di Paolo
Pizzo
Secondo
appuntamento con lo speciale di Orizzonte scuola che tratterà tutte le assenze
del personale e che ha l’obiettivo di offrire utili indicazioni a tutti i
lavoratori della scuola e in particolare alle segreterie scolastiche deputate
ad emanare i relativi decreti di assenza.
LEGGE N.
125/2013 E ASSENZA PER MALATTIA PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE,
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI
L’articolo
55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che "Nel caso in
cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso
è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine
all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno
svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta
elettronica".
Tale norma
ha così modificato la precedente (D.L.n.98/2011, convertito nella legge
n.111/2011) sostituendo rispetto a quest’ultima le parole “l’assenza è
giustificata” con “il permesso è giustificato”; inserendo dopo le parole
“di attestazione” quelle “anche in ordine all’orario”; in merito alle modalità
di trasmissione della certificazione a cura del medico o della struttura, anche
privati, aggiungendo “o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica”.
CIRCOLARE N.
2/2014 DELLA FUNZIONE PUBBLICA
La Funzione
Pubblica con la circolare n. 2 del 2014 con l’intento di fare chiarezza
sulle “innovazioni” prodotte dalla legge, ne dà in realtà un’interpretazione
alquanto “distorta” e nello stesso tempo restrittiva per i dipendenti laddove
specifica che questi ultimi per effettuare una visita specialistica devono
ricorrere ai permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina
dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi
brevi o la banca delle ore).
Secondo la
FP la giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione
dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), deve avvenire
mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di
presenza).
Solo per il caso di concomitanza tra l’espletamento
di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami
diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le
ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.
SENTENZA N.
5714/15 TAR LAZIO
Con sentenza del
25 febbraio 2015 n. 5714, il TAR del Lazio ha annullato la
circolare di cui sopra nella parte in cui questa stabilisce l’obbligatorietà
del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal
lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami
diagnostici.
La sentenza
precisa che l’utilizzo della parola “permesso”, invece della espressione
“assenza” nasce dall’esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per
visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare
un’assenza diversa dalla malattia. E che né la nuova norma né la circolare
della FP hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza
giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.
Inoltre,
affermano i giudici, se per le esigenze di visita medica si imponesse
l’utilizzo immediato dei permessi per motivi personali previsti dal CCNL, si
avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita
personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di
giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore
modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della
richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non
potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali”diversi dallo svolgimento di
terapie, visite e quant’altro.
Pertanto la
scuola non potrà imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai
permessi per motivi personali per tali assenze, data la natura di questi
permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non
sia il dipendente stesso a ricorrervi (rimane infatti la facoltà per il
dipendente di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al
permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16).
NELLE MORE
DELLA RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA… (NOTA MIUR PROT. N.7457 DEL 06/05/2015)
Nelle more
della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove
istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le assenze dal
servizio per visite mediche,terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte
esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies,
comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le
assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l’espletamento di tali prestazioni.
In sostanza
rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di
utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici.
Qualora
quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che
la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla
struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore
adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le
medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di
lavoro). Decreto Legge n. 98 del 2011; ARAN Orientamento Applicativo per le
Autonomie Locali.
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