Pubblicato l’avviso relativo al progetto Home care premium per i dipendenti e i pensionati pubblici, per i loro conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti. Scade il 27 febbraio 2015 alle ore 12 il termine per presentare la domanda per via telematica. Avviso Home Care Premium
sabato 31 gennaio 2015
Home Care Premium pubblicato l’avviso
venerdì 30 gennaio 2015
mercoledì 28 gennaio 2015
Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica dell’orario
Il diritto del supplente a completare la cattedra e la modifica
dell’orario
In linea generale il supplente ha diritto al completamente dell’orario,
ma il dirigente deve anche garantire che gli orari sia funzionali alle esigenze
didattiche. In molti casi ci vorrebbe un po’ di buon senso da tutte le parti.
Partiamo con il dire che non esiste una precisa norma, che imponga ad un
dirigente scolastico di modificare l’orario scolastico delle classi, in modo da
garantire il diritto del supplente a completare la cattedra fino ad un massimo
di 18 ore. Diciamo anche che un dirigente scolastico ha come primo compito
quello di garantire che gli orari scolastici siano rispettosi delle esigenze
didattiche e non per le esigenze degli insegnanti.
Detto questo ci domandiamo: ”Dove sta il confine tra il diritto di un supplente
a completare o incrementare le ore di servizio settimanali e la rigidità del Ds
a non agevolare tale diritto?”.
Certo è che se un supplente con 9 ore di incarico annuale, svolte in 2 giornate
della settimana, volesse completare o incrementare il suo orario di servizio,
dovrebbe trovare una supplenza il cui orario sia compatibile, e quindi venga
svolto nelle altre 4 giornate in cui non è impegnato.
In linea generale il supplente non può pretendere che un dirigente scombini
l’orario scolastico per favorire la sua supplenza, magari anche solamente
temporanea, producendo un disservizio agli studenti e agli altri docenti,
quindi non è da biasimare il Ds che, con tatto e buon senso, spiega le
motivazioni didattiche per cui è impossibile assegnare una tale supplenza.
D’altro canto esiste anche il diritto del supplente a completare
o incrementare l’orario di servizio settimanale anche su classi di concorso
differenti, ma con il limite di un massimo di tre sedi scolastiche e due
comuni, tenendo presente anche il criterio della facile raggiungibilità. La
norma che dà titolo al supplente ad avere l’opportunità del completamento
orario è l’art.4 del decreto ministeriale 131/2007. Poi ci sono anche i casi
limite, dove il dirigente scolastico, pur avendo l’opportunità di agevolare la
supplenza, non la consente.
Si tratta di un caso dove il Ds avrebbe potuto scambiare una sola ora di
lezione tra due insegnanti, senza creare buchi e rendendo anche più “didattico”
l’orario scolastico, agevolando così il completamento orario di un supplente
già impegnato per 9 ore settimanali, ed ha invece deciso di non assegnargli
tale supplenza, anche se il supplente era inserito in prima fascia delle
graduatorie d’Istituto, per darla invece ad un supplente di terza fascia senza
abilitazione all’insegnamento.
Tutto questo è legittimo? Possiamo dire che non esiste una illegittimità nel
senso che non viene rispettata una norma di legge, ma sicuramente quel
dirigente avrebbe potuto agire anche diversamente. Tuttavia il Ds avrà avuto le
sue buone ragioni per “favorire” un docente non abilitato, piuttosto che un
precario storico prossimo ad entrare in ruolo.
