domenica 31 gennaio 2016

Miur - USR Calabria - Chiarimenti sulla pubblicazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.





Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Avviso prot. 9035 del 13/7/2015.





Circolare miur - trasmissione disposizioni attuazione

manuale gestione informatizzta lanwlan

venerdì 29 gennaio 2016

Mobilità scuola 2016/2017 personale docente, educativo e ATA





La normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di trasferimento volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) oppure, nell'ambito della scuola secondaria, dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra (passaggio di cattedra).

Tabella della UIL

Esame di Stato 2015/2016 - Materie e svolgimento della seconda prova











Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado:
Individuazione delle materie oggetto della seconda prova 
scritta scelta delle materie affidate ai commissari 
esterni delle relative commissioni.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale n. 36 del 28 gennaio 2016                                                                             

 

Anno scolastico 2015/2016

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado:

ü  Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta

ü  Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle relative commissioni

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “ Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, l’articolo 3, comma 3 e l’articolo 4, comma 1 della citata legge 10 dicembre 1997, n. 425 secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione annualmente indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

VISTI l’articolo 6, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e, in attuazione della predetta norma, il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al Protocollo d’Intesa in data 7 febbraio 2013, in base al quale la seconda prova scritta del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano viene annualmente determinata dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca su proposta delle predette Province Autonome e verte su discipline previste nelle aree di apprendimento, caratterizzanti lo specifico corso annuale, che non sono state oggetto della prima prova scritta; che in attuazione del Protocollo d’Intesa suddetto, le commissioni di esame relative al corso annuale sono nominate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota prot.n. 3540 del 9 gennaio 2015 del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, concernente la proposta di prevedere nel decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativo alla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e alla scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni di esame, anche le materie oggetto della seconda prova scritta e affidate a commissario esterno nelle scuole italiane all’estero, in accordo con la relativa Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della citata legge 10 dicembre 1997, n.425, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;

DECRETA

 

Articolo 1

1. Per l’anno scolastico 2015/2016 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per l’anno scolastico 2015/2016, le materie oggetto della seconda prova scritta relativamente al corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art.6, comma 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e al relativo Protocollo d’Intesa in data 7 febbraio 2013, sono indicate nelle allegate tabelle. Parimenti, nelle tabelle allegate sono indicate anche le materie assegnate ai componenti esterni.

3. Per l’anno scolastico 2015/2016, il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche alle scuole italiane all’estero. Nelle scuole medesime è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede la istituzione scolastica medesima. Fanno eccezione le scuole italiane all’estero dove è attivo il progetto ESABAC. In tal caso, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 95 8 febbraio 2013, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia.

 

 

 

                                                                                              IL MINISTRO

                                                                                       F.to Stefania GIANNINI

Miur - Avviso Mensa - TARSU/TIA










Miur - Avviso Mensa - TARSU/TIA
E.F. 2015 – Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti 
della mensa scolastica da parte del personale della scuola art. 7, 
comma 41 DL 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e della 
tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi e urbani (TARSU/TIA).
Prot. n. 1035 del 28 gennaio 2016

venerdì 22 gennaio 2016

Bozza sulle future classi di concorso - Approvato il regolamento






Nuove classi di concorso: nuove denominazioni, titoli di accesso, insegnamenti relativi Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso limitatamente ai titoli previsti dalla tabella A nella colonna dei titoli previsti dal dm 39/98 Laboratori - tabella delle classi di concorso C eliminata la vecchia tabella D, ricompresa nell’attuale tabella A.

AVVISO A.S. 2015/2016 - MOF - lordo stato e lordo dipendente - Prot. n. 730 del 21 gennaio 2016

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Importi del MOF per l'a.s. 2015/2016 (sia al lordo stato che al lordo dipendente)

RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA - Legge Coppino 15 luglio 1877





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA - Legge Casati (Regno di Sardegna, 1859 e poi estesa a tutto il Regno d’Italia)





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA -  Legge Casati

RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

martedì 19 gennaio 2016

Legge 5 giugno 1990, n.148 - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Nel 1990, nella Scuola elementare, il maestro unico viene sostituito da un team di 3 (Legge 5 giugno 1990, n. 148,) insegnanti.

