giovedì 25 dicembre 2014

vademecum sui permessi elettorali 2010






Nuovo vademecum sui permessi elettorali

Permesso per lo svolgimento della campagna elettorale.

Per lo svolgimento della campagna elettorale non sono previsti specifici permessi. Ai sensi del telefax 3121 del 17.4.96 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica, il docente con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee , può utilizzare, anche cumulativamente, giorni di permesso nell’ambito dei cosiddetti permessi retribuiti ( 3gg+6gg ) previsti dal contratto di lavoro, art. 15 del CCNL 29.11.2007.

Il docente assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per lo svolgimento della campagna elettorale, ha diritto a fruire di giorni di permesso  nell’ambito dei sei giorni di premesso senza alcuna retribuzione, ai sensi  al comma 7 dell’art 19 del CCNL 29.11.2007.

Aspettativa per svolgere la campagna elettorale.

Al fine di svolgere la campagna elettorale in qualità di candidato, sia il docente con contratto a tempo indeterminato sia quello con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 29.11.2007, possono fruire altresì di un periodo di aspettativa per motivi personali con la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.

Permesso per esercitare la funzione di presidente, scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista.

Al docente con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche al supplente nominato dal dirigente scolastico in sostituzione del collega momentaneamente assente), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento ( nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del DPR 30.3.1957 n. 361 e dell’art. 1 della legge 29.1.1992

n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti, al rientro il docente dovrà produrre produrre l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata, ai sensi del 2° comma art. 119 della Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere al docente prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio, già programmati, fossero stati collocati in orario diverso da quello di impegno presso i seggi elettorali. Per l’impegno in giorni festivi (la domenica o eventuale altro giorno festivo) è previsto, ai sensi dell’art. 35 del DPR 10.1.1957 n. 3, il riposo compensativo (art. 11 Legge 21.3.1990 n. 53). I docenti che fruiscono di un orario di servizio distribuito in cinque giorni settimanali, con l’esclusione della giornata del sabato, qualora  sono impegnati in tale giornata per assolvere le funzioni di componente di seggio elettorale, hanno titolo al  recupero con altro giorno lavorativo da fruire in un periodo immediatamente successivo all’impegno presso i seggi elettorali ( Sentenza Corte Costituzionale n. 452 del 1991 ) ovvero da concordare da parte del docente con il dirigente scolastico anche in rapporto alle esigenze di servizio (cfr. C.M. 14.6.1990 n. 160). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. Durante i giorni di assenza e di riposo, i docenti  con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di servizio di insegnamento e non vi sia altro personale docente a disposizione, mediante l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o temporanee.

Di seguito si trascrive la CM n. 160 del 14.6.1990 e si ri un nostro modello di richiesta di permesso per i componenti il seggio elettorale.

C.M. 14 giugno 1990, n. 160.-Personale statale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali o di referendum. Giorni di assenza dal servizio e di riposo compensativo retribuiti. Art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Si trascrive per opportuna conoscenza e norma, la seguente C.M. 8 maggio 1990, prot. n. 50556/10.0.235, (Pres. Cons. Ministri, Dip. Funzione Pubblica - Serv. Studi e Legislazione), relativa all'oggetto:

"Relazione numerosi quesiti rivolti da diverse pubbliche amministrazioni, comunicasi che articolo 11 recente Legge 21 marzo 1990, n. 53 recante misure urgenti atte garantire maggiore efficienza procedimento elettorale habet modificato normativa prevista dal T.U. approvato con art. 19 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 stabilendo che occasione consultazioni elettorali disciplinate da leggi Repubblica aut Regioni, coloro che adempiono funzioni presso uffici elettorali, ivi compresi rappresentanti lista o gruppo candidati, nonché occasione referendum rappresentanti partiti aut gruppi politici et promotori referendum medesimi, habent diritto di assentarsi da lavoro per intero periodo corrispondente at durata relative operazioni.

Disposizione suddetta statuisce altresì che giorni assenza da lavoro sunt considerati, a tutti gli effetti, giorni attività lavorative.

