giovedì 25 dicembre 2014

L. 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42,
come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011







L. 104/1992 art. 33

(L. 104/1992 art. 33    D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati 
dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)

A CHI SPETTANO 

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti: 

•disabili in situazione di gravità;
•genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
•coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. 
 Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora 
 i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 
 sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
 invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

NON SPETTANO

•ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4); 
•agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4); 
•ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per 
 se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3; 
•ai lavoratori autonomi 
•ai lavoratori parasubordinati 
 

COSA SPETTA

I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
 
 - riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
 - tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
  
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), 
delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o 
affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del coniuge, 
dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con:
     - età inferiore ai tre anni;
     - età compresa tra tre e otto anni;
     - età superiore agli otto anni.
 
 a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione 
    di gravità con età inferiore ai tre anni,     possono fruire, anche quando 
    l’altro genitore non ha diritto (perchéad esempio è casalingo/a,
    lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

1. un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere 
  fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente 
  fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia 
  stato in precedenza utilizzato o esaurito - msg. n. 22578/2007); i 
  giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di 
  congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale 
  non possono superare in totale i tre anni;
2.riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
3.tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in 
  cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri 
  familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.

 I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni 

 di  permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

 Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al 

 disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso 

 mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve 

 intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età 

   compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto

   (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:

1.un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal 
termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore 
richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato 
o esaurito - msg. n. 22578/2007); i giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età 
del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento 
del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni;

  2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore   
     non lavori, sia nel    caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, 
     che possono prestare assistenza.

 I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso

 alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

 Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al

 disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso 

 mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non

 cumulativa nell’arco del mese.

c) I genitori,  anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché 

   il  coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità 

   grave possono usufruire di:

1. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono 
parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, 
fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: 
suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge 
e nonni del coniuge.

I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale

per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario,

nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto

disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto

dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

ESTENSIONE DEL  DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI 
DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE

In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini 
di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora 
i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano 
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).

L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza
naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), 
ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente 
assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria 
o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica 
anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) 
si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione 
di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere 
permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 
del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 - msg 16866/2007) 
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, 
frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo 
mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso 
il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3  (msg 16866/2007).

I REQUISITI

• essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) 
  e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps; 
• la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in 
  situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 
riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
• mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. 
  Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, 
  presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano 
  assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):
 
• interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile 
  in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che 
  lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; 
• ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in 
  stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; 
• ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di 
  gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura 
  il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, 
  ipotesi precedentemente prevista per i soli minori. 
  Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in 
  situazione di disabilità grave, residente in comune situato a 
  distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua 
  residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra 
  documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza 
  dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).

REFERENTE UNICO  

(D.lgs. 119/2011)I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed 
il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono 
essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa 
persona disabile in situazione di gravità.

E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili 
in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di 
fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio 
anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un 
genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il 
congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi 
di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile 
in situazione di gravità.

QUANTO SPETTA

• I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della 
retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 80/95 par. 4); 
• i permessi  fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento 
Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base 
della retribuzione effettivamente corrisposta; 
• quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale 
fino all’8° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% 
della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se 
appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto 
all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni 
convenzionali. 
Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche 
all'assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997)

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità 
aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere 
a riferimento per il calcolo dell'indennità e pertanto già corrisposta 
a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non 
è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica 
natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)

Per i lavoratori, aventi diritto, l’indennità viene anticipata 
dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato 
(OTI),  per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, 
l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps a seguito di domanda dell'interessato.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire 
anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

PART-TIME VERTICALE

(Circ. 133/2000, punto 3.2)

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad 
orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve 
essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore 
o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
 
LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il 
riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori 
sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività 
lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni 
se effettuano la settimana corta.

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese 
in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità 
(LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la 
documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non 
all'Inps – Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 
3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in 
ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007).

CUMULABILITA’ DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e 
i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con 
la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia 
del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per 
un figlio con disabilità grave inferiore a  3 anni e dei permessi orari
(c.d. per allattamento) per altro figlio.

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o 
dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del 
congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo 
parentale e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, 
quarto comma, legge n. 104/1992.

Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire 
dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo 
di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti 
al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso 
mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo 
dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione 
che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi 
di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile 
in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso 
mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi 
alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, 
della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purché il 
medico di sede, in relazione alla gravità  della disabilità valuti che il disabile 
abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore 
(circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di 
permesso di cui al comma 3, art. 33, della medesima legge . Al riguardo, occorre 
precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono 
necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 
6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri 
familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire 
alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008).

Pluralità dei soggetti disabili 

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi 
tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore 
è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge 
o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, 
qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione 
di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012).

RICORSIA

vverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, 
è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale 
Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11).

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave 
(ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla 
presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un 
certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, 
in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità 
(d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve 
essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere 
ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, 
relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte 
del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza 
e coscienza (circ. 32/2006 punto 2).

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione Medica Integrata  
ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione 
anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave 
e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere 
considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda 
alla Commissione Medica Integrata. 

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà 
al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi 
retribuiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo  
(circ. 53/2008, punto 5).

LA DOMANDA

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) 
deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) 
attraverso uno dei seguenti tre canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite 
PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di 
Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato 
all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione 
a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate 
da telefoni cellulari.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla 
fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata 
annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), 
dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, 
entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare 
le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel 
modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).

 
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della 
disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro.

 
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire 
informazioni in merito a:

•l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave; 
•la revisione del giudizio di disabilità grave da parte della Commissione Medica Integrata; 
•le modifiche ai permessi richiesti. 
Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps 
il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

N. B.: Il riconoscimento  della disabilità grave produce effetto dalla 
data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia 
indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)
 
In caso di adozione nazionale/internazionale informazioni relative a:
 
•data ingresso in famiglia;
•data di adozione/affidamento;
•data di ingresso in Italia;
•data del provvedimento;
•tribunale competente;
•numero provvedimento.

fonte: INPS (http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5941)

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