giovedì 24 dicembre 2015

Malattia: comunicazione alla scuola entro l'inizio dell'orario di lavoro, visita fiscale e cambio del domicilio di Paolo Pizzo




malattia scuola visita fiscale e cambio del domicilio
Malattia: comunicazione alla scuola entro l'inizio dell'orario di lavoro, visita fiscale e cambio del domicilio

Alcuni importanti chiarimenti sulle assenze per malattia del personale della scuola.

Il dipendente ha l’obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l’inizio dell’orario di lavoro

A tal proposito l’art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento:

“L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”.

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l’obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare “tempestivamente”, quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via fax o telegramma), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” l’assenza per malattia.

È utile precisare che per “orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale.

Es. Docente che il giorno in cui informa la scuola dell’assenza per malattia inizia la sua giornata lavorativa dalla “seconda ora” in poi: il docente ha comunque l’obbligo di comunicare l’assenza entro l’orario di apertura della scuola e in ogni caso prima che in quel giorno inizino le lezioni.

Nota bene

Tale obbligo di comunicazione, indipendentemente dall’orario di servizio del dipendente e dalle modalità di invio poi della certificazione medica, rientra nel dovere di diligenza sancito dalla Corte di Cassazione in data 14/5/97: in questo caso il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l’assenza in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione.

Ora, dal momento che con l’invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembra decadere l’obbligo da parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata dell’assenza.

Alla base però vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all’utenza l’espletamento di un servizio), pertanto il dipendente (soprattutto se docente) che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell’inizio delle attività previste per quel giorno il numero dei giorni di assenza del dipendente (è in base a questo che la scuola deciderà se utilizzare personale interno, nominare un supplente ecc.).

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in quell’occasione comunicare anche la durata dell’assenza.

Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.

Nel contempo il dipendente ha anche l’obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.

Giova intanto ricordare che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

L'art 17/16 del CCNL precisa infatti che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Si aggiunge inoltre la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 la quale conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).

Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha dunque l’obbligo di precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di prolungamento dell’evento morboso).

Anche questo obbligo riguarda il dovere di diligenza sancito dalla Cassazione: in questo caso il dovere sta nel consentire l’effettuazione della visita di controllo e garantire la reperibilità al domicilio.

È possibile la comunicazione di due diversi recapiti durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ad esempio suddivisi per fasce orarie o per domicili diversi)?

Riportiamo un parere ARAN per il comparto Autonomie Locali che può essere applicato anche al Comparto Scuola in quanto ciò che prevedono i relativi articoli e commi coincidono.

"Dall’art.21, comma 12 del CCNL del 6.7.1995, non risulta che il dipendente, ai fini del controllo della malattia, possa indicare all’amministrazione più di un domicilio: infatti, la clausola contrattuale si riferisce sempre ad un solo domicilio (normalmente coincidente con la residenza).

Dallo stesso comma, risulta anche che il lavoratore può allontanarsi dal domicilio indicato solo in presenza di un’espressa autorizzazione del medico curante, fermo restando che, pur in presenza di tale autorizzazione, egli è comunque tenuto a farvisi trovare durante le fasce orarie di reperibilità.

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente indicata nello stesso art.21, comma 13, “qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato (anche in questo caso, la lettera della clausola contrattuale conferma che il domicilio è uno solo – n.d.r.), per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.”

Alla luce di tale ultima previsione, potrebbe ritenersi lecita la preventiva indicazione di due domicili diversi (uno per la fascia oraria del mattino e uno per quella del pomeriggio) solo se il dipendente fosse in grado di documentare in anticipo la sistematica sussistenza delle condizioni ivi indicate: al di fuori di tale particolarissima ipotesi, che riteniamo piuttosto remota, non crediamo sia possibile procedere nel senso auspicato dal lavoratore.

Per completezza (e a scanso di possibili equivoci), precisiamo che l’art.21, comma 13 è chiaramente volto a giustificare tutte le assenze dal domicilio eccezionalmente determinate o comunque giustificate dallo stato di malattia (non a caso vengono menzionate le visite mediche e le prestazioni o gli accertamenti specialistici) e non può di certo essere invocato per giustificare altri tipi di assenza che non hanno alcuna relazione con lo stato morboso.

Anche la giurisprudenza ha sempre avuto, al riguardo, un orientamento piuttosto restrittivo, sia perché ha escluso, ad esempio, che possano costituire giustificato motivo dell’assenza del lavoratore dalla propria abitazione: la sottoposizione ad un normale trattamento fisioterapico (Trib. Milano 2.7.1986); l’essersi recato in farmacia, ove non sia provata l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto delle medicine (Pret. Milano, 5.6.1986); l’essersi recato dal medico curante per ritirare una ricetta (Pret. Arezzo 12.6.1986); sia perché ha sempre affermato (si veda, per tutte, Cassaz. 2452 del 1987) che la permanenza in casa durante la malattia, anche al di fuori dell’obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari, rientra tra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, al fine di favorire il più sollecito recupero delle energie psicofisiche (con la conseguenza che l’abbandono del proprio domicilio può anche essere fonte di responsabilità disciplinare quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o abbia ritardato la guarigione)."

