martedì 29 settembre 2015

M.I.U.R. – Nota prot. n° 31069 del 25/09/2015
Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/16 – Chiarimenti








Attribuzione supplenze al personale docente

Attribuzione supplenze al personale docente. A.S. 2015/16. Chiarimenti.
Nota prot. n° 31069 del 25/09/2015

sabato 26 settembre 2015

MIUR - Graduatorie di istituto personale docente ed educativo







MIUR - Graduatorie di istituto personale docente ed educativo

Si comunica che dalla data odierna e fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015 
sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento 
delle supplenze. Presentazione del modello B1 per i Licei musicali e coreutici 
nota prot. n. 31060 del 25/09/2015

giovedì 24 settembre 2015

Scuola: 500 euro ai docenti per l’aggiornamento professionale







Scuola - 500 euro ai docenti per l’aggiornamento professionale

Firmato  il decreto con le modalità di assegnazione e utilizzo 
della Carta elettronica che sarà distribuita a tutti i docenti 
per l’acquisto di libri, corsi, software, hardware, ingressi a 
eventi culturali utili per l’aggiornamento professionale. 

martedì 22 settembre 2015

Posizioni economiche ATA: il riavvio dei percorsi di formazione per surroga







Posizioni economiche ATA: il riavvio dei percorsi di formazione per surroga

Posizioni economiche ATA: il riavvio dei percorsi di formazione per surroga

Nota 30516 del 21 settembre 2015

Fase C del piano assunzionale







Fase C del piano assunzionale

Acquisizione del fabbisogno dell'organico del 
potenziamento propedeutica all'attuazione 
della fase C del piano assunzionale.
Nota prot. n. 30549 del 21 settembre 2015



Scheda di lettura della nota 30549/15 - FLC CGIL

giovedì 17 settembre 2015

Maternità e paternità: novità per la fruizione dei congedi parentali - Lara La Gatta Mercoledì, 16 Settembre 2015
LA TECNICA DELLA SCUOLA







Maternità e paternità: novità per la fruizione dei congedi parentali

Il decreto legislativo 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 183/2014, contiene molte novità riguardanti la tutela della maternità e la paternità, andando a modificare il Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo n. 151/2001).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 25 giugno 2015.

Secondo il decreto 80/2015, le modifiche introdotte avrebbero dovuto avere efficacia di sicuro per il 2015, anno per il quale c’è la copertura finanziaria.

Diamo però conto dell’approvazione, nel Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015, di un decreto attuativo del Jobs Act, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Nella scheda pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro è precisato che “[…] il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale: le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale) […]”.

Ma quali sono queste modifiche?

 

Parto prematuro

L'astensione obbligatoria non goduta a causa di parto prematuro potrà essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti (nuovo articolo 16 del D. Lgs. n.151/2001).

 

Estensione del congedo parentale

Il congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno. La durata complessiva del congedo (3 anni) resta comunque invariata.

 

Congedo parentale ad ore

La scelta tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1 ter).

 

Riduzione dei tempi di preavviso

Sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici), ridotti a due qualora si richieda la fruizione ad ore (nuovo articolo 32, comma 3).

 

Indennità di maternità

Il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – per l'anno 2015 Euro 16.327,68), per i quali l'indennità del 30% è prevista fino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).

Per il Comparto Scuola è necessario comunque tener conto delle condizioni più favorevoli previste dal CCNL agli artt. 12 e 19. Quindi, i primi 30 giorni di congedo sono sempre retribuiti al 100%, non più se fruiti entro l’ottavo anno del bambino, ma entro i primi 12 anni.

Sono invece retribuiti al 30%, indipendentemente dal reddito individuale, i restanti periodi fino ai 6 anni del bambino, non più quindi fino ai 3 anni. Dai 6 agli 8 anni il periodo di congedo fruito viene pagato al 30% solo se il reddito del richiedente è pari o inferiore a Euro 16.327,68 per il 2015.

