sabato 20 settembre 2014

Festività e Ferie








FERIE - ART. 13 CCNL 2006/2009

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

 

FESTIVITA' - ART. 14 CCNL 2006/2009 

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni 
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza 
del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno 
lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico 
cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra 
il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, 
ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 937. 

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

                                                    ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche 
con ordlnamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta 
ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo 
da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto 
derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente 
compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

                                                    ART. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo 
i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il 
personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse 
alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti 
dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate 
di cui al punto b) del primo comma dell'articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente 
ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità 
personale dei funzionari che l'hanno disposta.
                                                   ART. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa 
concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri 
nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

                                                   ART. 4.

Norma transitoria.
Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo 1, spettanti per il 1977, 
possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 relative al 1977, possono essere fruite, 
entro il primo quadrimestre del 1978.
                                                   ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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