Coniugi
di militari trasferiti d’ufficio: quali precedenze?
Gli insegnanti o gli altri dipendenti coniugi di militari
trasferiti d'ufficio hanno diritto ad un particolare trattamento espressamente
previsto dalla legge.
Si sta avvicinando la
stagione della mobilità per la scuola e l’ipotesi del contratto sulla mobilità
dovrà essere approvato dal Mef e dalla Ragioneria
dello Stato entro la prima metà di febbraio 2015.
Quindi nelle prossime settimane saranno rese note, tramite ordinanza
ministeriale del Miur, le date e le modalità di
presentazione delle domande di trasferimento. Tra coloro che dovranno
presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2015-2016, ci sono
anche gli insegnanti o personale scolastico coniuge di militare trasferito
d'autorità da una ad altra sede di servizio intercomunale o
addirittura interprovinciale.
In questo caso si fa riferimento all’art.17 della legge 266/1999 e all’art.2
della legge 86/2001 che tutela il coniuge del suddetto militare, in modo tale
da essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per
comando o distacco, o anche per assegnazione presso altre
amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza,
nella sede più vicina.
Il contratto di mobilità raccogliendo tali norme legislative, dispone,
all’art.7 comma 2 punto VI, la precedenza per i coniugi dei militari suddetti.
Quindi costoro, nell'ambito della fase della mobilità intercomunale, avranno
titolo alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione
che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede
nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto
domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni
scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro
riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del
trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti
nell'ambito di tale provincia.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed
alla mobilità professionale. È utile sapere che tale precedenza non si applica
nei trasferimenti interprovinciali per coloro che non hanno ancora superato il
vincolo triennale per lasciare la provincia di titolarità. In questi casi il
coniuge del militare si avvale della mobilità annuale, ovvero delle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. È noto che per il ricongiungimento al
coniuge militare , in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto
anche l’impiego per le attività progettuali o eventualmente una semplice messa
a disposizione, che nel caso degli insegnanti significa fare le supplenze dei
docenti assenti. Nei trasferimenti d’ufficio dei militari, il coniuge potrà
presentare la domanda di movimento oltre i termini previsti dalla ordinanza
ministeriale, ma sempre entro i termini di chiusura degli organici e della
presentazione delle domande presentate dai docenti soprannumerari.
Successivamente a tali scadenze le predette esigenze di ricongiungimento al
coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di
mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/
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