D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104 - I programmi della Scuola Elementare





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Nel 1985, vengono promulgati i nuovi programmi della Scuola elementare
(D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104). Essi sono influenzati dalle teorie
dello psicopedagogista statunitense Bruner.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979 (in SO alla GU 20 febbraio 1979, n. 50) Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Nel 1979, vengono riformati i programmi della scuola media (D.M. 9 febbraio 1979),
che prevedono la scomparsa del latino come disciplina autonoma.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979

Legge 4 agosto 1977, n. 517 (in GU 18 agosto 1977, n. 224) Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

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RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Con la legge 517/77, si consente ai portatori di handicap la frequenza della scuola
dell’obbligo, che sarà poi estesa anche nella scuola superiore all’inizio degli anni ’90.
Viene eliminato il voto nella scuola elementare e media e si aboliscono, in quest’ultima,
gli esami di riparazione. Nella scuola superiore, verranno eliminati nell’A.S. 1994/95.

Decreti delegati - D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Nel 1974, vengono approvati i cosiddetti Decreti delegati (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416),
che introducono nella vita della scuola una rappresentanza dei genitori, del personale ATA
(Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) e degli studenti (solo nella scuola superiore).

Decreti delegati (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416)

Legge 18 marzo 1968, n. 444 - Ordinamento della scuola materna statale





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Legge n.1859 del 31 dicembre 1962 (in GU 30 gennaio 1963, n. 27) - Istituzione e ordinamento della scuola media statale





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Decreto Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 - Programmi didattici per la scuola primaria





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

Regio Decreto 6 Maggio 1923, n° 1054 Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali Gazzetta ufficiale 2 Giugno 1923 n° 129





RIFORME DELLA SCUOLA ITALIANA

lunedì 18 gennaio 2016

FLC CGIL - Iscrizioni scuola 2016/2017: schede sintetiche e fascicolo









Iscrizioni scuola 2016/2017:

schede sintetiche e fascicolo

Le scadenze, le modalità e le informazioni utili per presentare domanda in quattro schede e una guida. C'è tempo fino al 22 febbraio 2016.

15/01/2016

 

Si apre il sipario sulla complessa procedura per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Come ogni anno si rinnova il patto tra Stato e cittadini relativo al diritto all’istruzione, sancito nella nostra Costituzione.

Le domande di iscrizione si presentano online, salvo alcune eccezioni, tramite il sito raggiungibile all’indirizzowww.iscrizioni.istruzione.it. Sono escluse dal sistema “Iscrizioni online” le scuole dell’infanzia, le scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano, i corsi per l’istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie. Per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni online è facoltativa.

Per effettuare le iscrizioni online i genitori devono prima registrarsi allo stesso indirizzo a partire dal 15 gennaio 2016Le domande si possono presentare dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016.

Come tutti gli anni la FLC CGIL pubblica un fascicolo di approfondimento, con utili informazioni e commenti destinato ai genitori e a tutto il personale della scuola, e quattro schede sinteticherelative ai diversi ordini e gradi di scuola (infanziaprimaria, secondaria di primo e secondogrado).

·         fascicolo flc cgil iscrizioni scuola anno scolastico 2016 2017

·         scheda flc cgil iscrizioni 2016 2017 scuola infanzia

·         scheda flc cgil iscrizioni 2016 2017 scuola primaria

·         scheda flc cgil iscrizioni 2016 2017 scuola secondaria di primo grado

·         scheda flc cgil iscrizioni 2016 2017 scuola secondaria di secondo grado

 

U.S.R. per la Sardegna – 18/01/2015 – La formazione dei docenti neoassunti – Vademecum e linee guida 2015-2016










La formazione dei docenti neoassunti
Vademecum e linee guida 2015-2016 

domenica 17 gennaio 2016

Agenzie Entrate - Dichiarazioni 2016 Modelli e istruzioni (ex Cud)










