sabato 23 settembre 2017

Contratto scuola - art. 13 - Ferie












1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

 

Miur - Oggetto: Graduatorie di istituto personale ATA terza fascia- Chiarimenti - Nota 40591 del 22 settembre 2017










Nota 40591 del 22 settembre 2017

venerdì 22 settembre 2017

FLC CGIL - Scuola: orientarsi nella giungla del reclutamento












A fine maggio 2017 è stato introdotto un nuovo sistema di formazione iniziale 
e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado. 
La nostra video guida per orientarvi nel nuovo sistema.



FLC CGIL - Docenti precari: firmato il Decreto sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso









Docenti precari: firmato il Decreto sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso

Definiti i settori formativi ed il costo massimo. Previste alcune deroghe per determinate categorie di docenti.

·         Docenti precari: attenzione ai 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso

·         Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria: scheda illustrativa

Il Ministro dell’Istruzione ha firmato il 10 agosto 2017, il Decreto Ministeriale 616 con il quale definisce i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dal Decreto legislativo 59/17 per la partecipazione ai futuri concorsi per la scuola secondaria. Sul decreto sono state acquisiti i pareri della commissione per le valutazioni tecniche AFAM e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

Avevamo sollecitato la rapida emanazione di questo Decreto, nelle more della definizione del percorso complessivo del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento, per evitare speculazioni da parte di numerosi enti formativi che, pur in assenza del provvedimento, millantavano di avere già ricevuto l’autorizzazione del ministero.

Il Decreto definisce anche i costi massimi previsti per le Università statali (500€), riducibili in proporzione qualora si debba acquisire un numero inferiore di crediti.

Sono riconosciuti tutti i crediti già acquisiti afferenti ai settori scientifico disciplinari indicati nel Decreto (e negli allegati A, B e C) nel normale percorso accademico, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante il Dottorato di ricerca o le scuole di specializzazione.

È anche precisato che non è possibile acquisirli presso enti esterni al settore universitario o AFAM (neppure se in convenzione) e che può essere acquisito, con modalità telematiche, un massimo di 12 crediti.

Ricordiamo che sono esentati, ai sensi del DLgs 59/17, dal possesso di tali CFU:

  1. I docenti abilitati entro il 31 maggio 2017 che, previa valutazione di una prova orale non selettiva, saranno inclusi in una graduatoria di merito regionale ad esaurimento finalizzata alle assunzioni in ruolo (dopo l’esaurimento di GAE e concorso 2016).
  2. I docenti con almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni), alla data di scdenza dei bandi di concorso, che potranno partecipare ad una sessione riservata del concorso (con una prova scritta in meno e una riserva di posti) per le classi di concorso nelle quali hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio.
  3. I docenti che accedono alle classi di concorso degli ITP (tabella B), fino al 2024/2025

Nei prossimi giorni pubblicheremo una scheda dettagliata.

 

FLC CGIL - Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria: scheda illustrativa









Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria: scheda illustrativa

 

·         Docenti precari: attenzione ai 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso

Il 31 maggio 2017 entra in vigore il Decreto legislativo 59/17relativo alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

Anche se mancano ancora numerosi decreti attuativi ed esplicativi, il nuovo sistema è già delineato sia per la fase a regime che per quella transitoria. Per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia restano valide le attuali regole (Art. 400 del Dlgs 297/94

).

Il sistema a regime

Il sistema a regime prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “percorso FIT”, superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

Concorsi

I concorsi saranno banditi, a partire dalla fine del 2018, con cadenza biennale, su tutti i posti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivo a quello nel quale vengono espletati. I posti disponibili sono calcolati al netto di quelli destinati alle GAE, al concorso 2016, alla graduatoria regionale degli abilitati e alla quota destinata al concorso riservato: vedi fase transitoria.

Potranno parteciparvi tutti i docenti in possesso dei titoli di studio richiesti e di almeno 24 crediti in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche (definiti con il decreto ministeriale 616/17). Chi è in possesso dei titoli di studio richiesti può partecipare anche per i corrispondenti posti di sostegno. Per gli Insegnati tecnico pratici (ITP) non è richiesto il possesso dei 24 CFU fino al 2024/2025.

Il concorso prevede due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso.
La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.
La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e per la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.
Per il sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione.