NUOVO ISEE 2015 - calcolo, modello e istruzioni
ISEE 2015
calcolo, modello e istruzioni
Dal 1°
Gennaio è entrato in vigore il nuovo ISEE 2015 (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 5 Dicembre 2014. Lo strumento, definito dai detrattori
“riccometro”, è predisposto per fornire all’Agenzia delle Entrate un quadro
dettagliato riguardo alla ricchezza delle famiglie, che non hanno più modo di
nascondere i beni patrimoniali in virtù dei controlli incrociati che il Fisco
può effettuare, avendo libero accesso all’archivio dei conti correnti bancari.
cosa cambia e cosa no
Gli articoli 1 e 2 del Decreto
159/2014 ci informano che a cambiare non saranno certo le definizioni di ISE
e ISEE: infatti, l’ISEE 2015 resterà comunque l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente. Se le definizioni restano immutate, cambieranno i
modelli, infatti, non esisterà un solo ISEE valido per tutte le prestazioni ma
ne esisteranno 6 corrispondenti ad indicatori specifici. Inoltre, il nuovo
Decreto prevede l’istituzione del DSU, ovvero la Dichiarazione Sostitutiva
Unica, che va a soppiantare l’autocertificazione. DSU e controlli incrociati
del Fisco sulla giacenza media annua serviranno a scovare i furbetti che
nell’autocertificazione sostenevano di non possedere un conto corrente
bancario. A rendere più consistente la “ricchezza” delle famiglie concorrerà il
patrimonio immobiliare, che corrisponde al valore IMU, ovvero la
proprietà di tutti i fabbricati, terreni ed aree edificabili posseduto da una
persona fisica. Se prima si calcolava il valore ICI degli immobili, ora
l’utilizzo dell’indicatore IMU farà crescere notevolmente il patrimonio
soprattutto in seguito alle rivalutazioni delle rendite catastali, cresciute
del 60%.
I cambiamenti sono corposi
soprattutto dal punto di vista burocratico, vediamo quindi l’iter da seguire
per presentare una domanda ISEE.
come funziona
Dal 1° Gennaio 2015 i modelli di
ISEE disponibili sono 6: Minorenni, Corrente, Università, Sociosanitario,
Sociosanitario-residenziale, Standard.
- ISEE
Minorenni: utile
per le prestazioni agevolate che riguardano minori di genitori non
coniugati o comunque non conviventi, è indispensabile anche per calcolare
le rette dell’asilo.
- ISEE
Corrente: utlizzato da quelle famiglie in cui il reddito ha
subito un cambio repentino. Ad esempio nel caso in cui uno o più membri di
un nucleo familiare abbiano subito una sospensione dal lavoro o una
risoluzione del contratto possono rifarsi a questo modello per dichiarare
la loro mutata condizione patrimoniale senza attendere l’anno successivo.
- ISEE
Università:
denominato anche ISEEU, è necessario per coloro che vogliono richiedere
delle agevolazioni in merito al diritto allo studio.
- ISEE
Sociosanitario:
necessario a ha chi ha bisogno di prestazioni socio assistenziali
destinate a disabili o ad individui non autosufficienti.
- ISEE
Sociosanitario – residenziale: simile all’ISEE sociosanitario, si riferisce
alla regolamentazione delle agevolazioni sociosanitarie che si svolgono in
ambiente domestico.
- ISEE
Standard:
definito anche ordinario, comprende tutte le agevolazioni e le prestazioni
non previste dalle altre tipologie.
Una volta selezionato il modello si
potrà partire con la procedura per il suo ottenimento.
l’iter da seguire
Condizione preliminare alla
richiesta di un ISEE 2015 è la presentazione non dell’autocertificazione, bensì
del rispettivo modello DSU, ovvero della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il
modello DSU va presentato all’organo territoriale o nazionale al quale si vuole
richiedere una prestazione o un beneficio, pertanto ad esempio il DSU andrà
presentato al comune oppure all’ufficio INPS; in quest’ultimo caso è possibile
anche inviare la richiesta per via telematica, tramite il sito web ufficiale.
Il modello DSU va compilato in ogni
sua parte con i dati anagrafici dei membri della famiglia e con i rispettivi
dati patrimoniali; i punti salienti del modulo DSU sono costituiti dalla
dichiarazione del patrimonio mobiliare e dal calcolo della giacenza media annua
su conto corrente.
