venerdì 26 maggio 2017

APE sociale e precoci: dal 1° maggio le domande. Maggiori dettagli e la consulenza presso le sedi dell’INCA CGIL









In attesa della pubblicazione del decreto attuativo, le prime indicazioni su requisiti e caratteristiche.

·         Scheda INCA CGIL su APE sociale 2017

È stato approvato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri che consente l’uscita anticipata dal lavoro (APE sociale e Precoci) a particolari categorie di lavoratori dipendenti.

Possono fruire dell'APE sociale:

·         i dipendenti con 63 anni di età e 30 anni di contributi che assistono parenti invalidi, hanno una propria invalidità o sono in stato di disoccupazione.

·         i dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che appartengono a determinate categorie. Tra queste sono incluse le docenti e i docenti della scuola dell’infanzia e gli educatori e educatrici dei nidi di infanzia, gli infermieri e le ostetriche ospedalieri adibiti a turni.

Per le medesime categorie di dipendenti è prevista anche la possibilità di accedere diirettamente al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica e senza penalizzazioni, se si possiedono 41 anni di contributi e almeno 12 mesi di contributi entro il 19-mo anno di età (precoci).

Dopo i controlli del Consiglio di Stato il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e successivamente l’INPS fornirà tutte le indicazioni operative per la presentazione delle domande.

Con l’APE sociale i dipendenti non chiedono un prestito, ma ricevono dall’INPS un importo uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino ad un importo massimo di 1.500 euro lordi mensili.

Ci saranno due finestre per presentare la domanda per entrambe le tipologie: 

·         la prima scatterà dal 1 maggio e si chiuderà il 30 giugno

·         la seconda dal 1 luglio al 30 novembre.

Per il 2018 il limite per le presentazioni sarà collocato nel mese di marzo.

Per consentire il pensionamento con l’APE sociale e per i precoci, dall’anno scolastico/accademico 2017/2018, al personale della scuola e dell'AFAM, che usufruisce di una sola finestra di uscita, la FLC CGIL chiederà al MIUR la riapertura delle procedure per le dimissioni dal servizio in modo contestuale all’accesso all’assegno pensionistico, nel momento in cui l’INPS riconoscerà il diritto al pensionamento anticipato.

Poiché i fondi previsti per l’APE sociale e per i precoci dalla legge di bilancio 2017 sono limitati, consigliamo i lavoratori che vogliono usufruire di tali strumento pensionistico di rivolgersi alle nostre strutture territoriali e alle sedi INCA che hanno predisposto una apposita campagna di accoglienza.

Per saperne di più, in attesa del testo del decreto e della circolare, le schede dell’INPS:

·         APE sociale - Anticipo pensionistico

·         APE volontaria - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

·         Lavoratori precoci

·         scheda inca cgil su ape sociale 2017

 

Decreti attuativi della legge 107/2015 - commenti e contenuti della FLC CGIL










Decreti attuativi della legge 107/2015 - commenti e contenuti della FLC CGIL 

martedì 23 maggio 2017

FLC Cgil – Organici scuola 2017/2018: docenti, scheda di approfondimento










Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2017/18
rimangono i diversi regolamenti attuativi dell’art. 64 del DL 112, comma 4, convertito in
legge 133 del 6 agosto 2008, sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo
grado (DPR 81 del 20 marzo 2009) a cui si aggiunge, da ultimo, quanto previsto dalla legge
107/15 in merito all’organico dell’autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno
e dai posti aggiuntivi per il potenziamento (comma 63, legge 107/15). 

FLC Cgil  – Organici scuola 2017/2018: docenti, scheda di approfondimento

venerdì 19 maggio 2017

Miur - normativa MARZO 2017









La normativa del mese di MARZO 2017

 

NOTE

Prot. n. 5287

Bandi Esperti Nazionali Distaccati (END) presso la Commissione Europea 
(9 Marzo)

 

Prot. n. 4029

PROVE SUPPLETIVE - D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.02.2016 
(17 Marzo)

 

Prot. n. 3420

"I CARE" – 1^ edizione concorso nazionale
(29 Marzo)

 

Prot. n. 3355

Attività di Alternanza Scuola Lavoro - Chiarimenti Interpretativi
(28 Marzo)

 

