sabato 31 ottobre 2015

Scheda FLC CGIL - Commento analitico Legge di stabilità 2016







Una legge di stabilità che va nella direzione sbagliata. 
Primo commento della FLC delle norme per i settori 
della conoscenza

Risorse insufficienti per il rinnovo del CCNL, 
blocco della contrattazione decentrata e spot 
per i settori della conoscenza.

Scheda flc cgil

giovedì 29 ottobre 2015

FLC CGIL - Parte la mobilitazione nazionale per il contratto






CGIL, CISL e UIL: fino a metà novembre assemblee nei 
luoghi di lavoro e iniziative territoriali, il 28 una 
manifestazione nazionale. "E in assenza di risposte sarà 
sciopero", annunciano i confederali.

Le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL e le categorie del pubblico impiego e della scuola hanno deciso il seguente percorso di mobilitazione: fino al 13 novembre assemblee nei luoghi di lavoro per illustrare le richieste contenute nelle piattaforme di categoria; fino al 16 novembre, iniziative territoriali di mobilitazione, coinvolgendo cittadinanza, ambienti accademici e culturali, parlamentari e amministratori locali; il 28 novembre manifestazione nazionale.

"Se non ci saranno risposte sia sul fronte degli aumenti salariali, sia sulla riapertura della stagione di rinnovo dei contratti; se non verrà liberata dai vincoli esistenti la contrattazione decentrata, strumenti essenziali per migliorare l’organizzazione del lavoro e la qualità dei servizi pubblici, verrà proclamato lo sciopero di tutti i settori pubblici e della scuola per chiedere al Governo di cambiare le scelte che unilateralmente ha inserito nella Legge di stabilità 2016, mortificando sia la dignità professionale che la condizione economica dei lavoratori", dicono unitariamente i confederali.

"Scuola, sanità, sicurezza, servizi pubblici, autonomie locali, soccorso pubblico, fisco, università, ricerca, cultura, sono tutte funzioni fatte dal pubblico e che garantiscono pari opportunità e benessere per i cittadini. Non riconoscere i diritti dei lavoratori e non finanziare le amministrazioni pubbliche e l’innovazione, la ricerca e la formazione non favorisce la crescita e non qualifica la competitività nel Paese. I lavoratori pubblici si mobiliteranno con il sostegno delle Confederazioni per rivendicare legittime prerogative contrattuali e per migliorare la qualità delle pubbliche amministrazioni nell’interesse generale di lavoratori e cittadini", affermano Serena Sorrentino, Maurizio Bernava e Antonio Foccillo, segretari confederali di CGIL, CISL e UIL.

"Nella Legge di stabilità ci sono scelte che vanno nella direzione contraria, mentre nelle riforme del Governo che hanno riguardato la scuola e la pubblica amministrazione si prosegue nella scelta di assegnare potere ai dirigenti nominati dalla politica, di sottrarre competenze alla contrattazione sia nazionale che di secondo livello, dando potere unilaterale alle amministrazioni anche sulle modalità di distribuzione delle risorse contrattuali. Infine, non ci sono risposte per i precari né per l’occupazione a causa delle misure che bloccano ancora in larghissima parte il turn-over", continuano le tre sigle.   

"Contrattazione vuol dire trasparenza, invece, con scelte unilaterali si producono solo iniquità e discriminazioni. Il sindacato continuerà la propria mobilitazione fino a che ai lavoratori pubblici non sarà restituito il diritto al contratto, alla contrattazione e a un giusto salario", concludono i tre dirigenti sindacali.

 

La funzione di presidente, segretario e coordinatore del consiglio di classe - Scheda Flcgil








Questa scheda vuole fare il punto e fornire chiarimenti in merito 
alla figura del "coordinatore" del consiglio di classe, oggi 
"molto in voga" nelle scuole, rispetto alle funzioni diciamo 
tradizionali (storiche) di "segretario" del consiglio di classe 
e di "presidente" (il Dirigente Scolastico o un docente in sua assenza).
scarica la scheda

mercoledì 28 ottobre 2015

Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 2016







Permessi per il diritto allo studio - 150 ore - la scadenza per presentare le domande per il 2016

La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola 
sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili 
nell'anno solare 2016 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili 
tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali 
alla durata dell'incarico. 

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% 
dell’organico (DPR 395/1988).

Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate 
alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) 
ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento 
delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che 
potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita 
del 15 novembre. 

Documento unitario “Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107/15”







Documento unitario “Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107/15
Le linee di comportamento dei sindacati scuola uniti 
per una valorizzazione professionale dei docenti 
alternativa alla legge 107 

Le proposte di FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals 
Confsal e Gilda Unams per costruire nelle scuole, nel 
rispetto delle leggi e del Ccnl, percorsi partecipativi 
collegiali e sindacali.scarica il documento

Congedi parentali – nuova direttiva







Congedi parentali – nuova direttiva

Congedi parentali – nuova direttiva   

Con la Circolare n. 139 del 17/07/2015 l’INPS fornisce le istruzioni applicative del D.L.vo 80/2015 in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità / paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

Nel Decreto legislativo 14/9/2015 n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” entrato in vigore il 24 settembre scorso e all’art. 43, comma 2, vengono messe a regime e rese strutturali tutte le modifiche per le quali, inizialmente, c’era la copertura solo fino al 31 dicembre 2015:

Parto prematuro

La nuova lettera d) dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, le giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ricalcolato in base al parto effettivo) si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

Estensione del congedo parentale

Il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno. La durata complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.