Il patrimonio mobiliare è costituito
da conti correnti bancari o postali, titoli di Stato, buoni fruttiferi,
obbligazioni, somme di denaro, assicurazioni sulla vita o sul capitale, azioni
o quote di società di risparmio collettivo possedute dal richiedente. Le
aziende individuali in regime di contabilità ordinaria dovranno dichiarare
anche il valore del patrimonio aziendale netto. I dati del patrimonio
mobiliare devono essere inseriti all’interno del Modulo FC.1 al Quadro FC.2 dove
compare la voce “Patrimonio Mobiliare”.
Tutti i richiedenti sono obbligati a
compilare la prima sezione del Modulo FC, mentre chi non ha alcun tipo di
rapporto finanziario con nessun istituto e non possiede alcun bene mobiliare
deve limitarsi a sbarrare l’apposita casella, presente nella sezione 2, per
dichiararlo.
Una volta compilato il Modulo FC.1
si passa alla dichiarazione del saldo sul conto corrente al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello della richiesta, e della giacenza media annua
posseduta, ovvero dell’importo medio che è stato depositato sul proprio conto
durante l’arco dell’anno. Questi valori saranno inseriti nella Sezione 2 del
Modulo FC. Per calcolare la giacenza media, è necessario avere un quadro chiaro
della giacenza giornaliera moltiplicandola per i giorni in cui è rimasta
costante.
Ad esempio se la giacenza
giornaliera di un conto nel 2014 è stata:
- di 100€
per 100 giorni
- di 340€
per 70 giorni
- di 200€
per 95 giorni
- di 50€
per 100 giorni
si dovrà moltiplicare ciascun
importo per i giorni corrispondenti ottenendo:
- 100×100=
10.000€
- 340×70=
23.800€
- 95×200=
19.000€
- 50×100=
5.000€
La somma di tutti gli importi 57.800
€ è la giacenza complessiva annua mentre per ottenere la giacenza media si
dovrà dividere il totale per 365, ottenendo quindi: 57.800/365=158,356. La
giacenza media annua corrisponde a 158,36: è questo il dato che dovrà essere
inserito nella casella corrispondente al conto bancario posseduto.
Completata la compilazione della DSU
si presenterà all’ente al quale si vuole richiedere la prestazione, il quale dovrà inviare la
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e all’INPS che provvederanno a fare i
controlli incrociati. Il Modello ISEE si riceverà direttamente a casa entro 15
giorni dalla presentazione della DSU.
modulistica sito INPS isee 2015
martedì 27 gennaio 2015
Mobilità volontaria verso altri comparti:
il bando del Ministero della Giustizia
Il bando di mobilità volontaria In Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio è stato pubblicato il bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di complessivi 1.031 posti vacanti di personale amministrativo destinato agli uffici giudiziari. La procedura, annunciata nei giorni scorsi dal guardasigilli Andrea Orlando, è rivolta a personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato appartenente non solo al comparto Ministeri ma anche ad altre amministrazioni e rappresenta un tentativo importante per salvaguardare la funzionalità e l’efficienza degli uffici giudiziari, ormai da tempo gravati da croniche carenze di organico dovute al blocco del turn over.
Sul sito del ministero è possibile scaricare
il facsimile della domanda e consultare
l’elenco dei posti vacanti e la tabella con i criteri
per la formazione delle graduatorie.
sabato 24 gennaio 2015
Organi collegiali
ORGANI COLLEGIALI
Che cosa sono
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello
territoriale e di singolo istituto.
Sono composti
da rappresentanti
delle
varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali
territoriali e organi collegiali
scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella
scuola
si costruisce in
primo luogo nella comunicazione tra
docente
e studente e si arricchisce in virtù dello
scambio con lfintera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo
senso la
partecipazione al progetto scolastico
da parte dei genitori è
un contributo
fondamentale.
