Una legge di stabilità che va nella direzione sbagliata. Primo commento della FLC delle norme per i settori della conoscenza Risorse insufficienti per il rinnovo del CCNL, blocco della contrattazione decentrata e spot per i settori della conoscenza. Scheda flc cgil
sabato 31 ottobre 2015
Scheda FLC CGIL - Commento analitico Legge di stabilità 2016
giovedì 29 ottobre 2015
FLC CGIL - Parte la mobilitazione nazionale per il contratto
CGIL, CISL e UIL: fino a metà novembre assemblee nei luoghi di lavoro e iniziative territoriali, il 28 una manifestazione nazionale. "E in assenza di risposte sarà sciopero", annunciano i confederali.
Le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL
e le categorie del pubblico impiego e della scuola
hanno deciso il seguente percorso di mobilitazione: fino al 13 novembre
assemblee nei luoghi di lavoro per illustrare le richieste contenute nelle
piattaforme di categoria; fino al 16 novembre, iniziative territoriali di
mobilitazione, coinvolgendo cittadinanza, ambienti accademici e culturali,
parlamentari e amministratori locali; il 28 novembre manifestazione
nazionale.
"Se non ci saranno risposte sia sul fronte degli aumenti salariali, sia
sulla riapertura della stagione di rinnovo dei contratti; se non verrà liberata
dai vincoli esistenti la contrattazione decentrata, strumenti essenziali per
migliorare l’organizzazione del lavoro e la qualità dei servizi pubblici,
verrà proclamato lo sciopero di tutti i settori pubblici e della scuola
per chiedere al Governo di cambiare le scelte che unilateralmente ha inserito
nella Legge di stabilità 2016, mortificando sia la dignità professionale che la
condizione economica dei lavoratori", dicono unitariamente i confederali.
"Scuola, sanità, sicurezza, servizi pubblici, autonomie locali,
soccorso pubblico, fisco, università, ricerca, cultura, sono tutte funzioni
fatte dal pubblico e che garantiscono pari opportunità e benessere per i
cittadini. Non riconoscere i diritti dei lavoratori e non finanziare le
amministrazioni pubbliche e l’innovazione, la ricerca e la formazione non
favorisce la crescita e non qualifica la competitività nel Paese. I
lavoratori pubblici si mobiliteranno con il sostegno delle Confederazioni per
rivendicare legittime prerogative contrattuali e per migliorare la qualità
delle pubbliche amministrazioni nell’interesse generale di lavoratori e
cittadini", affermano Serena Sorrentino, Maurizio Bernava e Antonio
Foccillo, segretari confederali di CGIL, CISL e UIL.
"Nella Legge di stabilità ci sono scelte che vanno nella direzione
contraria, mentre nelle riforme del Governo che hanno riguardato la scuola e la
pubblica amministrazione si prosegue nella scelta di assegnare potere ai
dirigenti nominati dalla politica, di sottrarre competenze alla contrattazione
sia nazionale che di secondo livello, dando potere unilaterale alle
amministrazioni anche sulle modalità di distribuzione delle risorse
contrattuali. Infine, non ci sono risposte per i precari né per l’occupazione a
causa delle misure che bloccano ancora in larghissima parte il turn-over",
continuano le tre sigle.
"Contrattazione vuol dire trasparenza, invece, con
scelte unilaterali si producono solo iniquità e discriminazioni. Il
sindacato continuerà la propria mobilitazione fino a che ai lavoratori
pubblici non sarà restituito il diritto al contratto, alla contrattazione e a
un giusto salario", concludono i tre dirigenti sindacali.