Prot. n. 3261

Vacanza di organico e relativa Reggenza Ufficio IV - DGFIS 
(13 Marzo)

 

Prot. n. 3225

AVVISO DI PROROGA XIV ED CERTAMEN VITRIVIANUM FORMIANUM 2017
(23 Marzo)

 

Prot. n. 3224

Bando e domanda di ammissione XVI Certame dantesco ed. 2017
(23 Marzo)

 

Prot. n. 2843

"Lo studente ricercatore"- Progetto integrazione tra ricerca e scuola 
(15 Marzo)

 

Prot. n. 2321

Gara Nazionale per gli studenti Degli Istituti Professionali 
(2 Marzo)

 

Prot. n. 2287

CPIA a.s. 2016/2017 
(2 Marzo)

 

Prot. n. 1237

Educhiamo i nostri giovani al rispetto della dignità umana anche online – Vincitori
(10 Marzo)

 

Prot. n. 1104

8 marzo, iniziativa "Le studentesse contano" e Il Mese delle STEM 
(3 Marzo)

 

Prot. n. 495

Giornata Mondiale della consapevolezza sull' Autismo. 2 aprile 2017
(23 Marzo)

 

Prot. n. 146

Graduatorie provinciali permanenti ATA
(10 Marzo)

 

Prot. n. 356

CONCORSO MIUR-ASVIS A.S. 2016-2017 
(6 Marzo)

 

CIRCOLARI MINISTERIALI

C.M. n2

Formazione delle commissioni di esame di Stato 
(9 marzo)

 

 

Riscatto della laurea: domanda, requisiti e pagamenti









La Tecnica della Scuola – 17/05/2017 – Pensioni, come funziona il riscatto della laurea: domanda, requisiti e pagamenti

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

Andrea Carlino Martedì, 16 Maggio 2017

Sul sito dell’INPS, sono state pubblicate una serie di Q&A (domande e risposte sul tema) riguardando il riscatto della laurea a fini pensionistici.

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

 

COME FUNZIONA

I periodi che NON danno possibilità di riscatto sono quelli di iscrizione fuori corso; già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa; ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono invece riscattare i diplomi universitari i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

– diploma accademico di primo livello;

– diploma accademico di secondo livello;

– diploma di specializzazione;

– diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

– Studio universitario all’estero

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002 n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 – in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge – disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.

L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009).

Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall’articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009.

Riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati

Può essere esercitato dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero. “La facoltà (circolare 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529)” si legge sul portale Inps.

Nelle ipotesi di riscatto laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo è versato all’Inps in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, su domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.

 

I REQUISITI

Per riscattare la laurea bisogna: aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati; i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

COME FARE LA DOMANDA

Il cittadino laureato deve presentare domanda di riscatto online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione.

È possibile stampare i bollettini MAV online attraverso il servizio dedicato o in alternativa richiederli al Contact center al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06 164164 da cellulare. In questo caso, gli operatori provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

 

PAGAMENTO A RATE

È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’Inps invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’Istituto di previdenza, “si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili” ricorda l’istituto.

Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare i bollettini con un termine di pagamento successivo all’attivazione stessa. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l’accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato.

Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicati all’Istituto.

 

Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.










Miur: Si trasmette la presente nota di istruzioni operative, nelle more della trasmissione dello schema di
decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, recante l’adeguamento dell’organico
dell’autonomia per il triennio 2016/2019, in ordine alle nuove dotazioni di organico del personale
docente alla luce del disposto della legge 232 del 11 dicembre 2016 che ha determinato una nuova
quantificazione a livello nazionale e regionale.


Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018.










Decorrenza dal 1° luglio 2017 dei livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di
nuclei.

allegato 1 


mercoledì 17 maggio 2017

Riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2016/2017 - portale aperto dal 15 maggio al 30 giugno











lunedì 15 maggio 2017

Linee guida unitarie sull'assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito









I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua e SNALS Confsal 
mettono a disposizione delle sintetiche linee guida sugli aspetti 
più rilevanti del contratto integrativo (CCNI) sulle modalità di 
assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito, 
accompagnate da un fac simile di delibera del Collegio docenti 
per l’individuazione dei requisiti per il passaggio da ambito a scuola.

Linee guida su contratto modalità di assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito, maggio 2017