Scheda FLC CGIL commento al Disegno di Legge di Stabilità 2015 LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 legge 190 del 23 dicembre 2014 legge di stabilita 2015 seconda parte legge 191 del 23 dicembre 2014 bilancio di previsione dello stato 2015
Dall’a.s.
2015/2016 Il servizio di educazione fisica competerà
agli uffici scolastici regionali (USR) il cui dirigente valuterà se
collaborare con un dirigente o con un docente di educazione fisica con
contratto a tempo indeterminato. |
328. A decorrere dal 1º settembre
2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal
seguente: «Art. 307. - (Organizzazione e
coordinamento periferico) - 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico
del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte
dall'insegnamento». |
Stante l’abrogazione
dell’art. 459 d.lgs.16.04.94, n. 297 dall’a.s.
2015/2016 non è più possibile conferire esoneri e
semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente. |
329. A decorrere dal 1º settembre
2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia,
funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni
scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. |
A decorrere dall’a.s. 2015/2016 non sono consentiti comandi,
distacchi, fuori ruolo o utilizzazioni comunque denominate del personale
docente e Ata presso altre pubbliche
amministrazioni e presso enti, associazioni e fondazioni. |
331. Al fine di contribuire al
mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione
dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal
seguente: «59. Salve le ipotesi di
collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui
all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma
4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non
può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché
le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e
fondazioni». |
Dall’a.s.
2015/2016 a) è possibile conferire
supplenze al personale assistente amministrativo solo per assenze che
si verifichino in scuole in cui l’organico di diritto preveda solo due
posti; b) non si possono conferire supplenze
per assenze del personale assistente tecnico; c) non si possono conferire supplenze
per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;
in questo caso si provvede alla “copertura” con i colleghi
presenti, remunerati a carico del MOF per le ore eccedenti. |
332. A decorrere dal 1º settembre
2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui
al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo
organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al
profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore
scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si
può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle
ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente
scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le
istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa prioritariamente alle ore eccedenti. |
A decorrere dall’a.s. 2015/2016 non si possono più conferire
supplenze per il primo giorno di assenza dei docenti delle scuole di ogni
ordine e grado. |
333. Ferme restando la tutela e la
garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i
dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo
periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al
personale docente per il primo giorno di assenza. |
Si prevede la revisione dei criteri
e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per
conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità
dall’a.s. 2015/2016 |
334. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di
digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle
lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) una riduzione nel numero dei posti
pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di
personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016. |
È autorizzata per l'anno 2015
la spesa di 10 milioni di euro per la digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi a valere sulle riduzioni di spesa ottenute
con la contrazione dell’organico del personale ATA. |
335. Per le attività di
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie
scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle
interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è
autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle
riduzioni di spesa di cui al comma 334. |
Si introduce una speciale
modalità di versamento dell'Iva a decorrere dal 01.01.2015. In
base a questo meccanismo le P.A. e le scuole accreditano ai propri fornitori
di beni e servizi solo l'importo del corrispettivo, al netto dell'Iva
indicata in fattura. L'IVA sarà versata direttamente dalle scuole
all’erario tramite F24. Tra breve sarà pubblicato un decreto
regolamentare del MEF. |
629. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) prima dell'articolo 18 è
inserito il seguente: «Art. 17-ter. - (Operazioni
effettuate nei confronti di enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli
organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle
aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici
di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti
cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in
ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. |
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