giovedì 25 settembre 2014

Calcolo codice fiscale




Calcolo Codice Fiscale

ARAN - RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI







ARAN

RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI
Comparto Scuola
Personale non dirigente
Gennaio 2013 

martedì 23 settembre 2014

Integrazione, Partecipazione, Comunicazione



Disturbi Specifici di Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

 

Spazio informativo

Alunni con bisogni educativi speciali (Bes) - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Chiarimenti - (Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013)
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Attività di individuazione precoce dei DSA - Firmato dal Ministro della Salute Renato Balduzzi e dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo il decreto per le attività di individuazione precoce dei DSA a scuola. Le Regioni e gli USR dovranno firmare a breve protocolli di intesa per regolamentare modalità e tempi delle rilevazioni
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Alunni con bisogni educativi speciali (Bes) - Indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013)
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Alunni con disabilità. Emanata la direttiva ministeriale recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" - (Direttiva del 27 dicembre 2012)
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"A scuola di dislessia" - On line l'elenco delle scuole selezionate nell'ambito del progetto nazionale realizzato a seguito dell'accordo fra Miur, Aid (Associazione italiana dislessia) e Fondazione Telecom Italia (Nota prot.n. 1190 del 7 marzo 2012)
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Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.M. 12 luglio 2011)
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"A scuola di dislessia" - Bando di concorso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di strategie didattiche e di piani educativi personalizzati per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
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Rimane valida anche per il corrente anno scolastico la diagnosi presentata prima dell'entrata in vigore della L 170/2010
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Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della Legge 170/2010
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NORMATIVA

·         Legge 170/2010

·         Vai alla pagina

·        
DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

·         Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Rilevazioni a.s. 2010-2012

·         Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. Rilevazioni integrative a.s. 2010-2011

·         Modelli Di Piano Didattico Personalizzato
(previsti dal DM 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida)

·         Consensus Conference

·         Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference

·         Raccomandazioni cliniche sui DSA

 

fonte: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita

Linee guida sulla contrattazione nella scuola a.s. 2014/2015 (Scheda FLC CGIL)






La contrattazione integrativa di scuola - Linee guida per il 2014/2015
(FLC CGIL)

Direttiva Ministeriale 11 del 18 settembre 2014 - Sistema nazionale di valutazione triennio 2014-2017







Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione per gli anni 
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

domenica 21 settembre 2014

Corte Costituzionale (15/03/2010) – Sentenza n° 80 del 26/02/2010 – Insegnanti di sostegno







Corte Costituzionale (15/03/2010) – Sentenza n° 80 del 26/02/2010 – Insegnanti di sostegno  

La C.C. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella 
parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