Non sono invece mai retribuiti i periodi di congedo fruiti dagli 8 ai 12 anni del bambino.

 

Sospensione del congedo di maternità

È possibile sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che la lavoratrice presenti un certificato medico che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività (articolo 16 bis).

 

Licenziamento per colpa grave

L'indennità di maternità è corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (nuovo articolo 24, comma 1).

 

Figli disabili

Ai genitori di figli disabili gravi è consentito anche il prolungamento del congedo parentale entro il compimento del dodicesimo (non più entro l’ottavo) anno di vita del bambino.

 

Genitori adottivi

Al fine di evitare disparità e favorire l'inserimento del minore nelle famiglie, è prevista l'estensione delle tutele predisposte per i genitori naturali anche ai genitori adottivi.

 Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche:

  • la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice (nuovo articolo 31, comma 2), in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all'estero;
  • la non obbligatorietà di lavoro notturno, che è estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia (nuovo articolo 53, comma 2, lettera 1 bis).

 

Violenza di genere

Infine, per il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge 93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere un'astensione per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa, per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco dei tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa. Il preavviso per la richiesta del congedo è fissato in 7 giorni.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà un'indennità parametrata all'ultima retribuzione.

Le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice (articolo 24 - d. lgs.n. 80/2015).

 

Chiarimenti e riferimenti normativi art.1 c 16 L107/2015







Chiarimenti sull’inserimento all’interno dei Piani dell’Offerta 
Formativa delle scuole della “Teoria del Gender”
Prot. n.1972 del 15 settembre 2015

martedì 15 settembre 2015

Elezioni degli organi collegiali







Elezioni degli organi collegiali

Istruzioni operative a livello di istituzione 
scolastica – anno scolastico 2015/2016 - leggi tutto

AVVISO Graduatorie di istituto personale docente ed educativo







Con D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, in attuazione del D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, 
sono state disciplinate le procedure inerenti le graduatorie di istituto del personale 
docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/17. vai alla nota

Gestione finanziaria e amministrativa Istitutzioni Scolastiche







Avviso assegnazione risorse finanziarie Programma Annuale 2015 e 
comunicazione preventiva risorse finanziarie Programma Annuale 2016
prot. n.13439 dell'11/09/2015

giovedì 10 settembre 2015

Elezioni degli organi collegiali







Istruzioni operative a livello di istituzione 
scolastica – anno scolastico 2015/2016

martedì 8 settembre 2015

M.I.U.R. – Nota prot. n° 28853 del 07/09/2015 – Legge 107/15
Piano assunzionale straordinario personale docente
Fase B – Assegnazione della sede di servizio









Piano assunzionale straordinario personale docente 
Fase B – Assegnazione della sede di servizio  

lunedì 7 settembre 2015

Pagamento delle supplenze non più a carico delle scuole







Pagamento delle supplenze non più a carico delle scuole

Tavolo tecnico semplificazioni: da settembre pagamento delle supplenze non più a carico delle scuole

Conclusa con successo la sperimentazione concordata al tavolo tecnico dietro le nostre incessanti sollecitazioni, finalmente il pagamento delle supplenze sarà a carico del Mef.

07/09/2015

Con la nota 2966 del 1 settembre 2015 pubblicata sul sito Intranet dell’Amministrazione e sul portale SIDI, la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi del MIUR Ufficio III dà notizia alle scuole che a partire da settembre 2015 l’instaurazione, la trattazione e il pagamento dei rapporti di lavoro del personale scolastico supplente breve e degli incaricati per l’insegnamento della religione cattolica verrà gestito non più da “NoiPA Cedolino unico” ma da un sistema integrato tra SIDI e NoiPA.
Seguendo la nuova procedura, il contratto autorizzato dalla scuola sarà liquidato dal MEF in ragione dei fondi disponibili.

