giovedì 26 febbraio 2015

Mobilità insegnanti 2015/2016. Trasferimento interprovinciale: chi è escluso dal vincolo triennale









Mobilità personale della Scuola 2015/2016 

Vademecum FLC CGIL sulla mobilità del personale della scuola a.s. 2015/2016

Può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale 

il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

E' escluso dall'applicazione del vincolo triennale esclusivamente il personale docente 
ed educativo di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V).del CCN mobilità.

Pertanto può presentare domanda interprovinciale, con precedenza, il personale 
assunto con decorrenza giuridica, anche dopo l'1/9/2012 , se rientra nelle seguenti categorie:
◾personale non vedente
◾personale emodializzato
◾personale con disabilità (di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; 
 personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92)
◾personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di 
 particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)
◾personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità; fratello che assiste 
 la sorella (o viceversa), conviventi, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati 
 a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili; assistenza 
 al disabile da parte di chi esercita la tutela legale.

Per il trasferimento interprovinciale può superare il blocco 
del triennio anche il figlio referente unico che assiste 
il genitore con grave disabilità, con la precisazione però 
che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza ma solo 
alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli 
altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.

Es. anche un neo immesso in ruolo o comunque un docente immesso con decorrenza 
giuridica dopo l'1/9/2012, che assiste il genitore in disabilità, può chiedere 
il trasferimento interprovinciale, superando quindi il blocco triennale, ma non 
avendo però nessuna precedenza rispetto a chi fa la stessa domanda perché 
assunto con decorrenza giuridica l'1/9/2012 o precedente.

La precedenza, infatti, per il figlio che assiste il disabile, è relativa 
solo ai trasferimenti provinciali, alle assegnazioni e utilizzazioni e non 
ai trasferimenti interprovinciali . 

Ciò indipendentemente se si rientra o meno nel blocco triennale.

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