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LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
*********
SENTENZA N. 80 DEL 26/02/2010
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri e A.F. e C.G. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R., con ordinanza del 26 marzo 2009, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 26 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, primo e secondo comma, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, primo e secondo comma, 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito dell'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti di A.F. e C.G., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R, avverso il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con il quale si ordinava all'amministrazione il ripristino dell'assegnazione di un docente di sostegno alla indicata minore, per 25 ore settimanali.
La suddetta fase cautelare trae origine dal ricorso proposto dalle indicate parti private avverso il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato alla ricorrente, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, un docente solo per 12 ore settimanali.
Il citato provvedimento comprometteva, a parere dei ricorrenti, il diritto del disabile ad una effettiva assistenza didattica; diritto tutelato dalla Costituzione e da norme internazionali.
In punto di diritto, il rimettente, dopo aver riportato i motivi posti a fondamento dell'atto di appello avverso l'ordinanza cautelare indicata, osserva che il tema dell'inserimento dei disabili nella scuola
è stato, in un primo momento, risolto dall'ordinamento per mezzo della creazione di scuole speciali e di classi differenziali; orientamento successivamente modificato a favore di una formazione che doveva avvenire in classi comuni nell'ambito della scuola pubblica mediante l'intervento di insegnanti di sostegno.
Tale nuovo indirizzo veniva, poi, ulteriormente rafforzato con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica.
Il giudice a quo riporta le ulteriori norme che hanno confermato i suddetti principi e, in particolare, l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
che assicura l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi.
In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili.
Il rimettente osserva che le disposizioni censurate hanno soppresso il trattamento in deroga previsto dall'art. 40, in tal modo contraddicendo la ratio che aveva caratterizzato l'indirizzo normativo sopra riportato, in ragione del quale ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri.
La conclusione di tale iter argomentativo comporta, a parere del rimettente, che le disposizioni censurate, nel sottoporre ad un'unica disciplina tutti i disabili, non garantiscono a quelli che versano in condizioni di maggiore gravità il diritto alla integrazione scolastica.
Il rimettente ritiene, pertanto, che le norme censurare contrastino con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che ciò sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca in una sostanziale elusione dello stesso.
1.1. - Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo giudizio ed il quadro normativo di riferimento, il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, sostiene quanto segue:
1.1.1 - in primo luogo, il rimettente ritiene che i commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, Cost. In proposito il giudice a quo osserva che la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l'art. 38, commi terzo e quarto, Cost., che sanciscono il diritto dei disabili all'educazione assegnando il correlativo obbligo allo Stato.
Rileva, poi, il giudice a quo che l'equiparazione di tutti i disabili compiuta dal legislatore sulla base delle norme censurate sarebbe anche irragionevole, poiché appresta lo stesso grado di assistenza a
tutti i disabili, indipendentemente dal loro grado di disabilità, ponendo in essere una disparità di trattamento, in quanto proprio la gravità dell'handicap giustificava lo standard più elevato di tutela rispetto a quello minimo garantito per i disabili lievi e ciò al fine di assicurare a tutti lo stesso diritto all'istruzione.
A ciò conseguirebbe l'ulteriore violazione dell'art. 3, comma secondo, Cost., che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo della persona umana.
Altri profili di irragionevolezza delle norme impugnate vengono individuati dal rimettente nel fatto che, da un lato, nel sopprimere il trattamento in deroga previsto per i disabili gravi, dette norme si
pongono, tuttavia, l'obiettivo di rispettare i principi sulla integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge n. 104 del 1992, e, dall'altro, nel contemperare il diritto dei disabili gravi con l'esigenza di bilancio, fanno prevalere quest'ultima.
1.1.2 - I commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 violano, secondo il rimettente, anche gli artt. 4, primo comma, 35 primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 38, terzo comma, Cost.
Se, infatti, gli artt. 4 e 35 Cost. tutelano e garantiscono il diritto al lavoro, l'art. 38 Cost. riconosce il suddetto diritto in capo ai disabili, con la conseguenza che le disposizioni censurate "facendo venir
meno le condizioni minime per la integrazione scolastica" pregiudicano "anche ogni possibilità di […] avviamento professionale in contrasto con i parametri costituzionali suelencati".
1.1.3 - Il giudice a quo ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con l'art. 10 Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo comma e 38, terzo comma, Cost. In particolare, l'art. 10, primo comma, Cost. impone l'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il rimettente, dopo aver premesso che l'ordinamento internazionale apparirebbe "univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica", richiama diversi atti
internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati violati dalle norme impugnate. In particolare, menziona la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948; il Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Parigi il 20 marzo 1952; la Carta sociale europea (riveduta), adottata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice a quo richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004.