Congedo di paternità

La fruizione del congedo di paternità, al ricorrere delle condizioni di impossibilità della madre previste per legge, viene estesa anche al caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.

Congedo parentale ad ore

La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter).

Riduzione dei tempi di preavviso per il congedo parentale

Sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3) fermo restando che per i dipendenti della scuola quanto previsto dall’art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007.

Indennità di maternità

Sintetizzando le disposizioni previste per il Comparto Scuola dal CCNL agli artt. 12 e 19 nonché dalle nuove disposizioni normative

Periodi

Misura indennità

Primi 30 g fruiti entro i 12 anni di vita

100% della retribuzione

ulteriori cinque mesi fruiti entro i 6 anni di vita

30% della retribuzione

periodi fruiti entro il sesto anno di vita non superiori a sei mesi complessivi tra i genitori

30% della retribuzione

periodi fruiti dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino o periodi ulteriori rispetto al punto che precede

30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria

periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita

nessuna indennità

Sospensione del congedo di maternità

È possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).

Licenziamento per colpa grave

L’indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

Figli disabili

Anche l’arco temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento del congedo parentale per assistere il figlio disabile viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino.

Genitori adottivi

Estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.

Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:

  • la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all’estero;
  • la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).

Violenza di genere

Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono fruire di un congedo della durata massima di 3 mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.

Detto congedo può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e deve essere richiesto alla propria funzione di Gestione con un preavviso di 7 giorni.

La dipendente che si trovi nelle condizioni di poter fruire del congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi sia disponibilità in organico. A richiesta dell’interessata, il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà nuovamente trasformato in tempo pieno.

 

Organico potenziato - Scheda di lettura della nota 30549/15 - scheda FLC CGIL






Organico potenziato - Scheda di lettura della nota 30549/15

La nota 30549 del 21 settembre 2015 emanata dal MIUR 
indica procedure, modalità e tempi per la definizione 
dell’organi co potenziato per il 2015-2016. 

martedì 27 ottobre 2015

L’orario di servizio dei docenti è di competenza esclusiva del Ds







L’orario di servizio dei docenti è di competenza esclusiva del Ds

La Tecnica della Scuola – 26/10/2015 – L’orario di servizio dei docenti è di competenza esclusiva del Ds

Lucio Ficara Lunedì, 26 Ottobre 2015

A volte capita che alcuni docenti, non contenti del loro orario settimanale di servizio, si lamentino con il dirigente scolastico per cercare di avere qualche miglioramento.

Capita anche che qualche precario che prende uno spezzone in una data scuola, pretenda di avere un orario di servizio concentrato nel minore numero di giorni possibili per avere più probabilità di trovare altri spezzoni di completamento compatibili con l’orario.

Bisogna sapere che nessun docente può pretendere, come se fosse un diritto, un orario particolare o un giorno libero ben preciso, infatti l’orario di servizio degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Infatti sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via esclusiva al datore di lavoro.

Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto collettivo nazionale. In buona sostanza, se ad esempio un dirigente scolastico deve redigere l’orario di servizio di un’insegnante di scuola primaria, dovrà tenere conto che nell’art. 28 del contratto scuola questa docente dovrà svolgere 22 ore di servizio settimanale distribuite in non meno di cinque giornate settimanali a cui vanno poi aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

È quindi al dirigente scolastico che spetta il compito di formulare l’orario dei docenti in via esclusiva, senza che debba contrattare con le Rsu questa formulazione e senza avere l’obbligo di sentire i pareri o avere delibere degli organi collegiali.

Anche se l’orario di servizio del personale docente non è più materia di contrattazione, resta materia d’informativa che quindi in ogni modo deve essere contenuta nel contratto integrativo d’Istituto. Infatti, all’art. 6 del contratto collettivo nazionale al comma 2 punto m) è scritto che i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente è materia di contrattazione.

Dopo la legge n. 150/2009 il succitato punto m) ha tolto questa materia alla contrattazione e la passata alla fase d’informativa che per legge deve essere fatta, come previsto tra l’altro dal D.Lgs. n. 165/2001.

Queste sono le norme sulla discrezionalità del Ds nel fare l’orario di servizio, poi ovviamente esiste sempre il buon senso che è la migliore delle norme possibili.

Come quella che è mancata ad una Ds, che ad una precaria assunta per 6 ore in due classi la ha impegnata in 4 giorni della settimana, facendole percorrere in una sola giornata 200 km per fare solo la sesta ora, alla richiesta della docente che le chiedeva di toglierle quella sesta ora per accorparla in una delle altre 3 giornate che era già presente, ha risposto: “l’orario è questo, se non le va bene può anche licenziarsi”.

Risposta legittima ma non certamente di buon senso.

