla ripresa dell'attività (articolo 16 bis).
Licenziamento
per colpa grave
L'indennità
di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave
integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo
24, comma 1).
Figli
disabili
Ai genitori
di figli disabili gravi è consentito anche il prolungamento del congedo
parentale entro il compimento del dodicesimo (non più entro l’ottavo) anno di
vita del bambino.
Genitori
adottivi
Al fine di
evitare disparità e favorire l'inserimento del minore nelle famiglie, è
prevista l'estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai
genitori adottivi.
Tra le
varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:
- la
possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene
la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che
entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di
adozione, anche quelle che si svolgono all'estero;
- la non
obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri
adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino
nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).
Violenza di
genere
Infine, per
il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge
93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o
parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere
un'astensione per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa, per
motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà
avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco dei tre anni, secondo modalità
stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle
esigenze della lavoratrice stessa. Il preavviso per la richiesta del congedo è
fissato in 7 giorni.
Durante il
periodo di congedo la lavoratrice percepirà un'indennità parametrata all'ultima
retribuzione.
Le
lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale,
ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato
nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 - d. lgs.n. 80/2015).
Chiarimenti e riferimenti normativi art.1 c 16 L107/2015
Chiarimenti sull’inserimento all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della “Teoria del Gender” Prot. n.1972 del 15 settembre 2015
martedì 15 settembre 2015
Elezioni degli organi collegiali
Istruzioni operative a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2015/2016 - leggi tutto
AVVISO Graduatorie di istituto personale docente ed educativo
Con D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, in attuazione del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, sono state disciplinate le procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/17. vai alla nota
Gestione finanziaria e amministrativa Istitutzioni Scolastiche
Avviso assegnazione risorse finanziarie Programma Annuale 2015 e comunicazione preventiva risorse finanziarie Programma Annuale 2016 prot. n.13439 dell'11/09/2015
giovedì 10 settembre 2015
martedì 8 settembre 2015
lunedì 7 settembre 2015
Pagamento delle supplenze non più a carico delle scuole
Tavolo tecnico
semplificazioni: da settembre pagamento delle supplenze non più a carico delle
scuole
Conclusa con successo la sperimentazione concordata al
tavolo tecnico dietro le nostre incessanti sollecitazioni, finalmente il
pagamento delle supplenze sarà a carico del Mef.
07/09/2015
Con la nota 2966 del 1 settembre 2015 pubblicata sul
sito Intranet dell’Amministrazione e sul portale SIDI, la Direzione Generale per
i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi del MIUR Ufficio III dà
notizia alle scuole che a partire da settembre 2015 l’instaurazione, la trattazione
e il pagamento dei rapporti di lavoro del personale scolastico
supplente breve e degli incaricati per l’insegnamento della religione
cattolica verrà gestito non più da “NoiPA Cedolino
unico” ma da un sistema integrato tra SIDI e NoiPA.
Seguendo la nuova procedura, il contratto autorizzato dalla scuola sarà
liquidato dal MEF in ragione dei fondi disponibili.
Con questo
nuovo procedimento giunge in porto una storica battaglia condotta dalla FLC
CGIL, che ha avuto un’accelerazione con le iniziative del giugno-ottobre
2013; esse portarono alla istituzione di tavoli tecnici fra cui quello della
semplificazione amministrativa che più volte si è occupato di tale
problematica.
Una delle iniziative da noi proposte è stata proprio quella di accelerare i
tempi per giungere alla semplificazione delle procedure tramite una
sperimentazione che avesse come obiettivo di passare al nuovo regime dal 1
settembre 2015 (già altre due volte le date fissate dal MIUR – gennaio
2013 e settembre 2014 – erano state mancate).
Ricordiamo
che la sperimentazione è partita a maggio 2015 e si è conclusa nei mesi
estivi, coinvolgendo un numero ristrette di scuole che avevano dato la loro
disponibilità anche con l’attivo sostegno della FLC CGIL e delle altre
organizzazioni sindacali.
Per le
scuole, che dovranno tuttavia gestire l’inserimento dei dati, finisce
l’incubo dell’attesa dei fondi e della impossibilità di pagare: tale
adempimento non sarà più a loro carico.
Per quanto
riguarda il TFR, dalla stessa nota del MIUR e da alcune slides comparse su NoiPA si evince che anche la predisposizione e l’invio
delle pratiche verso l’Ente previdenziale non sarà più a carico delle scuole ma
saranno gestite automaticamente dal MEF; e in futuro sarà possibile il
monitoraggio TFR con l’opportunità di controllare lo stato di lavorazione delle
dichiarazioni TFR inviate all’INPS potendo visualizzare il dettaglio dei dati
inviati per ciascuna dichiarazione.
Con la nota 3020 del 2 settembre 2015, infine,
l’Amministrazione informa che sono stati apportati degli aggiornamenti alle
funzioni SIDI relative all’Area della “Gestione di Stato giuridico”.
Rimangono
tuttavia delle criticità, una tecnica e l’altra politica.
Infatti, dal
punto di vista tecnico, i primi feedback da parte delle scuole ci dicono
che la pur positiva operazione può essere ulteriormente migliorata con uno
snellimento della procedura che appare ancora oggetto di troppi molteplici
passaggi, prima di giungere alla presa in gestione da parte del MEF.