Percorso FIT

Al percorso FIT, di durata triennale, sono avviati tutti i vincitori del concorso, in due scaglioni annuali successivi.

Il FIT è così articolato:

·         il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (con oneri a carico del MIUR) con momenti di tirocinio nelle scuole, è finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi.

·         il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e l’inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni). È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno effettuate.

·         il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.

Al termine del primo e del secondo anno i candidati sono valutati. Lo saranno anche al termine del terzo anno e, in caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato.

La fase transitoria

La fase transitoria prevede le normali assunzioni dalle GAE e dal concorso 2016, alle quali si aggiungono le assunzioni da una nuova graduatoria dei docenti abilitati e da un concorso riservato per chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, oltre che dal concorso ordinario.

Nel dettaglio il percorso è così definito:

Le assunzioni avvengono normalmente al 50% dalle GAE e al 50% al concorso 2016 (con le eventuali compensazioni), secondo le attuali regole: assunzione a tempo indeterminato e anno di prova e formazione. Fino alla scadenza del concorso 2016 (triennio) è previsto che abbiano diritto all’assunzione anche coloro che non sono nella graduatoria di merito ma abbiano superato tutte le prove (cosiddetti idonei). I vincitori (inclusi nella graduatoria di merito) mantengono il diritto all’assunzione anche dopo la scadenza naturale delle graduatorie.

Qualora restino posti non coperti (per esaurimento delle GAE e del Concorso 2016) si attingerà alle nuove graduatorie degli abilitati/specializzati ed ai nuovi concorsi (riservato e ordinario) con quote percentuali che diminuiscono nel tempo.

Graduatoria regionale di merito degli abilitati/specializzati

La graduatoria regionale di merito degli abilitati sarà costituita a febbraio 2018 attraverso uno specifico concorso: è prevista solo una prova orale, di natura didattico-metodologica, senza sbarramento a cui si assegna il 40% del punteggio complessivo. A questo concorso possono partecipare i soli docenti in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione per il sostegno entro la data di entrata in vigore del Dlgs 59/17: 31 maggio 2017. Sono esclusi i docenti già di ruolo. È previsto che possano partecipare, con riserva di conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2018, coloro che siano stati ammessi ai corsi di sostegno attivati con il DM 141/17 (poi modificato dal DM 226/17). Per la partecipazione non è richiesto il possesso dei 24 CFU nei settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche.

Gli assunti da questa graduatoria saranno assegnati direttamente al terzo anno del percorso FIT (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l’anno successivo.

A questa graduatoria saranno assegnati il 100% dei posti rimasti (per esaurimento delle GAE e del concorso 2016), nel 2018/2019 e nel 2019/2020. Negli anni successivi la percentuale decresce fino al 20% e la quota restante (oltre ai posti eventualmente residuati per esaurimento della stessa) sarà assegnata ai nuovi concorsi riservati e ordinari.

Concorso riservato

Ogni due anni, a partire dalla fine del 2018, contestualmente al concorso ordinario, è bandito anche un concorso riservato.

Possono partecipare al concorso riservato coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando, di un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni. Per anno scolastico si intende un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure un servizio continuativo dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (vedi art. 489 del Dlgs 297/94).

La partecipazione potrà avvenire per tutte le classi di concorso (e corrispondenti posti di sostegno) nelle quali è stato prestato servizio per almeno un anno scolastico.

Per la partecipazione non è richiesto il possesso dei 24 CFU nei settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecniche didattiche.

È prevista solo la prima prova scritta (disciplinare) (ed eventualmente quella di sostegno) e la prova orale.

Al concorso riservato spetta il 100% dei posti nel 2020/2021, il 60% nel 2021/2022 e negli anni successivi quote decrescenti fino al 20%.

Gli assunti da questo concorso sono esonerati dal secondo anno del percorso FIT: dovranno conseguire la specializzazione e l’anno successivo saranno assegnati al terzo anno del percorso (supplenza annuale) e, in caso di valutazione positiva, assunti a tempo indeterminato l’anno successivo.