Agenzie Entrate - Dichiarazioni 2016 Modelli e istruzioni

Dichiarazioni 2016 Modelli e istruzioni

 

Certificazione Unica 2016

 

Schema di certificazione Unica – Modello Ordinario - pdf

 

Schema di certificazione Unica – Modello Sintetico - pdf

 

Istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf  - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016” e relative istruzioni

 

730 2016

 

Modello 730 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del 730 - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf  - Approvazione dei modelli 730 2016 e relative istruzioni

 

770 Semplificato 2016

 

Modello 770 Semplificato 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del 770 Semplificato - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf   - Approvazione del modello 770/2016 Semplificato e relative istruzioni

 

770 Ordinario 2016

 

Modello 770 Ordinario 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del 770 Ordinario - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf   - Approvazione del modello 770/2016 Ordinario e relative istruzioni

 

Iva 2016

 

Modello Iva annuale 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del modello Iva annuale - pdf

 

Modello Iva base 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del modello Iva base - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf   - Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2016 e relative istruzioni

 

Iva 74 bis 2016

 

Modello Iva 74 bis 2016 - pdf

 

Istruzioni per la compilazione del modello Iva 74 bis - pdf

 

Provvedimento del 15 gennaio 2016 - pdf   - Approvazione del modelli IVA 74 bis 2016 e relative istruzioni

 

lunedì 11 gennaio 2016

Strumento musicale nella Scuola Secondaria di 1° grado
Circolare n. 4 - MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U - 15 gennaio 2010 - Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse














"Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, 
organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una 
stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi 
diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri 
generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, 
nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle 
classi e dei limiti dell’organico assegnato". 

Circolare n. 4 - MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Roma, 15 gennaio 2010

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011.

 

Le iscrizioni, come si è avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, l’occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtà del territorio. 

I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.
L’Atto di indirizzo fissa a sua volta le priorità e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione è fissato al 27 febbraio 2010. 


1. Offerta formativa 

Scuola dell'infanzia


Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010. 

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:

·         alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

·         alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

·         alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5). 

Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni. 

Scuola primaria


I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento. 

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4). 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. 

Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda. 

Scuola secondaria di primo grado


Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe. 

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta. 

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione. 

E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie. 

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010. 

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato. 

2. Procedure e modalità di iscrizione 

La domanda di iscrizione


Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010. 

La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili. 

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle. 

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari. 

Accoglimento della domanda

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano. 

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. 

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola. 

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste. 

In tali casi, il dirigente dell'istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l'individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d'intesa con la famiglia. 

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta. 

In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un'altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione. 

Si richiama l'attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione. 

3. Accoglienza e inclusione 

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale. 

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4). 

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009. 

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani. 

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010. 

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani. 

Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

·         il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;

·         il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;

·         la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale. 

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011. 

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

·         attività didattiche e formative

·         attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;

·         non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.



La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento. 

5. Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto - dovere all’istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma. 

Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dell’assolvimento (c).

a) Responsabilità condivise

L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:

·         i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;

·         gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;

·         le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;

·         l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dell’obbligo di istruzione. 


b) Modalità di assolvimento 


L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità. 

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. 

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. 

Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

c) Verifica dell’assolvimento 


Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dell’evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani. 

Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007). 

In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali. 

I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti. 

Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo. 

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio. 

6. La rilevanza delle procedure di iscrizione

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l’attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio. 

L’accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione è la base di partenza per la funzionalità dell’anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare l’efficacia dell’azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticità legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione è la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.

Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dell’offerta formativa, la definizione della rete scolastica e l’articolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari all’avvio delle iscrizioni.

Da queste considerazioni deriva la necessità di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualità ed efficacia all’azione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli è costituzionalmente riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

 Allegati

 

Note della C.M. 4

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Allegato A

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Allegato B

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Allegato C

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Allegato D

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Allegato E

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