sabato 14 marzo 2015

Scuola: aspettativa non retribuita - perdenti posto e continuità didattica







◾Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, 
 non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione 
 degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e 
 previdenza nonché della maturazione delle ferie e delle festività soppresse.
◾Tale periodo può essere valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione 
 contributiva da parte dell’interessato (D.Lgs. 30/4/1997, n. 184).
◾Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.
◾Quando i periodi di aspettativa sono fruiti dal personale con contratto a tempo 
 indeterminato, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno 
 di formazione nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio 
 specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione 
 del personale soprannumerario (a meno che nell’a.s. di riferimento tu non abbia 
 effettuato almeno180 gg. di servizio nonostante la fruizione delll’aspettativa).

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