lunedì 30 ottobre 2017

Scuola - Formazione delle classi










Formazione delle classi

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell’offerta formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili. 

Scuola dell’infanzia
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.

Scuola primaria
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.

Scuola secondaria di I grado
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.

Scuola secondaria superiore
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni.

Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, comma 2 e 3
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15.

 

Obbligo scolastico










Obbligo scolastico

E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di

una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.


L’istruzione obbligatoria è gratuita.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
-nelle scuole statali e paritarie 
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale 
-attraverso l’istruzione parentale

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi: 
Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“. 
Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1,

comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“. 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un

titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso

l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

fonte: Miur - http://www.istruzione.it/urp/obbligo_scolastico.shtml

Precari Scuola, nel 2018 diversi concorsi per docenti e dirigenti










Scuola 2018, in pochi mesi diversi concorsi per docenti e dirigenti

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Il primo concorso non è una vera e propria selezione, ma solo la formazione di una graduatoria ad hoc, a seguito di un colloquio, e sarà riservata solo a chi è già abilitato all’insegnamento. Sono docenti precari già da tempo, una platea di circa 76 mila persone.

La seconda selezione riguarda coloro che sono inseriti nella terza fascia d’istituto, ma solo a quelli che insegnano da più di tre anni. In questo caso la prova si appesantisce di uno scritto, oltre che di un colloquio orale, ed è destinata a tutti quelli che non sono riusciti ad abilitarsi ma che di fatto insegnano, grazie alle cosiddette graduatorie di istituto. Quanti sono? Coloro che hanno i titoli per farlo è di circa 65mila quelli che hanno titolo a farlo. 

La terza selezione è il concorso "vero e proprio" destinato ai laureati, purché abbiano conseguito i 24 crediti formativi richiesti: chi supera due scritti più l’orale può iniziare un percorso di formazione come insegnante, con un anno di specializzazione in università, e due anni di contratti a termine nelle scuole, al termine dei quali si è assunti. In questo unico caso il numero dei vincitori sarà legato al numero dei posti disponibili o stimati tali, quindi per ogni nuovo prof dovrebbe esserci una cattedra, al termine del percorso.

Dirigenti e DSGA

Parallelamente, il Miur porterà avanti il già annunciato concorso per dirigenti scolastici e per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la cui ultima selezione per i DSGA è avvenuta solo nel 2000.

Infanzia e Primaria

Sono sospese le altre selezioni del personale della scuola dell’Infanzia e Primaria

 

venerdì 27 ottobre 2017

24 CFU concorso 2018: chiarimenti Miur su costi e dottorato. No numero chiuso, quanto vale esame vecchio ordinamento. La nota










https://www.orizzontescuola.it

24 CFU concorso 2018: chiarimenti Miur su costi e dottorato. No numero chiuso, quanto vale esame vecchio ordinamento. La nota

di redazione

 

Il Miur, in seguito all’incontro con i sindacati, ha emanato delle Linee Guida di chiarimento sui 24 CFU in discipline antropopsico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche da conseguire per accedere al concorso 2018 per non abilitati nella scuola secondaria.

Ad agosto il Miur aveva pubblicato il DM 616/2017 e a settembre alcune Università hanno avviato le procedure per attivare i percorsi formativi, compiendo a volte degli errori subito balzati agli occhi dei sindacati. Di qui la necessità di ulteriori chiarimenti, a tutela dei docenti interessati.

Costi dei crediti e costi degli attestati

La singola Università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa
Tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato.
S
ulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.

Per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili.

Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.

Crediti conseguiti in precedenza

Non c’è automatismo (come già indicato dall’Università di Palermo).

Un esame semestrale sostenuto in un corso di laurea vecchio ordinamento vale 6 CFU, un esame annuale 12. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto.

Si ricorda comunque che devono essere in ogni caso acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D. Lgs. 59/2017.

1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;

2) psicologia:

3) antropologia;

4) metodologie e tecnologie didattiche

Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.

Infine si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.

Il Miur raccomanda alle Università di seguire le indicazioni del CUN (vedi il documento)

Dottorato

Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo.

Semestre aggiuntivo

Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo che facciano domanda per acquisire totalmente o anche solo parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente.

No numero chiuso

Il Miur ritiene non si possano introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.