 

martedì 22 dicembre 2015

M.I.U.R. – C.M. N° 22 del 21-12-2015 prot. n° 14017 – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017










Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017

C.M. N° 22 del 21-12-2015  prot. n° 14017
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2016/2017.
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2016/2017, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e
dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
- alle classi terze degli istituti tecnici e professionali;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico
a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016.

Cessazioni dal servizio del personale scolastico








Miur - Prot. n.41637 del 30 Dicembre - Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2016

D.M. 939 del 18.12.2015 - Cessazioni dal servizio del personale 
scolastico dal 01 settembre 2016. Trattamento di quiescenza. 
Indicazioni operative.

Chiarimenti
Prot. n.41637 del 30 dicembre 2015

la FLC insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un volantone 
riassuntivo dei criteri necessari per l’accesso all’assegno pensionistico, a partire 
dal 1 settembre del 2016.

sabato 19 dicembre 2015

U.S.R. per l’Emilia Romagna - Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Proposta materiali









Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Proposta materiali

16 dicembre 2015 

Stante le novità introdotte dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015 nella progettazione dell’offerta formativa delle scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con il supporto di gruppi di lavoro di dirigenti scolastici, ha elaborato gli allegati strumenti-guida:
– nota direttoriale prot. n. 16402/2015
– allegato 1 IPOTESI DI MODELLO DI DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO
– allegato 2 IPOTESI DI MODELLO DI POF TRIENNALE

Allegati

DOCUMENTI

  TIPO  

DIMENSIONE

NOTE

PROT nota PTOF

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Allegato 1 MODELLO DI DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO

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Allegato 2 MODELLO DI POF TRIENNALE

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Miur - Scuola, iscrizioni on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016










Miur - Scuola, iscrizioni on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 CM 22 del 21/12/2015 - AOODGOSV/Prot. 14017

Ufficio Stampa

Roma, 16 dicembre 2015

Scuola, iscrizioni on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016
Le registrazioni sul sito dedicato dal 15 gennaio 
Su ‘Scuola in Chiaro’ informazioni e dati per fare la propria scelta

Iscrizioni on line per l’anno scolastico 2016/2017 al via dalle ore 8.00 del 22 gennaio 2016. Ci sarà poi un mese di tempo, fino alle ore 20.00 del 22 febbraio, per scegliere la scuola più adatta per i propri figli. Queste le date individuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’apposita circolare sarà diffusa nei prossimi giorni attraverso il sito www.istruzione.it e sui portali web delle istituzioni scolastiche.

Le iscrizioni on line riguardano le classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado. Ma anche icorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta facoltativa anche quest’anno. Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia che potrà essere effettuata sempre dal 22 gennaio al 22 febbraio prossimi.

Gli strumenti per le famiglie

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Senza fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) che nei prossimi giorni sarà aggiornato con una nuova veste grafica per rendere più facile la navigazione anche attraverso i dispositivi mobili. La registrazione si potrà effettuare già a partire dal 15 gennaio 2016, per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale. Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici materiali informativi: video tutorial, brochure, Faq. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda attraverso una App dedicata.

Come scegliere la scuola giusta

Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il portale ‘Scuola in chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Bastano pochi passaggi per visualizzare la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a 30 Km. Da quest’anno, sempre su ‘Scuola in Chiaro’, è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di ciascun istituto che contiene informazioni preziose per la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, elementi sull’organizzazione del curricolo, l’organizzazione oraria. Il progetto didattico della scuola è invece reperibile nel Piano dell’offerta formativa che, per effetto della riforma, diventa triennale. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e contiene la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. I nuovi Piani triennali saranno disponibili sui portali delle singole scuole e su ‘Scuola in Chiaro’ in concomitanza con il periodo delle iscrizioni.

 

venerdì 18 dicembre 2015

Pensioni scuola dal primo settembre 2016










Pensioni scuola dal primo settembre 2016

Pensioni scuola dal primo settembre 2016

Nel 2016 per accedere alle pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Per accedere alla pensione di vecchiaia, invece, è necessaria un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di servizio, requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2016.

Potranno accedere alla pensione anche tutti i docenti e i lavoratori ATA che avevano maturato la pensione di anzianità o di vecchiaia al 31 dicembre 2011, cioè con la normativa ante riforma Fornero. Si parla quindi di tutte le donne che avevano raggiunto i requisiti di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della riforma (61 anni di età e 20 anni di contributi) e dei quota 96 che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato:

-       60 anni di età e 36 anni di contributi

-       61 anni di età e 35 anni di contributi

-       40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica

Con Legge di Stabilità 2016 potranno accedere alla pensione tutte le lavoratrici del comparto scuola che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato i requisiti necessari per accedere al regime sperimentale. Queste lavoratrici potranno accedere la trattamento pensionistico con 35 anni di contributi versati e 57 anni e 3 mesi  di età in cambio di un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico.

