sabato 18 giugno 2016

2016/2017 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: principali novità










Ipotesi CCNI scuola utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2016-2017 del 15 giugno 2016

le novità più significative.

  1. Tutte le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria, in quanto provvedimenti annuali, saranno direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
  2. Si conferma il numero di preferenze esprimibili (20 nella primaria e infanzia, 15 nella secondaria) sia per preferenze specifiche (scuole) che sintetiche (comune, distretto, provincia).
  3. Tali operazioni annuali verranno effettuate sia sui posti residui dell’organico di diritto(fatta salva la quota destinata alle nuove assunzioni a tempo indeterminato per il 2016/2017), compresi i posti assegnati sul potenziamento, che sui posti in deroga(organico di fatto) ai sensi del comma 69 della legge 107/15.
  4. Oltre alle tradizionali domande di utilizzazione (per i perdenti posto trasferiti d’ufficio, su sostegno per chi ha titolo, sui posti di lingua inglese nella primaria, sui licei musicali, ecc …) potranno presentare domanda anche i docenti della ex DOS che hanno chiesto la conferma senza ottenerla.
  5. Per quanto riguarda gli utilizzi dei docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 neilicei musicali (art. 6-bis) si è sostanzialmente confermato quanto già previsto lo scorso anno al fine di garantire il massimo di continuità possibile (anche per i neo assunti 2015/2016 in servizio nei licei musicali con contratto a tempo determinato per l’anno in corso), in attesa che si possa pervenire quanto prima alla stabilizzazione di questi docenti. Regolate anche le modalità per operare nella possibile (ancorché poco probabile) situazione di contrazione di ore ai fini della conferma.
  6. L’assegnazione provvisoria potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti (quindi anche dai docenti che diventeranno titolari di ambito ed anche da parte dei neo assunti 2015/2016 in deroga al blocco triennale) purché in possesso di uno dei requisiti previsti. La domanda potrà essere richiesta (in subordine) anche per altri tipi di posto e diversi gradi di scuola, ma solo a condizione che già sia avvenuta la conferma in ruolo. 
  7. La provincia di destinazione può essere una sola, salvo per i docenti neo-immessi da concorso in fase B e C che possono indicarne, in sub ordine, più di una, purché appartenenti alla stessa regione in cui è stato effettuato il concorso.
  8. Oltre alla consueta possibilità di “scambio di posto” tra coniugi, anche tra province diverse (se entrambi della stessa tipologie di posto o classe di concorso) tale possibilità viene estesa “in via eccezionale” a coloro che hanno chiesto l’assegnazione provvisoria interprovinciale senza ottenerla, sempre a pari requisiti di classe di concorso o posto. Il Miur, d’intesa con i sindacati, darà indicazioni operative agli USR al fine di assicurare modalità trasparenti ed omogenee.
  9. L’età dei figli, per poter fruire della precedenza da parte delle madri e dei padri, è stata elevata da 3 a 6 anni poi, in subordine, fino a 12 anni, ma solo nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Ovviamente tale estensione si applica non solo a tutti i docenti ma anche al personale educativo e ATA.
  10. Nulla è innovato per il personale educativo.
  11. Nulla è innovato per il personale ATA. Sono state ampliate le possibilità di utilizzo in caso di esubero, Dsga compresi.
  12. Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione dei titoli sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie in riferimento alla tabella del CCNI 2016/2017 sulla mobilità. (FLC CGIL)

 

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