Dal punto
di vista amministrativo/politico, dalla nota si comprende che non sarà
risolta la penuria delle risorse stanziate, dal momento che si prevede la
possibilità che il pagamento venga sospeso in caso di incapienza fondi e che al
momento di riaccredito delle somme si procederà alla liquidazione delle
spettanze secondo la priorità acquisita.
È situazione che riteniamo inaccettabile dal momento che tale circostanza
va a colpire la parte più debole del lavoro della scuola (i lavoratori
precari). Per questo non tralasceremo di incalzare l’Amministrazione ove tale
circostanza dovesse verificarsi non escludendo anche le iniziative giudiziarie
a tutela degli interessati.
- nota 2966 del 1 settembre 2015 gestione giuridica e
retributiva contratti scuola
- vademecum mef miur nuove procedure e funzioni di monitoraggio scuola
- nota 3020 del 2 settembre 2015 gestione variazione
stato giuridico sidi
sabato 5 settembre 2015
Normativa - Agosto 2015
La normativa
del mese di AGOSTO 2015
NOTE
Supplenze personale docente, educativo ed ATA |
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Decreto Interministeriale tirocinio Tutor - Proroga |
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Supplenze personale docente, educativo ed ATA |
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Comparto scuola. Sciopero nazionale personale ATA |
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Adeguamento organico di diritto personale ATA |
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Supplenze personale docente, educativo ed ATA - Precisazioni |
venerdì 4 settembre 2015
Circolare genitori separati
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". Nota prot. 5336 del 2/09/2015
Nota Miur del 03/09/2015 - Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico
Come è noto, la legge di stabilità 2015, all'articolo l, comma 329, dispone l'abrogazione dell' articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/1994 relativo all' esonero e al semi esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico (cosiddetto "Vicario")...continua
giovedì 3 settembre 2015
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM)
Il 30 di settembre verranno chiuse definitivamente le funzioni e il RAV di ogni scuola verrà pubblicato nell'apposita sezione del portale "Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione. Prot. 7904 del 1 settembre 2015
La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la proposta d’assunzione - Alessandro Giuliani Mercoledì, 26 Agosto 2015 (fonte: La Tecnica della Scuola)
La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la
proposta d’assunzione
Accettare
una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto 2016 permette di terminare
l'anno in quella sede: anche qualora la proposta d’assunzione del Miur sia giunta qualche giorno prima.
L’importante
conferma – riguardante la fase B) del piano straordinario di assunzioni della
riforma - è giunta dal ministero dell’Istruzione attraverso una risposta ai
quesiti posti dal nostro lettore Arturo Frasca, il quale ci ha prontamente
chiesto di divulgare la “graditissima risposta” giunta appunto dal dicastero di
Viale Trastevere.
ESEMPIO
PRATICO:
Supponiamo che il giorno 1° settembre arrivi la proposta di immissione in ruolo
a Milano. Avrei 10 giorni per accettare, quindi entro il giorno 11. Nel
frattempo, il giorno 7 settembre mi arriva la proposta di un incarico annuale
fino al 30 giugno 2015, nella mia città. Ovviamente, preferirei optare per
questa seconda possibilità.
QUESITI
POSTI AL MIUR:
1. Posso
accettare l'incarico di supplenza annuale? O no, visto che la proposta di
immissione in ruolo è precedente?
2. Nel caso
sia possibile accettare l'incarico annuale, devo comunque comunicare
l'accettazione della sede di immissione in ruolo, presso cui prenderei servizio
il prossimo anno?
3.
L'incarico annuale mi conterebbe come anno di prova?
RISPOSTA DEL
MIUR:
1) Nell'ipotesi da lei formulata, lei può prendere la supplenza del
giorno 7 e SUCCESSIVAMENTE accettare la proposta di assunzione a tempo
indeterminato arrivata giorno 1 (ovviamente entro il termine dei 10 giorni
previsti per accettare) pertanto lei potrà prendere il ruolo ma terminare
l'anno sulla sede di supplenza.
Abbiamo
stabilito il termine per conferire le supplenze entro il giorno 8 sia per dare
alle scuole i 32.000 supplenti di organico di fatto prima dell'inizio della
scuola (e non a ottobre come accaduto in passato), sia per favorire le
situazioni da lei prospettate. Le modalità di comunicazione alla sede a tempo
indeterminato circa la supplenza ottenuta saranno oggetto di istruzioni
operative di prossima diffusione (punto 2 delle sue domande).
3) circa il
valore dell'anno di prova, rimane valido quanto stabilito in passato, quindi
possibile purché su stesso tipo di posto e classe di concorso, 180 giorni di
effettivo servizio di cui 120 di attività didattica.
In
conclusione, tutti i docenti attualmente precari che nei primi giorni di
settembre riceveranno dal Miur via e-mail la proposta
di assunzione a tempo indeterminato (tramite posta certificata, corrispondente
ad una vera a propria convocazione), possono comunque sperare di posticipare la
presa di servizio di un anno. Come da noi evidenziato qualche giorno fa
attraverso un articolo, se sottoscriveranno una supplenza annuale (come
previsto dalla direzione generale del Miur entro l’8
settembre 2015) potranno infatti svolgere l’anno scolastico 2015/16 nella
provincia dove sono attualmente collocati nelle GaE o
nelle graduatorie di merito.
L’a.s. varrà anche come anno di prova, sempre che la
disciplina d’insegnamento sia la medesima o “affine” (pure su sostegno), e
potranno anche presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo
(2016/17) per tentare di essere immediatamente trasferiti nella propria
provincia. A breve, in ogni caso, il Miur fornirà
ulteriori adeguate informazioni.