◾Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie e delle festività soppresse. ◾Tale periodo può essere valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione contributiva da parte dell’interessato (D.Lgs. 30/4/1997, n. 184). ◾Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni. ◾Quando i periodi di aspettativa sono fruiti dal personale con contratto a tempo indeterminato, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario (a meno che nell’a.s. di riferimento tu non abbia effettuato almeno180 gg. di servizio nonostante la fruizione delll’aspettativa).
sabato 14 marzo 2015
Scuola: aspettativa non retribuita - perdenti posto e continuità didattica
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