Scarica la nota del 25 ottobre 2017

 

giovedì 26 ottobre 2017

Torino, accolto il ricorso del docente contro il dirigente scolastico che aveva interrotto la continuità didattica per ritorsione












Il professor Pino Iaria, docente di matematica dell’Istituto Boselli 
e leader dei Cobas Scuola di Torino, ha vinto il ricorso d’urgenza 
presentato contro il dirigente della sua scuola che l’aveva spostato 
su altre classi interrompendo la continuità didattica approvata in 
collegio docenti. Il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto il ricorso, 
ordinando al dirigente di assegnare il professor Iaria alle classi 
che aveva lo scorso anno, condannando il Miur al pagamento... 
fonte:La Stampa

venerdì 20 ottobre 2017

Uno studente cade dalle scale durante la ricreazione e muore












Uno studente dell’Istituto Santa Maria di Roma, durante la ricreazione, 
è caduto giù dalle scale ed è morto.Sarebbe precipitato dalla tromba delle 
scale della scuola. 
In un primo momento i soccorritori avevano parlato di una finestra. 
Il ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è deceduto poco dopo. 
I carabinieri, che stanno indagando, hanno avanzato un’ipotesi di suicidio 
sostenuta dal ritrovamento in classe di un biglietto scritto dal ragazzino, 
come riferisce l’Ansa.
A ciò si aggiunga  che alcuni alunni della scuola hanno raccontato che lo 
studente avrebbe detto: “Ciao a tutti e poi si è lanciato”.
https://www.orizzontescuola.it

Tar annulla bocciatura: Il padre dell’alunno non era stato informato dell’andamento scolastico










Genitori  separati ma il padre, malgrado l'affido condiviso, non era 
informato dell'andamento scolastico del figlio. "Grave omissione, 
poteva recuperare": ora l'alunno potrà iscriversi in terza media.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato 
da un padre contro la bocciatura del figlio.
Bocciatura annullata perché il padre dell’alunno non era stato informato 
degli scarsi risultati del figlio nel corso dell’anno scolastico. 
I genitori del ragazzino, infatti, sono separati e la scuola 
comunicava unicamente con la madre. Un “comportamento omissivo”, 
secondo il Tar, che ha impedito al papà dell’alunno di “adottare 
una serie di rimedi” che permettessero al figlio di recuperare l’anno.
La bocciatura era stata motivata spiegando che il ragazzo “manifestava 
poco impegno,scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi” in 
classe, peggiorando ulteriormente nel corso dell’anno e accumulando 
sempre più assenze. Elementi, secondo il Tar, riconducibili alle
conseguenze della difficile situazione creatasi in casa, di cui la 
scuola doveva tenere conto non limitandosi a informare la madre dei 
risultati insoddisfacenti del figlio ma coinvolgendo anche il padre.

Nella scuola dell’infanzia di Catania assegnazione provvisoria da rifare - Verbale 104 valido anche se scaduto










 

 

CATANIA – Con Ordinanza del 18/10/2017, il Tribunale Ordinario di Lucca dichiara il diritto della ricorrente A.M. difesa dall’Avvocato Cinzia Caruso del foro di Catania, “a beneficiare, in merito all’Assegnazione provvisoria 2017/18 della precedenza di cui all’art. 8 co. 1 punto IV lettera i) del CCNI e condanna il MIUR alla conseguente assegnazione in una delle sedi di Catania secondo l’Ordine delle preferenze espresse.”
I fatti: l’insegnante di scuola dell’infanzia A.M. presentava regolare istanza per partecipare all’Assegnazione Provvisoria 2017/18 per la provincia di Catania ma si vedeva respingere il proprio diritto a beneficiare della precedenza prevista dalla L.104/92 art. 33 comma 5, per l’assistenza al padre disabile in condizione di gravità art. 3 comma 3 con la seguente motivazione: “La rivedibilità del soggetto affetto da gravità è prevista nel Giugno 2017, e pertanto non travalica l’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Leggasi Art. 8. C1 punto IV, lettera I (vedi note ai punti g,h,i,n,) […]”
Vani i tentativi di far capire al funzionario responsabile della scuola dell’Infanzia dell’ATP di Catania che secondo la nuova normativa, L. 114/2014, il disabile non può più prenotare la visita di revisione ma deve attendere che sia l’INPS a convocarlo secondo la propria discrezionalità e le proprie tempistiche e che FINO A QUEL MOMENTO , IL VERBALE CONTINUA A MANTENERE LA PROPRIA TOTALE VALIDITA’!
Lo stesso Stefano Guarnera, segretario del sindacato ASA SCUOLA, è intervenuto personalmente presso il funzionario producendo oltre che la Legge citata, anche le circolari INPS n°1 del 23/01/2015 e n° 127 dell’ 08/07/2016 che sottolineano la CHIARA indicazione normativa del comma 6 bis dell’Art. 25 della Legge 114/2014 e cioè “la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione”.
Tuttavia il funzionario è rimasto impassibile ed ha invitato il sindacalista a far fare ricorso giudiziario all’insegnante, senza curarsi delle inevitabili conseguenze!
“A più di un mese dall’inizio dell’Anno scolastico, sono da rifare le Assegnazioni Provvisorie della scuola dell’Infanzia della Provincia di Catania – sottolinea il Segretario dell’ASA SCUOLA Stefano Guarnera – al fine di assegnare all’insegnante A.M. la sede che le spettava di diritto. La già disastrata situazione scolastica, viene dunque ulteriormente scossa da errori messi in atto da funzionari responsabili che non attuano le normative e incomprensibilmente non accettano di rivedere le convinzioni alla luce delle nuove normative. A causa di quest’errore, il MIUR è anche stato condannato al risarcimento delle spese di lite, che il Giudice ha liquidato in euro in 1823,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Affinchè queste spese non siano pagare con i soldi di tutti noi contribuenti, l’Avv.to Cinzia Caruso è pronta ad inoltrare richiesta formale all’Amministrazione ed alla Corte dei Conti affinchè le stesse siano addebitate al funzionario che ha commesso il palese e più volte segnalato errore.”

