Ipotesi CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2016-2017 del 15 giugno 2016
le novità più significative.
- Tutte
le domande sia di utilizzazione che di assegnazione
provvisoria, in quanto provvedimenti annuali, saranno direttamente su
scuola e non su ambito territoriale.
- Si
conferma il numero di preferenze esprimibili (20 nella
primaria e infanzia, 15 nella secondaria) sia per preferenze specifiche
(scuole) che sintetiche (comune, distretto, provincia).
- Tali
operazioni annuali verranno effettuate sia sui posti residui
dell’organico di diritto(fatta
salva la quota destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato per
il 2016/2017), compresi i posti assegnati sul potenziamento, che sui posti
in deroga(organico di fatto) ai sensi del comma 69 della legge 107/15.
- Oltre
alle tradizionali domande di utilizzazione (per i perdenti posto
trasferiti d’ufficio, su sostegno per chi ha titolo, sui posti di lingua
inglese nella primaria, sui licei musicali, ecc
…) potranno presentare domanda anche i docenti della ex DOS che
hanno chiesto la conferma senza ottenerla.
- Per
quanto riguarda gli utilizzi dei docenti delle classi di
concorso A031, A032 e A077 neilicei
musicali (art. 6-bis) si è sostanzialmente confermato quanto già
previsto lo scorso anno al fine di garantire il massimo di continuità
possibile (anche per i neo assunti 2015/2016 in servizio nei licei
musicali con contratto a tempo determinato per l’anno in corso), in attesa
che si possa pervenire quanto prima alla stabilizzazione di questi
docenti. Regolate anche le modalità per operare nella possibile (ancorché
poco probabile) situazione di contrazione di ore ai fini della conferma.
- L’assegnazione
provvisoria potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti
(quindi anche dai docenti che diventeranno titolari di ambito ed
anche da parte dei neo assunti 2015/2016 in deroga al blocco triennale)
purché in possesso di uno dei requisiti previsti. La domanda potrà essere
richiesta (in subordine) anche per altri tipi di posto e diversi gradi di
scuola, ma solo a condizione che già sia avvenuta la conferma in
ruolo.
- La provincia
di destinazione può essere una sola, salvo per i docenti
neo-immessi da concorso in fase B e C che possono indicarne, in sub
ordine, più di una, purché appartenenti alla stessa regione in cui è stato
effettuato il concorso.
- Oltre
alla consueta possibilità di “scambio di posto” tra
coniugi, anche tra province diverse (se entrambi della stessa tipologie di
posto o classe di concorso) tale possibilità viene estesa “in via
eccezionale” a coloro che hanno chiesto l’assegnazione provvisoria
interprovinciale senza ottenerla, sempre a pari requisiti di classe di
concorso o posto. Il Miur, d’intesa con i
sindacati, darà indicazioni operative agli USR al fine di assicurare
modalità trasparenti ed omogenee.
- L’età
dei figli, per poter fruire della precedenza da parte delle madri e
dei padri, è stata elevata da 3 a 6 anni poi, in
subordine, fino a 12 anni, ma solo nelle assegnazioni provvisorie
interprovinciali. Ovviamente tale estensione si applica non solo a tutti i
docenti ma anche al personale educativo e ATA.
- Nulla è
innovato per il personale educativo.
- Nulla è
innovato per il personale ATA. Sono state ampliate le
possibilità di utilizzo in caso di esubero, Dsga
compresi.
- Nulla è
innovato per quanto riguarda la valutazione dei titoli sia
per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie in riferimento
alla tabella del CCNI 2016/2017 sulla mobilità. (FLC CGIL)
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