Il punteggio “aggiuntivo” è un “bonus” che spetta
solo a chi non ha mai presentato
domanda di mobilità fra il 2000 e il 2007.
I 10 punti in più nella graduatoria interna
d’Istituto, per l’individuazione dei perdenti posto, vengono attribuiti a
coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno
scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico
2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o
passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei
termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.
Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo,
infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno
scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del
punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Chi non ha
prodotto domanda di trasferimento per un
triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruisce di alcun punteggio
aggiuntivo e chi invece lo aveva acquisito e ha ottenuto trasferimento su
domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo ha
perso per sempre.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a
coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale
domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati
soprannumerari; domanda di trasferimento
per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico
dello stesso circolo di titolarità; domanda di rientro nella scuola di
precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza
di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Chi ha acquisito questo punteggio, lo mantiene anche
se dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla
provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo. É
utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e
provinciale, non produce in sé la
perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente
dovesse ottenere il trasferimento.
Nessun commento:
Posta un commento