Lucio Ficara

Senato della Repubblica - Legge di stabilità 2016 (DISEGNO DI LEGGE)







Senato della Repubblica - Legge di stabilità 2016

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) 
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale 
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)

sabato 24 ottobre 2015

Ricostruzione di carriera dei noeassunti







Ricostruzione di carriera dei neassunti

Neoassunti - ricostruzione di carriera

Il servizio sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza vale per la ricostruzione di carriera.

PERIODI DI SERVIZIO RICONOSCIUTI NELL’ANZIANITA’ PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA

Servizi riconosciuti art. 485 del decreto legislativo n. 297/94:

  1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.

Il servizio prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99:

Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.

I periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto già considerati servizi di ruolo.

Con i periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

ANNO DI SERVIZIO INTERO

I servizi vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata inferiore ad un anno di servizio non si considerano.

L’anno scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180 giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.

L’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Nel computo dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze (malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere considerate nel computo dei suddetti giorni.

la ricostruzione

La ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.

Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva.

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

La legge n. 107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda  secondo cui la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta legge si poteva presentare in qualsiasi momento dell’anno.

FASCE STIPENDIALI

Come abbiamo detto all’inizio, la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da cui deriva un aumento della retribuzione.

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-2
  2. 3-8
  3. 9-14
  4. 15-20
  5. 21-27
  6. 28-34
  7. 35

Per i docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-8
  2. 9-14
  3. 15-20
  4. 21-27
  5. 28-34
  6. 35

In quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.

Tale modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il 19/11/2011

INTERVENTI NORMATIVI

Nel corso di questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni 2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.

È stata la legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.

Nel 2011, il decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica.

Il seguente accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.

Il D.P.R. n. 22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

L’accordo, infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.

 

venerdì 23 ottobre 2015

Ripartizione dei posti per il potenziamento - fase C






Ripartizione dei posti per il potenziamento -  fase C
Nota Miur sul potenziamento

I decreti regione per regione

Abruzzo

·         Decreto

·         Tabelle delle province di ChietiL’AquilaPescaraTeramo

·         Posti di potenziamento sostegno per la regione Abruzzo

 

Calabria

Decreto e allegati

 

Campania

Decreto e allegati

 

Emilia Romagna

Decreto

Tabella

Comunicato FASE C distribuzone posti

 

Friuli Venezia Giulia

Decreto e allegati

 

Lazio

Decreto e allegati

 

Liguria

Decreto
Posti di potenziamento comuni Liguria
Posti di potenziamento sostegno Liguria

 

Lombardia

Decreto

 

Molise

Decreto e allegati

 

Piemonte

Decreto

Tabelle allegate

 

Puglia

Decreto e allegati

 

Sardegna

Decreto

Tabella Provincia Cagliari

Tabella Provincia Nuoro

Tabella Provincia Oristano

Tabella Provincia Sassari

 

Sicilia

Decreto e allegati

 

Toscana

Decreto e allegati

 

Umbria

Decreto e allegati

 

Veneto

Decreto e allegati

 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Potenziamento organico docenti posti comuni e di sostegno
Fase C







MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Potenziamento organico docenti posti comuni e di sostegno - Fase C

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Potenziamento organico docenti posti comuni e di sostegno – Fase C

Si pubblicano Decreto e relativi allegati

Allegati

FAQ del MIUR - Bonus scuola e composizione del Comitato per la valutazione






1. Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni scolastiche?

Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno.

2. Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola?

Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 24.000 euro.

3. Il fondo è rivolto a tutti i docenti?

Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.

4. Chi stabilisce il bonus per i docenti?

I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.

5. Il bonus ha una cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente?

No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più probabilmente implicheranno una differenzazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito.

6. Come vengono “scelti” dal Collegio dei docenti gli insegnanti
che fanno parte del Comitato di valutazione?

La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.

7. Per la “scelta” dei due componenti del Comitato di valutazione da parte
del Collegio dei docenti è prevista la presentazione di liste come per altre elezioni?

Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

8. Come vengono “scelti” dal Consiglio d’istituto il docente, i genitori (o lo studente per gli istituti d’istruzione secondaria di II grado) che fanno parte del Comitato di valutazione?

Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.

9. Gli eleggibili nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di quell’organismo?

La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).

10. Chi nomina il componente esterno?

Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.

11. Come si può assicurare negli istituti comprensivi la rappresentanza dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado)?

Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto

12. Come si procede nella scelta dei membri del Comitato nei CPIA, negli Istituti omnicomprensivi, nei Convitti ed Educandati e nelle Scuole militari?

Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due studenti al posto dei due genitori

13. Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?

Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza

 

 

14. Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a funzionare?

Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

15. Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato?

La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, se l'astensione può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

16. Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?

La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in proposito: è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.
Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).

17. La legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due?

In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali dell'istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.

18. Molte istituzioni scolastiche sono strutturate in diversi settori, come, ad esempio, gli istituti comprensivi. È opportuno tener conto della presenza di tali settori per l'assegnazione del bonus?

La legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di assegnazione del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola dell'infanzia.
L'assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.