1.1.4 - Infine, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate siano lesive degli artt. 34, primo comma e 38, terzo e quarto comma, Cost., in riferimento agli artt. 30, primo e secondo comma e 31, primo comma, Cost., i quali sanciscono i principi "che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore è obbligatoria, che anche i disabili hanno diritto all'educazione e che a questo compito provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato", anche in "funzione suppletiva rispetto alla famiglia".
Le norme censurate, a parere del rimettente, non garantirebbero tali diritti in quanto non assicurerebbero al disabile grave, come nel caso di specie, neppure l'istruzione obbligatoria cui ha diritto ex art. 34 Cost. e, conseguentemente, neppure quella di grado superiore, cui pure ha diritto ex art. 38, terzo comma, Cost., finalizzata al suo inserimento nel mondo del lavoro.
Con la disciplina impugnata risulterebbe essere venuta meno, altresì, la funzione affidata allo Stato per rendere effettivo il diritto all'istruzione ex art. 38, quarto comma, Cost., con conseguente ulteriore lesione del corrispondente compito affidato alla famiglia e, in via surrogatoria allo Stato, previsto dall'art. 30, primo e secondo comma, Cost.
Nella stessa "ottica si muove anche l'art. 31, primo comma, Cost. il quale fa carico allo Stato di agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia (tra cui è ricompressa l'istruzione) ed appare
perciò strutturalmente interconnesso con la concreta attuazione degli obblighi famigliari".
1.2. - In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dagli atti di causa risulta provato lo stato di disabilità grave di cui è affetta la ricorrente (riconoscimento dall'apposita commissione medica, attribuzione per l'anno scolastico 2008/2009 delle 25 ore di sostegno settimanale) e che, stante il tenore letterale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, solo l'eventuale accoglimento della questione di legittimità sollevata potrebbe comportare il rigetto dell'appello cautelare e, conseguentemente, il ripristino delle 25 ore di sostegno settimanali; misura quest'ultima, precisa ancora il rimettente, che "le commissioni mediche e sociopedagogiche hanno ritenuto essere il minimo necessario per rendere effettivo" il diritto della ricorrente all'integrazione scolastica ed alla sua istruzione.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione sollevata dal Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La difesa dello Stato, riportato il testo delle disposizioni censurate, osserva che il nostro Paese ha sempre posto come priorità l'inserimento degli alunni disabili nel mondo scolastico e, successivamente, nella vita lavorativa.
2.1. - Ricostruito il quadro normativo di riferimento, l'Avvocatura ritiene la questione inammissibile per non aver il rimettente motivato in ordine alla rilevanza della stessa.
In particolare, la normativa impugnata, comporta una riforma del sistema di tutela del disabile in grado di garantire a quest'ultimo la fruizione dei diritti costituzionali a lui assegnai. Il comma 413, infatti, pur limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno 2008-2009, "impone che […] venga assicurata la piena integrazione degli alunni disabili richiamando, a tal uopo, gli strumenti e le direttive" già individuati dall'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) "e, pertanto, anche mediante compensazioni tra Province diverse". Il rimettente non indica i motivi per i quali i suddetti strumenti e, in particolare, la citata compensazione (che consente l'adattamento dell'organico vigente alla dislocazione territoriale), non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a quo.
Il giudice a quo avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che l'unica possibile tutela per la ricorrente poteva essere l'applicazione della deroga prevista dall'art. 40 della legge n. 499 del 1997, non tenendo conto che essa "si inseriva […] in un contesto normativo completamente diverso" da quello costituito dalle norme censurate.
2.2. - Nel merito, la difesa erariale ritiene la questione infondata. Osserva l'Avvocatura che il rimettente chiede che sia riconosciuto il diritto ad un numero maggiore di ore di sostegno rispetto a quello individuato dai competenti organi amministrativi. Tale diritto, a suo avviso, "non può essere identificato tout court con il diritto allo studio o alla salute", essendo più assimilabile ad una mera aspettativa verso lo Stato quale erogatore di pubblici servizi.
In sostanza, quindi, con la sollevata questione il rimettente chiede alla Corte l'adozione di una sentenza additiva che comporterebbe da un lato "nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale senza indicare i mezzi per farvi fronte", in violazione dell'art. 81 Cost., e dall'altro, porterebbe la Corte a sostituirsi al legislatore, al quale è demandata l'individuazione delle concrete modalità con le quali realizzare la tutela invocata nel giudizio a quo. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 251 del 2008 con la quale la Corte ha affermato che, in materia di tutela dei disabili, è compito del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare gli strumenti più idonei al fine di attuare la suddetta tutela, non potendo ciò essere richiesto alla Corte stessa.
In conclusione, le norme censurate sarebbero frutto del corretto esercizio della citata discrezionalità del legislatore che, nel bilanciare i diversi interessi coinvolti (quello allo studio del disabile e del
contenimento della spesa pubblica), ha eliminato la possibilità di derogare al numero di ore di sostegno per i disabili più gravi, pur senza far venir meno il loro diritto all'educazione scolastica.
2.2.1 - In particolare, quanto alla presunta violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., la difesa dello Stato ritiene che l'attuale disciplina non pregiudica i diritti del disabile, come sostenuto dal rimettente, in
considerazione della molteplicità degli interventi normativi a favore di tali persone previsti dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 104 del 1992.