La funzione di presidente, segretario e coordinatore del consiglio di classe - Scheda Flcgil
Questa scheda vuole fare il punto e fornire chiarimenti in merito alla figura del "coordinatore" del consiglio di classe, oggi "molto in voga" nelle scuole, rispetto alle funzioni diciamo tradizionali (storiche) di "segretario" del consiglio di classe e di "presidente" (il Dirigente Scolastico o un docente in sua assenza). scarica la scheda
mercoledì 28 ottobre 2015
Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 2016
La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2016 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico. Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico (DPR 395/1988). Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
Documento unitario “Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107/15”
Le linee di comportamento dei sindacati scuola uniti per una valorizzazione professionale dei docenti alternativa alla legge 107 Le proposte di FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams per costruire nelle scuole, nel rispetto delle leggi e del Ccnl, percorsi partecipativi collegiali e sindacali.scarica il documento
Congedi parentali – nuova direttiva
Congedi
parentali – nuova direttiva
Con la
Circolare n. 139 del 17/07/2015 l’INPS fornisce le istruzioni applicative del D.L.vo 80/2015 in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e
36 del T.U. maternità / paternità in materia di estensione dei limiti di
fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici
dipendenti.
Nel Decreto
legislativo 14/9/2015 n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” entrato in vigore
il 24 settembre scorso e all’art. 43, comma 2, vengono messe a regime e rese
strutturali tutte le modifiche per le quali, inizialmente, c’era la copertura
solo fino al 31 dicembre 2015:
Parto prematuro
La nuova
lettera d) dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 prevede che
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, le
giornate antecedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ricalcolato in base al
parto effettivo) si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il
parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di
cinque mesi.
Estensione del congedo parentale
Il congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma
1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell’ottavo anno. La durata
complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.
Congedo di paternità
La fruizione
del congedo di paternità, al ricorrere delle condizioni di impossibilità della
madre previste per legge, viene estesa anche al caso in cui la madre sia
lavoratrice autonoma.
Congedo parentale ad ore
La scelta
tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al
lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1
ter).
Riduzione dei tempi di preavviso per il congedo parentale
Sono ridotti
i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo
parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di
almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la
fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3) fermo restando che per i
dipendenti della scuola quanto previsto dall’art. 12 c. 8 del CCNL 29/11/2007.
Indennità di maternità
Sintetizzando
le disposizioni previste per il Comparto Scuola dal CCNL agli artt. 12 e 19
nonché dalle nuove disposizioni normative
Periodi |
Misura
indennità |
Primi 30 g
fruiti entro i 12 anni di vita |
100% della
retribuzione |
ulteriori
cinque mesi fruiti entro i 6 anni di vita |
30% della
retribuzione |
periodi
fruiti entro il sesto anno di vita non superiori a sei mesi complessivi tra i
genitori |
30% della
retribuzione |
periodi
fruiti dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino o periodi ulteriori
rispetto al punto che precede |
30% della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia
inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria |
periodi
fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita |
nessuna
indennità |
Sospensione del congedo di maternità
È possibile
sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a
condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti
l’idoneità alla ripresa dell’attività (articolo 16 bis).
Licenziamento per colpa grave
L’indennità
di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave
integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo
24, comma 1).
Figli disabili
Anche l’arco
temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento
del congedo parentale per assistere il figlio disabile viene esteso dagli 8 ai
12 anni di vita del bambino.
Genitori adottivi
Estensione
delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.
Tra le varie
novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:
- la possibilità per il padre di
richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice
(nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare
pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che
si svolgono all’estero;
- la non obbligatorietà di lavoro
notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari
duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo
articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).
Violenza di genere
Le
dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di
genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o
dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono fruire di un congedo
della durata massima di 3 mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura
pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai
fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del TFR.
Detto
congedo può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero e deve essere richiesto alla propria funzione di
Gestione con un preavviso di 7 giorni.
La
dipendente che si trovi nelle condizioni di poter fruire del congedo ha diritto
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, ove vi
sia disponibilità in organico. A richiesta dell’interessata, il rapporto di
lavoro a tempo parziale sarà nuovamente trasformato in tempo pieno.
martedì 27 ottobre 2015
L’orario di servizio dei docenti è di competenza esclusiva del Ds
La Tecnica della Scuola – 26/10/2015 – L’orario di servizio dei
docenti è di competenza esclusiva del Ds
Lucio Ficara Lunedì, 26 Ottobre 2015
A volte capita che alcuni docenti, non contenti del loro orario settimanale
di servizio, si lamentino con il dirigente scolastico per cercare di avere
qualche miglioramento.