 

Formazione iniziale e tirocinio (FIT) per i docenti della scuola secondaria









http://www.flcgil.it

Formazione iniziale e tirocinio (FIT) per i docenti della scuola secondaria

·         Il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria: scheda illustrativa

·         Docenti precari: firmato il Decreto sui 24 CFU necessari per partecipare al futuro concorso

Il 31 maggio 2017 è entrato in vigore il Decreto legislativo 59/17relativo alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Video “Orientarsi nella giungla del reclutamento”
Il decreto legislativo prevede un nuovo percorso per la formazione iniziale ed il reclutamento denominato FIT.
Nel decreto è anche prevista una fase transitoria con concorsi riservati ai docenti che si sono abilitati entro il 31 maggio 2017 e per docenti non abilitati che, alla data dei bandi di concorso, abbiano maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8.

Ricordiamo che per la scuola primaria e dell'infanzia restano in vigore le precedenti regole: concorsi triennali a cui si accede con il possesso dell'abilitazione (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002).

Vai allo speciale

Iniziamo la pubblicazione di alcune schede illustrative del nuovo sistema a partire dal FIT.

Il sistema a regime

Il sistema a regime prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “percorso FIT”, superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato.

Le principali caratteristiche del nuovo sistema

Obiettivo

Percorso per acquisire la specializzazione (che sostituisce la precedente abilitazione all’insegnamento) e il ruolo.

Selezione

Numero chiuso programmato a livello regionale sulla base delle disponibilità di posti nel 3° e 4° anno scolastico successivi.

Accesso

Tramite concorso - ogni candidato può concorrere in una sola regione sia per posti comuni che per sostegno.

Scadenze

Il primo concorso verrà bandito entro la fine del 2018, la cadenza sarà biennale.

Requisiti per accedere

Titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17: vai all’applicazione) + 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) non è richiesto il possesso dei 24 CFU. (A breve pubblicheremo una scheda sui 24 crediti).

Prove di accesso

  1. prova scritta su una disciplina a scelta relativa alla classe di concorso
  2. prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche
  3. prova scritta (solo per il sostegno) su pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
  4. prova orale.

Durata del FIT

Tre anni, con frequenza obbligatoria, si firma un contratto con l’USR e si sceglie un ambito territoriale nel quale svolgere le attività.

·         1° anno: è dedicato ad attività di studio, tirocinio diretto (250 ore) e indiretto (150 ore); si conclude con l’esame finale e il diploma di specializzazione - retribuito con 600 euro lordi mensili per 10 mesi

·         2° anno: tirocinio, attività di studio, supplenze brevi fino a 15 giorni - retribuito con 600 euro mensili lordi per 10 mesi + lo stipendio per le supplenze brevi effettuate

·         3° anno: incarico di supplenza annuale con stipendio pieno, valutazione finale e assunzione a tempo indeterminato presso l’ambito scelto.

 

mercoledì 20 settembre 2017

DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 - Regolamento definitivo che definisce le nuove modalità di selezione per il reclutamento dei dirigenti scolastici.











--------------------------------------------------------------------

Concorso DS: modifica titoli valutabili

Con un Errata Corrige pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 ottobre il Miur modifica la tabella di valutazione dei titoli relativa al Regolamento del prossimo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Tra i titoli culturali valutabili vengono eliminate le pubblicazioni (libri, articoli).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2017 è stato pubblicato un comunicato di Errata Corrige relativo al Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, di cui al Decreto Miur 3 agosto 2017, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2017.

La modifica si riferisce in particolare alla tabella A allegata al Regolamento, relativa ai titoli culturali, dalla quale vengono espunte le seguenti due voci:

  • A.12) Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR (Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni): punti 0,20
  • A.13) Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato (Sono valutati al massimo tre libri): punti 1,00

Pertanto, in virtù dell’Errata Corrige suddetto, le pubblicazioni dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, quali articoli (pubblicati su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR) e libri, non rientrano più fra i titoli culturali valutabili in occasione del prossimo concorso a dirigente scolastico.

------------------------------------------------------------------
Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle 
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, 
la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, 
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) 
(GU Serie Generale n.220 del 20-09-2017)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 

Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) 


(GU n.220 del 20-9-2017)

Vigente al: 21-9-2017 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; 

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso; 

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale; 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici; 

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.» 

Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti gia' vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonche' i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici; 

Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si e' svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo; 

Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale; 

Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessita' che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali; 

Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonche' della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimita' del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo; 

Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; 

Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali e' prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999; 

Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 

Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016; 

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate; 

Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Considerata altresi' non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale; 

Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti; 

Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali piu' strettamente riconducibili alla funzione docente; 

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016; 

Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18; 

Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonche' di quelli di servizio e professionali, non e' riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita', come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione e' stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalita'; 

Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli; 

Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24; 

Ritenuto altresi' di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4; 

Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformita' all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verra' garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sara' adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge; 

Ritenuto altresi' di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri; 

Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017; 

Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; 

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneita' della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima; 

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilita' di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso; 

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;
Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8; 

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilita' che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attivita' di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attivita' svolte dal tirocinante; 

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Universita', individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo cio' possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Universita' medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo; 

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attivita' di ricerca svolte; 

Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016; 

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017; 

Adotta il seguente regolamento:

 

Parte I 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

 

Art. 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 

b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 

c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento. 

e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 

h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo; 

i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; 

l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; 

m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio; 

n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico; 

o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane;
p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validita' a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola. 

Art. 3 

Articolazione in fasi del corso-concorso 

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: 

a) eventuale prova pre-selettiva; 

b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; 

c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

 

Art. 4 

Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione 

1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 

2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso. 

3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 

4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. 

5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in piu'.

L'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' intera superiore. 

Parte II 

 

CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

 

Art. 5 

Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale 

1. Il Bando specifica: 

a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6; 

b) i termini, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7; 

c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonche' dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1; 

d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12; 

e) le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17; 

f) le modalita' di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; 

g) le modalita' di informazione e di comunicazione ai candidati; 

h) i documenti richiesti per l'assunzione. 

Art. 6 

Requisiti di ammissione 

1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

Art. 7 

Istanza di partecipazione al concorso 

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. 

2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal Bando, che indica altresi' quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza e' comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2. 

Art. 8 

Prova preselettiva 

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 

2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 

3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. 

4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 

5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 

6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova. 

7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 

8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero. 

Art. 9 

Prove di esame 

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale. 

Art. 10 

Prova scritta 

1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. 

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: 

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; 

b) modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative statali; 

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; 

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; 

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realta' del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; 

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; 

h) contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; 

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. 

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo. 

Art. 11 

Prova orale 

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. 

2. La prova orale verifica altresi' la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonche' la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. La prova orale e' superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo. 

Art. 12 

Valutazione delle prove e dei titoli 

1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 

2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 

3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 

4. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 

5. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

Art. 13 

Predisposizione delle prove 

1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: 

a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;

b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; 

c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17. 

2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 e' nominato per ogni tornata concorsuale ed e' composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua. 

3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresi' i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2. 

4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. 

Art. 14 

Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale 

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. 

2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del direttore generale, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 15 

Commissione del concorso  

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e' nominata con decreto del direttore generale. 

2. La Commissione e' composta da un presidente e due componenti e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione e' integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione e' aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. 

3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 

5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 

6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 

7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. 

8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 

9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo. 10. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 

11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Art. 16 

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso 

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso: 

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: 

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; 

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; 

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. 

Parte III 

 

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO

 

Art. 17 

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo e' finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalita' di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio. 

2. Il corso di formazione dirigenziale puo' essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza. 

3. Il corso di formazione dirigenziale, che e' parte integrante della procedura concorsuale ed e' svolto presso le Universita', si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie: 

MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica.
Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio. 

MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento.
Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione. 

MODULO FORMATIVO C) La responsabilita' civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza.
Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali. 

MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attivita' finanziate con fondi nazionali ed europei. 

4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione e' rilasciata dall'Universita' presso la quale si svolge il corso di formazione. 

5. Il tirocinio dura quattro mesi ed e' svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio puo' anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor. 

6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed e' valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. 

7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attivita' svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonche' in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio e' valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19. 

8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalita' di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo. 

9. Allo scopo di assicurare l'unitarieta' del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di piu' Universita', individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Universita' si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attivita' formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni. 

10. Le Universita', dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attivita' formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalita' di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi. 

11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Art. 18 

Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, e' nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed e' costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. 

2. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 

3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15. 

5. La composizione della commissione iniziale puo' essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
6. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Art. 19 

Graduatoria generale di merito 

1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso e' nazionale ed e' formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. 

2. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

3. La graduatoria generale di merito ha validita' sino all'approvazione della graduatoria successiva.

 

Art. 20 

Vincitori 

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 

2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti e' determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima. 

4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. 

5. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Art. 21 

Riammissione al corso successivo 

1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternita' o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva. 

Parte IV 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 22 

Disposizioni finanziarie 

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonche' dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosita' dei posti. 

Art. 23 

Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano 

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

2. Il corso-concorso e' bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica. 

3. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed e' integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attivita' di tirocinio. 

4. Il numero di posti messi a concorso e' stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4. 

5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonche' la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali e' svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento. 

6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

 

Art. 24 

Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano 

1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 25 

Disposizioni transitorie 

1. Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonche' per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge.
2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e' riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purche' non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge. 

3. La quota di riserva di cui al comma 2 e' determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.

 

Art. 26 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 3 agosto 2017 

Il Ministro: Fedeli Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2005 

 

Tabella A - Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica

Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A - Titoli culturali

A.1)

Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione

punti 2,00

A.2)

Per ciascun dottorato di ricerca

punti 3,00

A.3)

Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005

punti 1,50

A.4)

Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente 
Si valuta un solo contratto

punti 1,50

A.5)

Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3

punti 0,50

A.6)

Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere 
Sino a un massimo di 2 master

punti 3,00

A.7)

Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. 
Sino a un massimo di 1 master

punti 1,50

A.8)

Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere 
Sino a un massimo di 1 master

punti 0,50

A.9)

Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo 
Sino a un massimo di 2 titoli

punti 0,50

A.10)

Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti 
Si valuta un solo titolo

punti 1,00

A.11)

Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti 
Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua 
Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua 
Si valuta un solo titolo

punti 1,50
punti 2,00

A.12)

Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. 
Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni

punti 0,20

A.13)

Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. 
Sono valutati al massimo tre libri

punti 1,00

Avvertenze inerenti i titoli culturali 
Per i titoli di cui ai punti A.1), A.3), A.4, A.5), A.6) e A.7 e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.

B - Titoli di servizio e professionali

B.1)

Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
Per un massimo di tre anni

punti 2,50

B.2)

Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 
Per un massimo di sei anni

punti 1,75

B.3)

Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 
Per un massimo di tre anni

punti 1,00

B.4)

Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

punti 0,50

B.5)

Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), , o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 
Per un massimo di tre anni

punti 1,00

B.6)

Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 
Per un massimo di sei anni

punti 0,75

B.7)

Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. 
Per un massimo di tre anni

punti 0,75

B.8)

Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico 
Per un massimo di tre anni

punti 1,00

B.9)

Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero 
Per un massimo di quattro contratti

punti 0,75

Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali
Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.



 

In attesa del bando, il testo del regolamento ufficiale contiene le indicazioni relative alle varie prove da affrontare.

Secondo quanto contenuto nel testo, la prova scritta consisterà in cinque quesiti a risposta aperta  e in due quesiti in lingua straniera.

I cinque  quesiti  a  risposta  aperta  verteranno sulle  seguenti materie:

§  normativa riferita al sistema educativo  di  istruzione  e  di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia  con  particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

§  modalita di conduzione delle  organizzazioni  complesse,  con particolare riferimento alla realta’ delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

§  processi  di  programmazione,  gestione  e  valutazione  delle istituzioni   scolastiche,   con   particolare    riferimento    alla predisposizione  e  gestione   del   Piano   Triennale   dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto  di  Autovalutazione  e  del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia  delle  istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

§  organizzazione   degli   ambienti   di   apprendimento,   con particolare riferimento  all’inclusione  scolastica,  all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

§  organizzazione  del  lavoro  e  gestione  del  personale,  con particolare riferimento alla realta’ del personale scolastico;

§  valutazione   ed   autovalutazione   del   personale,   degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

§  elementi di diritto civile e amministrativo,  con  particolare riferimento  alle  obbligazioni  giuridiche  e  alle  responsabilita’ tipiche del dirigente  scolastico,  nonche’  di  diritto  penale  con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

§  contabilita  di  Stato,  con  particolare  riferimento  alla programmazione  e  gestione   finanziaria   presso   le   istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

§  sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera  e  articolato  in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la  comprensione di un  testo  nella  lingua  prescelta  dal  candidato  tra  inglese, francese, tedesco  e  spagnolo.  Detti  quesiti,  che  vertono  sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati  e  svolti dal  candidato  nella  lingua  straniera  prescelta,  al  fine  della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.