Tenuto conto che funzioni elettorali aut referendarie coinvolgono anche giorno domenicale, ritienesi, ambito competenza, che per dipendenti civili Stato trovi applicazione in fattispecie indicate disciplina riposo compensativo settimanale previsto da art. 35 T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, mentre per dipendenti restanti pubbliche amministrazioni applicansi disposizioni prescritte da relativi ordinamenti intese garantire medesima finalità.

Relativamente dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio.

Amministrazioni in indirizzo sunt invitate conferire massima diffusione at presente circolare".

Durante i giorni di assenza e di riposo di cui sopra, il personale in questione ha titolo alla retribuzione, come se avesse prestato il normale servizio di istituto o presso l'ufficio o istituzione scolastica o educativa di appartenenza.

Si chiarisce, con l'occasione, che durante i suddetti giorni di assenza e di riposo i docenti di ruolo e non di ruolo possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di servizio di insegnamento e non vi sia altro personale a disposizione, mediante l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o temporanee, a seconda che trattisi, rispettivamente, di docenti di scuole secondarie, di licei artistici o di istituti d'arte, ovvero di docenti di scuole materne o elementari.

Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero competente in relazione alla categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.

I Provveditori agli studi, i Sovrintendenti Scolastici di Trento e per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni, compresi i Direttori delle Accademie di Belle Arti, di Danza e di Arte Drammatica e dei Conservatori di musica, per gli adempimenti di competenza.

Al dirigente scolastico………………………….

Oggetto: permessi retribuiti per i componenti il seggio elettorale ins/prof……………………… Il/La sottoscritt.. ins/prof……………………………………………nat.. a……………………… il…………………residente a…………………..via/piazza……………………………...........n… in servizio presso questa scuola per l’insegnamento di……………………………………. COMUNICA

che è stato/a nominato/a ( presidente, scrutatore, rappresentante di lista) alle prossime elezioni (politiche, amministrative, referendum) che si terranno il giorno…………..

CHIEDE, ai sensi della legge 21.3.1990, n. 53 il permesso retribuito per partecipare a tutte le

operazioni relative alle suddette elezioni. Allega alla presente copia della nomina. Si riserva al rientro in sede di presentare l’attestato di partecipazione.

Data……………………            Firma………………………………….

Permesso elettorale per esercitare il diritto di voto. 

La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del  DPR 30.3.1967 n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni, anche  nel caso in cui , pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Al docente può essere riconosciuto ai docenti  con contratto a tempo indeterminato e determinato che dimostrino di aver ottemperato al trasferimento della residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dall’art. 13 del DPR 30.5.1989, nota 6719 dell’1.12.1992 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Distanze da 350 a 700 chilometri. 1 giorno - Distanze oltre i 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia e viceversa. 2 giorni "

 

 

Qualora ricorra la predetta circostanza, al docente va riconosciuto, oltre al permesso per l’esercizio del diritto di voto anche il trattamento di missione entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Il docente che non si trova nella situazione sopra descritta non può beneficiare del permesso elettorale, si ricorda che l’art. 10 della legge 22.1.1966, n. 1  ha da molto tempo soppresso la facoltà di mantenere l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza, la citata legge prevede, nei confronti di chi non abbia chiesto il trasferimento della residenza anagrafica, la cancellazione dalle liste elettorali dal comune di provenienza e la sua iscrizione d’ufficio, nelle liste elettorali del Comune di nuova residenza anagrafica. Giova  ribadire che l’amministrazione scolastica non può imporre al docente l’obbligo di residenza nel comune sede della scuola di servizio, in quanto il trasferimento si configura come facoltà e non obbligo.

Il docente che non può beneficiare del permesso elettorale e che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio, deve avvalersi dei permessi. Quello con contratto a tempo indeterminato ha diritto a 1 o 2 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, quello con contratto a tempo determinato ha diritto a 1 o 2 giorni di permesso non retribuito ai sensi dell’art. 19 comma 7 del CCNL del 29.11.2007, oppure a giorni di ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari: treno, nave, aereo.

Agevolazioni per le spese di viaggio per esercitare il diritto di voto.

Per le agevolazioni per le spese di viaggio occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il docente elettore  potrà firmare un'autocertificazione. Al ritorno dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato. Di seguito si indicano le agevolazioni: treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe; nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).  Per maggiori dettagli rivolgersi  agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

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