Capita anche che qualche precario che prende uno spezzone in una data
scuola, pretenda di avere un orario di servizio concentrato nel minore numero
di giorni possibili per avere più probabilità di trovare altri spezzoni di
completamento compatibili con l’orario.
Bisogna sapere che nessun docente può pretendere, come se fosse un diritto,
un orario particolare o un giorno libero ben preciso, infatti l’orario di
servizio degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto
dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001.
Infatti sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via
esclusiva al datore di lavoro.
Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto
collettivo nazionale. In buona sostanza, se ad esempio un dirigente scolastico
deve redigere l’orario di servizio di un’insegnante di scuola primaria, dovrà
tenere conto che nell’art. 28 del contratto scuola questa docente dovrà
svolgere 22 ore di servizio settimanale distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali a cui vanno poi aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non
coincidenti con l’orario delle lezioni.
È quindi al dirigente scolastico che spetta il compito di formulare l’orario
dei docenti in via esclusiva, senza che debba contrattare con le Rsu questa formulazione e senza avere l’obbligo di sentire
i pareri o avere delibere degli organi collegiali.
Anche se l’orario di servizio del personale docente non è più materia di
contrattazione, resta materia d’informativa che quindi in ogni modo deve essere
contenuta nel contratto integrativo d’Istituto. Infatti, all’art. 6 del
contratto collettivo nazionale al comma 2 punto m) è scritto che i criteri e
modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente è materia di contrattazione.
Dopo la legge n. 150/2009 il succitato punto m) ha tolto questa materia alla
contrattazione e la passata alla fase d’informativa che per legge deve essere
fatta, come previsto tra l’altro dal D.Lgs. n.
165/2001.
Queste sono le norme sulla discrezionalità del Ds nel fare l’orario di
servizio, poi ovviamente esiste sempre il buon senso che è la migliore delle
norme possibili.
Come quella che è mancata ad una Ds, che ad una precaria assunta per 6 ore
in due classi la ha impegnata in 4 giorni della settimana, facendole percorrere
in una sola giornata 200 km per fare solo la sesta ora, alla richiesta della
docente che le chiedeva di toglierle quella sesta ora per accorparla in una
delle altre 3 giornate che era già presente, ha risposto: “l’orario è questo,
se non le va bene può anche licenziarsi”.
Risposta legittima ma non certamente di buon senso.
Lucio Ficara
Senato della Repubblica - Legge di stabilità 2016 (DISEGNO DI LEGGE)
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
sabato 24 ottobre 2015
Ricostruzione di carriera dei noeassunti
Neoassunti -
ricostruzione di carriera
Il servizio sia
a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione
nel ruolo di attuale appartenenza vale per la ricostruzione di carriera.
PERIODI DI
SERVIZIO RICONOSCIUTI NELL’ANZIANITA’ PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
Servizi riconosciuti
art. 485 del decreto legislativo
n. 297/94:
1. Al personale
docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio
prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle
all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e
per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini
economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio
successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto,
al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli
educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare
di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese
quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole
popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi
fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità
di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati
femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali
o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi
di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale
docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non
di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed
economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli
stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio
prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o
straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza
demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o
comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile
sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
I servizi
valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio
prescritto.
Il servizio
prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di
specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi
a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2
della legge n. 124/99:
Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti
non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del
titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra
per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e
grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui
all’articolo 485 del testo unico.
I periodi di
servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto
già considerati servizi di ruolo.
Con i
periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a
periodi precedentemente non riconoscibili.
ANNO DI
SERVIZIO INTERO
I servizi
vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali
d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata
inferiore ad un anno di servizio non si considerano.
L’anno
scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180
giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.
L’articolo
11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:
Il comma 1
dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di
insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180
giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nel computo
dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa
retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze
(malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere
considerate nel computo dei suddetti giorni.
la
ricostruzione
La
ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di
prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.