Con questo nuovo procedimento giunge in porto una storica battaglia condotta dalla FLC CGIL, che ha avuto un’accelerazione con le iniziative del giugno-ottobre 2013; esse portarono alla istituzione di tavoli tecnici fra cui quello della semplificazione amministrativa che più volte si è occupato di tale problematica.
Una delle iniziative da noi proposte è stata proprio quella di accelerare i tempi per giungere alla semplificazione delle procedure tramite una sperimentazione che avesse come obiettivo di passare al nuovo regime dal 1 settembre 2015 (già altre due volte le date fissate dal MIUR – gennaio  2013 e settembre 2014 – erano state mancate).

Ricordiamo che la sperimentazione è partita a maggio 2015 e si è conclusa nei mesi estivi, coinvolgendo un numero ristrette di scuole che avevano dato la loro disponibilità anche con l’attivo sostegno della FLC CGIL e delle altre organizzazioni sindacali.

Per le scuole, che dovranno tuttavia gestire l’inserimento dei dati, finisce l’incubo dell’attesa dei fondi e della impossibilità di pagare: tale adempimento non sarà più a loro carico.

Per quanto riguarda il TFR, dalla stessa nota del MIUR e da alcune slides comparse su NoiPA si evince che anche la predisposizione e l’invio delle pratiche verso l’Ente previdenziale non sarà più a carico delle scuole ma saranno gestite automaticamente dal MEF; e in futuro sarà possibile il monitoraggio TFR con l’opportunità di controllare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate all’INPS potendo visualizzare il dettaglio dei dati inviati per ciascuna dichiarazione.

Con la nota 3020 del 2 settembre 2015, infine, l’Amministrazione informa che sono stati apportati degli aggiornamenti alle funzioni SIDI relative all’Area della “Gestione di Stato giuridico”.

Rimangono tuttavia delle criticità, una tecnica e l’altra politica.

Infatti, dal punto di vista tecnico, i primi feedback da parte delle scuole ci dicono che la pur positiva operazione può essere ulteriormente migliorata con uno snellimento della procedura che appare ancora oggetto di troppi molteplici passaggi, prima di giungere alla presa in gestione da parte del MEF.

Dal punto di vista amministrativo/politico, dalla nota si comprende che non sarà risolta la penuria delle risorse stanziate, dal momento che si prevede la possibilità che il pagamento venga sospeso in caso di incapienza fondi e che al momento di riaccredito delle somme si procederà alla liquidazione delle spettanze secondo la priorità acquisita.
È situazione che riteniamo inaccettabile dal momento che tale circostanza va a colpire la parte più debole del lavoro della scuola (i lavoratori precari). Per questo non tralasceremo di incalzare l’Amministrazione ove tale circostanza dovesse verificarsi non escludendo anche le iniziative giudiziarie a tutela degli interessati.

 

fonte:

sabato 5 settembre 2015

Normativa - Agosto 2015







Normativa - Agosto  2015

La normativa del mese di AGOSTO 2015

 

NOTE

 

Prot. n.27715

Supplenze personale docente, educativo ed ATA
(28 Agosto)

 

Prot. n.25454

Decreto Interministeriale tirocinio Tutor - Proroga
(13 Agosto)

 

Prot. n.25141

Supplenze personale docente, educativo ed ATA
(10 Agosto)

 

Prot. n.22088

Comparto scuola. Sciopero nazionale personale ATA
(12 Agosto)

 

Prot. n.1518

Adeguamento organico di diritto personale ATA
(12 Agosto)

 

Prot. n.1515

Supplenze personale docente, educativo ed ATA - Precisazioni
(11 Agosto)

 

venerdì 4 settembre 2015

Circolare genitori separati









Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006  
"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".
Nota prot. 5336 del 2/09/2015

Nota Miur del 03/09/2015 - Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico







Esoneri e semiesoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico

Come è noto, la legge di stabilità 2015, all'articolo l, comma 329, 
dispone l'abrogazione dell' articolo 459 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 297/1994 relativo all' esonero e al semi 
esonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente 
scolastico (cosiddetto "Vicario")...continua

giovedì 3 settembre 2015

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM)







