Questa scheda vuole fare il punto e fornire chiarimenti in merito alla figura del "coordinatore" del consiglio di classe, oggi "molto in voga" nelle scuole, rispetto alle funzioni diciamo tradizionali (storiche) di "segretario" del consiglio di classe e di "presidente" (il Dirigente Scolastico
o un docente in sua
assenza).
Le norme di riferimento
·
L’art. 5 c. 5 del D.Lgs.
n. 297/1994 (testo
unico sulla scuola) prevede che: "Le funzioni di segretario del consiglio
sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
(oggi Dirigente Scolastico,
DS) a uno dei docenti
membro del consiglio stesso".
·
L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001
(testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente
Scolastico può avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici
compiti".
·
L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, "organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle
competenze degli OO.CC. scolastici".
È in questo contesto
che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste
figure vengono (erroneamente) equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo
hanno delle differenze sostanziali.
Riepiloghiamo i ruoli
e le funzioni
1.
Il segretario del consiglio di classe
·
Il segretario del CdC
è una figura istituzionalmente
prevista dalla norma (art.
5 c. 5 del D.Lgs. n.
297/1994) ed essenziale ai fini
della validità delle sedute
del CdC.
·
È designato
dal DS di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure
l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
·
È dunque una figura "obbligatoria" perché la verbalizzazione della seduta è attività
indispensabile (documenta e descrive
l’iter attraverso il quale si è formata
la volontà del consiglio)
e la
deve svolgere un docente facente
parte del CdC, individuato dal DS.
·
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito
(la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
·
Il presidente ed il segretario sono due figure
"obbligatorie" ai fini della validità
della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.
Qualche considerazione
Molto spesso il DS attribuisce l’incarico ad
un docente per l’intero anno scolastico. In questo
caso sarebbe consigliabile che tale nomina avvenisse per iscritto, o attraverso una comunicazione in sede collegiale (da verbalizzare), o anche attraverso una circolare di servizio. Opportuno anche indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà in caso di assenza del
segretario.
Inoltre il
DS, al fine di favorire
un clima di collaborazione, può rimettere alla contrattazione di istituto
la definizione di "criteri" relativi alla assegnazione dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente invece che a un altro. Solo in sede contrattuale di scuola
si può stabilire anche un
compenso dal FIS per tale attività (certamente non dovuto in
quanto attività
obbligatoria, se designati, ma legittimo se lo si prevede perché comportante certamente un impegno aggiuntivo rispetto agli impegni comuni e, quindi, può essere riconosciuto.
In particolare
se l’incarico non è a
rotazione ma per tutto
l’anno).
2.
Il presidente del consiglio di classe
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal DS. In sua assenza viene presieduto da
un docente che ne fa
parte appositamente designato dal DS.
Il docente che lo
presiede, in
assenza del DS, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere
valido deve essere firmato da
entrambi.
3. Il coordinatore del
consiglio di classe
Il coordinatore di classe,
a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma. La funzione di "coordinare il consiglio di classe" è propria
del dirigente scolastico. Coordinare un CdC è quindi una forma di delega delle competenze proprie del DS che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito
valida per l’intero anno scolastico. La figura
del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore
funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica,
è ritenuta dai DS (ma non solo) ormai indispensabile. I compiti del coordinatore di classe non sono "fissi" proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo possono
cambiare a seconda
della scuola in cui si viene nominati
a svolgere tale funzione.
Pur non esistendo un mansionario, si può dire che, in genere (ed in
sintesi), il
coordinatore del CdC:
·
si occupa della stesura
del piano didattico della classe;
·
tiene regolarmente informato il
DS e i colleghi
sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa
sui fatti più significativi della classe facendo
presente eventuali problemi emersi;
·
è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
·
tiene, in
collaborazione con gli altri docenti della classe, il
contatto con la rappresentanza dei genitori e
mantiene, in particolare, la corrispondenza con i genitori di
alunni in difficoltà;
·
controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai
casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
·
presiede le sedute del
CdC, in assenza del
DS.
In ogni caso la figura del "coordinatore" del consiglio di classe può coincidere con
quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante (se il DS è assente).
Il verbale deve sempre essere
firmato da due figure: dal segretario stesso e dal DS o da chi lo sostituisce in sua assenza.
Qualche considerazione
Mentre sia il segretario che il
docente che presiede (in assenza del DS) sono designati direttamente dal DS stesso, rispetto alla designazione del coordinatore occorre fare qualche precisazione perché, come già detto, questa figura non è prevista
dall’ordinamento (né dal contratto).
Quindi, ai fini della validità
dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico, si ritiene
obbligatoria l’attivazione delle seguenti procedure:
a)
La figura del "coordinatore di
classe" deve essere prevista nel POF dell´istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed
adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999,
il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa
e organizzativa").
b)
In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è "dovuta" (e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto). Il conferimento della nomina e l’individuazione del docente è competenza del DS ma, non essendo attività obbligatoria né per contratto né per legge,
i "criteri" di individuazione dei docenti vanno
definiti in collegio docenti per tutti gli aspetti didattico/educativi/professionali, mentre per tutti gli altri aspetti non "tecnico/professionali" (e trattandosi di incarichi
retribuiti dal Fis) i "criteri" vanno discussi anche in contrattazione di scuola (art. 6 c. 2 lett. m del Ccnl/07).
I compensi, ai sensi dell'art. 88 del CCNL, vanno anch'essi definiti in contrattazione.
c)
Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il
docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione
accessoria.
d)
L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l'accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da
parte di un docente,
infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività
obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge. Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative "solo" dopo l’accettazione
esplicita da parte dei
docenti.
e)
Il docente però, una volta accettato
l’incarico con la relativa retribuzione prevista e
da esplicitare nel conferimento dell’incarico stesso, lo dovrà portare a termine (salvo
motivate esigenze di impossibilità).
Una
precisazione importante
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile
solo in presenza del
DS (o
di
altro docente delegato a presiedere).
In assenza del DS (o
di altro docente delegato a presiedere) la figura del coordinatore e quella di segretario debbono essere "obbligatoriamente" distinte. In sintesi, il DS può anche nominare
un solo docente come coordinatore e segretario per tutto l'anno.
Se poi il DS presiede
le sedute, allora il docente coordinatore può verbalizzare. Se il DS è assente e il docente
coordinatore presiede la seduta, in quella seduta il coordinatore non potrà svolgere contemporaneamente
le funzioni di segretario.
Nessun commento:
Posta un commento