Il diritto
alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno
in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi
dell’art. 2946 del Codice civile.
I termini di
prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati
dovuti nel caso di una domanda tardiva.
La domanda
di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.
La legge n.
107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di
presentazione della domanda secondo cui
la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno
scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta legge si poteva
presentare in qualsiasi momento dell’anno.
FASCE
STIPENDIALI
Come abbiamo
detto all’inizio, la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il
docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da
cui deriva un aumento della retribuzione.
Per i
docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
Per i
docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35
In
quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti
dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e
non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.
Tale
modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il
19/11/2011
INTERVENTI
NORMATIVI
Nel corso di
questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno
vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni
2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.
È stata la
legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale
scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi
sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.
Nel 2011, il
decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della
progressione economica.
Il seguente
accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie
all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.
Il D.P.R. n.
22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per
l’anno 2013.
L’accordo,
infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini
economici, nell’anno 2012.
L’anno 2013,
quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.
venerdì 23 ottobre 2015
Ripartizione dei posti per il potenziamento - fase C
Nota Miur sul potenziamento
I decreti regione per regione
Abruzzo
·
Decreto
·
Tabelle delle province di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo
·
Posti di potenziamento sostegno per la regione Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia
Romagna
Comunicato FASE C distribuzone
posti
Friuli
Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Decreto
Posti
di potenziamento comuni Liguria
Posti
di potenziamento sostegno Liguria
Lombardia
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Potenziamento organico docenti posti comuni e di sostegno
Fase C
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria
Potenziamento organico docenti posti comuni e di sostegno – Fase C
Si pubblicano Decreto e relativi
allegati
Allegati
FAQ del MIUR - Bonus scuola e composizione del Comitato per la valutazione
Si parte
subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del
personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro
rinnovato di anno in anno.
2. Quale sarà la
somma destinata ad ogni scuola?
Un decreto specifico del
Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando
altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree
soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di
finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi
è di mediamente 24.000 euro.
3. Il fondo è
rivolto a tutti i docenti?
Il fondo è indirizzato a
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione
organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene
definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione
accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in
relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
4. Chi stabilisce
il bonus per i docenti?
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di
valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della
somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente
scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri
implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste
decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.
5. Il bonus ha una
cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente?
No, non ci sono cifre di
riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e
dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato
specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di
conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per
poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso
tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più
probabilmente implicheranno una differenzazione fra i
docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a
premiare il merito.
La legge 107/2015 non
indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire
l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza
dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.
Il Collegio può
autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
Come per il Collegio dei
docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di
scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione
a scrutinio segreto.
9. Gli eleggibili
nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di quell’organismo?
La scelta può avvenire non
necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può
essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti
anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).
10. Chi nomina il
componente esterno?
Il componente esterno è
nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici
al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale,
mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.
Sull'opportunità di
prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi
collegiali di istituto
Attualmente in queste
istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario
straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente,
genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la
rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti,
il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due
studenti al posto dei due genitori
13. Quando si può
ritenere che il Comitato è validamente costituito?
Una norma di carattere generale
sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede
che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non
tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad
esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede
volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei
docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha
scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio scolastico
regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda
alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e
designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione,
provvede alla convocazione per l'insediamento.
15. Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle
deliberazioni del Comitato?
La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle
convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell'art. 37 del Testo Unico.
Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle
deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno
la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è
valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare
avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta
solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che
il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in
particolare, se l'astensione può essere considerata una manifestazione di
"volontà valida".
La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in proposito:
è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei
docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.
Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e
opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di
considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o
da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).
In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree,
eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da
quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali
di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali
dell'istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con
adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le
aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri
che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.
La legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di assegnazione
del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha alcun vincolo di
ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi
sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola
dell'infanzia.
L'assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia
decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre
aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.