Sempre con la legge di Stabilità 2016, potranno accedere al pensionamento nel 2016 anche tutti i lavoratori che nel corso del 2011 hanno beneficiato di congedi per assistere figli con grave disabilità. Questi lavoratori potranno cessare dal servizio il 1 settembre 2016 se hanno raggiunto un diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015:

-       o 40 anni di contributi versati

-       o la quota 97,3 (almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi)

-       o 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi versati

Il trattenimento in servizio oltre il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età sarà permesso solo al personale che non ha perfezionato i 20 anni di contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e comunque non sarà permesso oltre i 70 anni e 7 mesi di età.

 

giovedì 17 dicembre 2015

Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi











Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

di Paolo Pizzo

Quando al docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell’art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all’8/1).

Nota bene
L’applicazione dell’art. 40/3, che noi “adatteremo” alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c’è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario elaborato dalla redazione di OS]

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all’8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell’art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l’art. 40/3 in quanto l’assenza del titolare non avviene in un’“unica soluzione”.
Il titolare è infatti “presente” durante il periodo che va dal 23/12 all’8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

  • La scuola deve avere come riferimento l’interruzione dell’assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).
  • Di conseguenza al supplente non spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.
  • Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un’eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.
  • La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.

Caso B
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

  • Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.
  • L’attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell’assenza del titolare e non alla presentazione di un’unica certificazione che la giustifichi.
    Ciò è conforme all’interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40/3 del CCNL 2007): “Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.

Caso C
D. Se però l’ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l’1/1, o un qualsiasi altro giorno all’interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

  • Le esigenze di servizio terminano l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);
  • La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un’astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all’interno delle vacanze) ne produrrà un’altra e soprattutto fino a quando (l’eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).

Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l’1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l’8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

  • Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).
  • Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
  • È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l’assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell’esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

IN SINTESI

  • Se il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).
  • Se, invece, il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all’interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).

La corretta applicazione dell’art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze): “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE

D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?

Facciamo innanzitutto riferimento alla normativa:

CCNL/2007 art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota bene

  • Il congedo parentale (o malattia del bambino) può essere fruito:
  • In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni;
  • In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento.

È prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si “accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola.

Tale prassi, radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sarebbe un abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo festivo.

Nota bene

  • Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
  • Dal 23/12, a meno di ulteriore certificazione che attesti un nuovo periodo di assenza, il docente deve ritenersi in servizio per eventuali attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

IN SINTESI

  • Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
  • Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.

IN CONCLUSIONE
La scuola dovrà quindi porre molta attenzione alle procedure da attuare in quanto queste si rileveranno fondamentali per la collocazione di status (e conseguente trattamento economico durante le vacanze) non solo del docente titolare che si assenterà fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (ed eventualmente a partire dalla ripresa delle stesse), ma anche per il docente supplente che lo sostituirà.

 

Guida ai permessi brevi per il personale della scuola: quante ore e come organizzare il recupero











Guida ai permessi brevi per il personale della scuola: quante ore e come organizzare il recupero

di Paolo Pizzo

La guida alla fruizione dei permessi brevi: quante ore di servizio e come organizzare il recupero. Differenze tra personale Ata e docente. 

L’art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

DIFFERENZA TRA PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE

  • Personale docente

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.

  • Personale ATA

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore.
La concessione dei permessi è subordinata soloalle esigenze di servizio.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Nota bene

Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.

Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutatanel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).

  •  La trattenuta

Il dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta stabilito(malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.
Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.
La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente(es. non si verifica la necessità del recupero oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento).
L’eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

NON SI POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD UN’ATTIVITÀ COLLEGIALE CON ORE DI INSEGNAMENTO

L’art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento.

Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale per poi essere recuperata in attività di insegnamento:
le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Pertanto, la richiesta di recuperare l’assenza ad un collegio dei docenti o a un consiglio di classe con una supplenza è illegittima.

I PERMESSI BREVI “NON DEVONO ESSERE RECUPERATI SE FRUITI PER UNA VISITA SPECIALISTICA”: QUANTO CONTENUTO IN ALCUNE CONTRATTAZIONI DI ISTITUTO CI LASCIA PERPLESSI

Molti docenti e dirigenti ci scrivono chiedendo se è legittimo inserire nella contrattazione di istituto una clausola che preveda la possibilità di non recuperare i permessi brevi di cui all’art. 16 quando sono utilizzati per visite mediche specialistiche.

A nostro parere tale clausola è illegittima perché contro il CCNL Scuola che in questo caso non può essere modificato. Giova ricordare che il CCNL in questione non regolamenta in maniera specifica le visite mediche specialistiche.

Il dipendente può effettuarle:

  • facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale caso l’assenza è per l’intera giornata;
  • chiedendo un permesso breve (da recuperare) se la visita può essere effettuata entro la durata del permesso stesso (art. 16);
  • chiedendo permesso retribuito per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007);
  • chiedendo giornate di ferie (art. 13).

Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall’art. 16 del CCNL/2007 per cui la “visita specialistica” diventa ’esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente.

Prevedere quindi che il permesso orario non deve essere soggetto a recupero quando è richiesto per una visita specialistica è illegittimo. Infatti, come da norma, l’unico caso del mancato recupero del permesso è quando tale mancanza non è imputabile al dipendente. La contrattazione di istituto non può quindi intervenire diversamente sulla materia.