(http://www.sicilianetwork.info)

giovedì 19 ottobre 2017

Scuola - Manuale NoiPA - Detrazioni familiari a carico













Detrazioni familiari a carico” è un self service dedicato agli amministrati NoiPA, 
che permette di richiedere le detrazioni per i familiari a carico e usufruire dei 
benefici fiscali previsti dalla normativa.


TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI INFERMIERI












TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI INFERMIERI

 

AVVERTENZE

 

A)   Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

 

B)   Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

 

C)   Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

 

D)   I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

 

E)   Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

 

F)   Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

 

G)   Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

 

H)   Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

 

I)   La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indipendente mente dall'attestazione del lodevole servizio.

 

L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.


Tabella A2 - Infermieri

 

1

Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo

a)    media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b)    ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6; buono -7; distinto - 8; ottimo - 9;

c)    per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d)    qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

 

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi in voti in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

2

Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): punti 2

 

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di livello (triennali), lauree di livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°1ivello in Scienze delle attività motorie e sportive.

3

Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2

4

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): vedi Tabella altri profili (escluso assistenti amministrativi e assistenti tecnici)

5

Voce relativa al profilo di Assistente Tecnico (vedi specifica tabella)

5.1)

a) Scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) Scuole primarie statali;

c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali;

d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 5.2)

a) Scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) Scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) Scuole non statali paritarie

6

Voce relativa al profilo di Cuoco (vedi specifica tabella)

7

Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7)

per ogni anno: punti 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50

 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo


 

 

Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

8

Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)

per ogni anno: punti 1,20

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): punti 0,10

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà.

 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel

medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

9

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5):

per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05

 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato           o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è      assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.


Tabella di valutazione titoli informatici per tutti i profili (escluso gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici) (si valuta un solo titolo):

 

ECDL Livello Core

0,25

ECDL Livello Advanced

0,28

ECDL Livello Specialised

0,30

NUOVA ECDL Livello Base

0,25

NUOVA ECDL Livello Advanced

0,28

NUOVA ECDL Livello Specialised e professional

0,30

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente

0,25

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente

0,28

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente

0,30

EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals)

0,30

IC3

0,30

MOUS (Microsoft Office User Specialist)

0,30

CISCO (Cisco System)

0,30

PEKIT

0,30

EIPASS

0,30

EIRSAF Full

0,30

EIRSAF Four

0,25

EIRSAF Green

0.25

 

N.B. Qualora nel 2014 sia già stato valutato un titolo informatico, il punteggio assegnato sarà ricalcolato dalla scuola capofila in base all’attuale tabella in quanto si tratta di un completo rifacimento delle graduatorie e quindi per tutti si applicano le nuove tabelle. Nella sezione D a pagina 6 del modello D2 è infatti obbligatorio dichiarare il titolo eventualmente già valutato.