Rapporto di Autovalutazione - RAV e il Piano di Miglioramento - PdM

Il 30 di settembre verranno chiuse definitivamente le funzioni 
e il RAV di ogni scuola verrà pubblicato nell'apposita sezione 
del portale "Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione.
Prot. 7904 del 1 settembre 2015

La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la proposta d’assunzione - Alessandro Giuliani Mercoledì, 26 Agosto 2015 (fonte: La Tecnica della Scuola)






La supplenza annuale permette di non partire anche se arriva dopo la proposta d’assunzione

 

Accettare una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto 2016 permette di terminare l'anno in quella sede: anche qualora la proposta d’assunzione del Miur sia giunta qualche giorno prima.

L’importante conferma – riguardante la fase B) del piano straordinario di assunzioni della riforma - è giunta dal ministero dell’Istruzione attraverso una risposta ai quesiti posti dal nostro lettore Arturo Frasca, il quale ci ha prontamente chiesto di divulgare la “graditissima risposta” giunta appunto dal dicastero di Viale Trastevere.

ESEMPIO PRATICO:
Supponiamo che il giorno 1° settembre arrivi la proposta di immissione in ruolo a Milano. Avrei 10 giorni per accettare, quindi entro il giorno 11. Nel frattempo, il giorno 7 settembre mi arriva la proposta di un incarico annuale fino al 30 giugno 2015, nella mia città. Ovviamente, preferirei optare per questa seconda possibilità.

QUESITI POSTI AL MIUR:

1. Posso accettare l'incarico di supplenza annuale? O no, visto che la proposta di immissione in ruolo è precedente?

2. Nel caso sia possibile accettare l'incarico annuale, devo comunque comunicare l'accettazione della sede di immissione in ruolo, presso cui prenderei servizio il prossimo anno?

3. L'incarico annuale mi conterebbe come anno di prova?

 

RISPOSTA DEL MIUR:
1) Nell'ipotesi da lei formulata, lei può prendere la supplenza del giorno 7 e SUCCESSIVAMENTE accettare la proposta di assunzione a tempo indeterminato arrivata giorno 1 (ovviamente entro il termine dei 10 giorni previsti per accettare) pertanto lei potrà prendere il ruolo ma terminare l'anno sulla sede di supplenza.

Abbiamo stabilito il termine per conferire le supplenze entro il giorno 8 sia per dare alle scuole i 32.000 supplenti di organico di fatto prima dell'inizio della scuola (e non a ottobre come accaduto in passato), sia per favorire le situazioni da lei prospettate. Le modalità di comunicazione alla sede a tempo indeterminato circa la supplenza ottenuta saranno oggetto di istruzioni operative di prossima diffusione (punto 2 delle sue domande).

3) circa il valore dell'anno di prova, rimane valido quanto stabilito in passato, quindi possibile purché su stesso tipo di posto e classe di concorso, 180 giorni di effettivo servizio di cui 120 di attività didattica.

 

 

In conclusione, tutti i docenti attualmente precari che nei primi giorni di settembre riceveranno dal Miur via e-mail la proposta di assunzione a tempo indeterminato (tramite posta certificata, corrispondente ad una vera a propria convocazione), possono comunque sperare di posticipare la presa di servizio di un anno. Come da noi evidenziato qualche giorno fa attraverso un articolo, se sottoscriveranno una supplenza annuale (come previsto dalla direzione generale del Miur entro l’8 settembre 2015) potranno infatti svolgere l’anno scolastico 2015/16 nella provincia dove sono attualmente collocati nelle GaE o nelle graduatorie di merito.

L’a.s. varrà anche come anno di prova, sempre che la disciplina d’insegnamento sia la medesima o “affine” (pure su sostegno), e potranno anche presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (2016/17) per tentare di essere immediatamente trasferiti nella propria provincia. A breve, in ogni caso, il Miur fornirà ulteriori adeguate informazioni.