giovedì 15 ottobre 2015

Tar Calabria – Sentenza n. 1572 del 09 ottobre 2015









Per bocciare un alunno, il consiglio di classe deve essere perfetto con la presenza di tutti i suoi componenti.

 

 

N. 01572/2015 REG.PROV.COLL. N. 01435/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

 

 

ex art. 60 c.p.a.;


SENTENZA


sul     ricorso     numero     di     registro     generale     1435     del     2015,     proposto     da:

-OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Lo Polito, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Demetrio Battaglia, in Catanzaro, alla via

G. Da Fiore; contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del suo Ministro in carica,

-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;

per l'annullamento:

-    del risultato di non promozione alla classe successiva conseguito da -OMISSIS- al termine dell’anno scolastico 2004/2015, come da verbale del consiglio di classe n. 11 del 31 luglio 2015 di verifica dei giudizi sospesi;

-   di tutti gli atti connessi e/o presupposti che hanno portato alla formulazione del giudizio di non promozione

nonché per il risarcimento dei danni subiti.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


 

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che -OMISSIS-, genitori responsabili di -OMISSIS-, frequentante nell’anno scolastico 2014/2015 la -OMISSIS-, hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la mancata ammissione di quest’ultimo alla classe successiva;

 

 

Rilevato che il ricorso, cui ha resistito l’amministrazione intimata, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato trattato nel merito alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 e quindi spedito in decisione;

 

 

Ritenuto che sia palesemente fondato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’irregolare composizione del Consiglio di Classe tenutosi il 31 luglio 2015;

 

 

Ritenuto, infatti, che il Consiglio di Classe, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 193 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sia organo collegiale perfetto, con la conseguenza che è illegittimo lo scrutinio finale adottato con l’assenza anche di un solo docente (fra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 1991 n. 359; T.A.R. Basilicata, 13 luglio 2009, n. 456; T.A.R. Liguria, Sez. II, 27

luglio 2006, n. 834; T.A.R. Liguria, Sez. II, 31 marzo 2006 n. 319);

 

 

Rilevato che dal confronto tra il verbale del Consiglio di Classe del 31 luglio 2015 e quello del Consiglio di Classe del 28 giugno 2015 emerge l’assenza, nell’ultima occasione, della -OMISSIS-, non sostituita da alcun altro docente;

 

 

Ritenuto, in proposito, che la sottoscrizione della -OMISSIS- in calce alle tabelle di scrutinio - documento distinto dal verbale del consiglio di classe - non vale a superare la prova piena che, fino al vittorioso espletamento di una eventuale querela di falso, è fornita dal detto verbale in ordine ai docenti presenti alla riunione dell’organo collegiale;

 

 

Ritenuto, quindi, che, in accoglimento del primo motivo ricorso, debbano essere annullate, nella parte di interesse, le determinazioni assunte nel corso del Consiglio di Classe del 31 luglio 2015, con assorbimento delle doglianze ulteriori;

 

 

Ritenuto che spetti all’amministrazione resistente il compito, riunito nuovamente e regolarmente il Consiglio di Classe, di valutare il profitto scolastico di -OMISSIS- onde accertare se egli debba conseguire l’ammissione alla -OMISSIS- per l’anno scolastico appena iniziato;

 

 

Ritenuta assorbita la domanda di risarcimento del danno, proposta in via subordinata al mancato accoglimento della tutela costitutiva di annullamento;

 

 

Ritenuto che le spese di lite possano essere giustificatamente compensate;


 

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla le determinazioni assunte nel corso del Consiglio di Classe del -OMISSIS- del 31 luglio 2015, limitatamente alla non ammissione di -OMISSIS- alla -OMISSIS- per l’anno scolastico 2015/2016;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che, in ragione della minore età dello studente al momento della proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente Nicola Durante, Consigliere

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/10/2015

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