Gli Organi collegiali
della
scuola,
che - se si esclude il Collegio dei
Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti
che
possono garantire sia
il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia
il raccordo tra
scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono
in
orari non coincidenti
con quello
delle
lezioni.
Composizione
Consiglio di
classe
Scuola secondaria superiore:
tutti
i docenti della Classe,
due rappresentanti
dei genitori e due
rappresentanti degli studenti;
presiede il
dirigente scolastico
o un docente, facente
parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio d’Istituto
Scuola secondaria superiore:
il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a
500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale
docente,
2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, 4 dei genitori
degli alunni,
4 degli alunni,
il dirigente
scolastico; il Consiglio
d’Istituto
è presieduto da uno dei
membri, eletto tra i rappresentanti dei
genitori degli
alunni.
La Giunta
esecutiva è composta
da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico
o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno
parte il
dirigente scolastico, cha la presiede e il direttore
dei servizi generali
e amministrativi che ha anche
funzioni di segretario della giunta
stessa.
Compiti del
rappresentante
di classe dei
genitori
Il
rappresentante
di classe ha il
diritto di:
farsi portavoce di
problemi,
iniziative, proposte,
necessità della
propria
classe presso il Consiglio di
cui
fa parte, presso i propri rappresentanti
al Consiglio
di Circolo
o di Istituto e presso il Comitato
Genitori.
informare i genitori, mediante diffusione di relazioni,
note, avvisi
o altre modalità, previa
richiesta
di autorizzazione
al Dirigente
Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione,
dal corpo docente,
dal Consiglio
di Circolo
o di Istituto, dal
Comitato
genitori.
ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno : giorni di anticipo.
convocare l’assemblea
della classe che rappresenta qualora
i genitori la
richiedano o egli
lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa
avviene
nei
locali della
scuola, deve avvenire
previa richiesta indirizzata
al Dirigente
in cui sia specificato
l’ordine del giorno.
avere a
disposizione dalla
scuola
il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari
compatibili con l’organizzazione scolastica.
accedere ai documenti inerenti la
vita collegiale della
scuola
(verbali ecc….), (la segreteria
può richiedere il
pagamento
delle
fotocopie).
essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è
stato eletto in orario compatibile con gli
impegni di lavoro (artVEù TU)
Il
rappresentante
di classe NON ha il
diritto di:
occuparsi di casi singoli
trattare argomenti di
esclusiva
competenza
degli altri
Organi Collegiali della
scuola
(per esempio quelli inerenti
la didattica ed
il metodo di insegnamento)
Il
rappresentante
di classe ha il
dovere di:
fare
da tramite tra i genitori che rappresenta
e l’istituzione scolastica
tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è
eletto
e a quelle
del Comitato
Genitori (di cui
fa parte di diritto)
informare i genitori
che rappresenta
sulle iniziative
che li riguardano e sulla
vita della
scuola farsi portavoce delle istanze presentate
dai
genitori
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica
le famiglie
che rappresenta conoscere
il Regolamento di Istituto
conoscere i
compiti e le funzioni dei
vari Organi Collegiali
della
Scuola
Il
rappresentante
di classe NON è
tenuto a:
farsi promotore di collette
gestire un fondo cassa della classe
comprare materiale necessario alla classe o
alla scuola
o alla didattica
Elezioni
I
rappresentanti dei genitori
vengono eletti nel
corso
di assemblee
convocate
dal dirigente
scolastico.
Per
il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto
alla
scadenza triennale,
sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette
dal dirigente scolastico. Le operazioni
di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle
ore 12.00
e
in quello
successivo
dalle ore 8.00 alle
13.00, entro
il termine fissato
dai direttori
degli uffici scolastici
regionali
Indicazioni più dettagliate in
merito alle procedure sono contenute
nella
C.M. 192/00, nella
O.M. 215/91 e nella
O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
Il
Consiglio
di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.