Specificamente, è prevista l'istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale (art. 12, comma 9); la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, eccetera (art. 13, comma 2, lett. a); la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici (art. 13, comma 2, lett. b) recte:
comma 1, lett. a); l'obbligo per gli enti locali di garantire l'attività di sostegno con assegnazione di docenti specializzati (art. 13, comma 3); lo svolgimento di attività didattiche con piani educativi
individualizzati (art. 13, comma 5); l'organizzazione dell'attività didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle classi e delle sezioni in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata (art. 14, comma 1, lett. b); la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 14, comma 1, lett. c).
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, tale molteplicità di interventi non può comportare che, laddove è previsto che siano garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 citato), la persona disabile abbia "il diritto a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato", dovendo l'amministrazione provvedere in tal senso tenendo conto anche delle risorse economiche disponibili.
2.2.2 - Con il secondo motivo il rimettente sostiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione all'art. 38, terzo comma, Cost., perché farebbero venir meno le condizioni minime per l'integrazione scolastica, con ripercussioni negative sull'avviamento professionale.
In ragione delle citate norme contenute nella legge n. 104 del 1992, l'Avvocatura ritiene che anche la censura in esame sia infondata.
Non sarebbe stato leso neanche l'inserimento del disabile nel mondo del lavoro, essendo quest'ultimo garantito da apposite norme contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2.2.3 - In relazione alla denunciata violazione dell'art. 10 Cost., l'interveniente rileva che tale disposizione si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario, laddove il giudice a quo si limita a richiamare norme pattizie "senza evidenziare le parti in cui le stesse sarebbero riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale".
L'Avvocatura osserva, inoltre, che le norme internazionali richiamate dal rimettente avrebbero carattere meramente programmatico e lascerebbero agli Stati la discrezionalità nell'individuare le misure con le quali assicurare la fruizione dei suddetti diritti.
2.2.4 - La difesa dello Stato sostiene, infine, che anche le censure relative alla violazione degli artt. 34 e 38 Cost., in relazione agli artt. 30 e 31 Cost. siano infondate, in quanto il legislatore non avrebbe pregiudicato il diritto del disabile all'istruzione obbligatoria di cui all'art. 34 Cost., data la molteplicità degli interventi disposti in tal senso e che la riduzione delle ore di sostegno consentirebbe, comunque, l'integrazione scolastica delle persone disabili.
Non sarebbe leso neanche il diritto del disabile all'inserimento nel mondo del lavoro, previsto dall'art. 38, terzo comma, Cost., e lo Stato non sarebbe venuto meno al suo obbligo di affiancare o sostituire la famiglia nella cura del disabile, come previsto dagli artt. 38, quarto comma, e 30, primo comma, Cost.
Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui, rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni indicato dall'art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente gravi.
Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto, in contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei disabili gravi, ne impedirebbero "il pieno sviluppo, la loro effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese" ed introdurrebbero "un regime discriminatorio illogico e irrazionale" che non terrebbe conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei loro diritti.
Sarebbero, altresì, violati gli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, in relazione all'art. 38, terzo comma, Cost., in quanto da tale violazione deriverebbe l'impossibilità per il disabile grave di conseguire "il livello di istruzione obbligatoria prevista", "quello superiore" e "l'avviamento professionale propedeutico per l'inserimento nel mondo del lavoro".
Le disposizioni statali sopra indicate sono, inoltre, sospettate d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 10, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35 e 38 Cost., in quanto si porrebbero in contrasto con "i principi (recte: norme) di diritto internazionale generalmente riconosciute a favore dei disabili", nonché con il diritto del disabile al pieno sviluppo della sua personalità (art. 2), con il principio di non discriminazione (art. 3), con il diritto all'educazione e all'inserimento nel mondo del lavoro (art. 38).
Infine, le norme censurate sono ritenute di dubbia compatibilità con gli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e 31, primo comma, Cost., in quanto vanificano "per i disabili gravi la possibilità di accedere alla istruzione in tutte le sue forme e funzioni e disconosc[ono] gli obblighi in tal senso costituzionalmente previsti a carico dello Stato anche in funzione suppletiva della famiglia".
2. - In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri sotto il profilo del difetto di rilevanza.
La difesa erariale osserva, infatti, che il comma 413, pur limitando il numero di posti di insegnanti di sostegno, "impone […] che venga assicurato lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni disabili, richiamando gli strumenti e le direttive individuati" dall'art. 1, comma 605, della citata legge n. 296 del 2006 "e, pertanto, anche mediante compensazioni tra Province diverse". Il rimettente, invero, nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, non ha indicato i motivi per i quali i suddetti strumenti e, in particolare, la citata compensazione non sono in grado di dare piena tutela alla ricorrente nel giudizio a quo. In realtà il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento dell'amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche degli strumenti alternativi previsti dalle suddette disposizioni, ivi compreso il citato meccanismo della compensazione delle province.
2.1. - Sempre in via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 38 Cost., nonché degli artt. 34, primo comma, e 38, terzo e quarto comma, Cost., in relazione agli artt. 30, primo e secondo comma, e 31, primo comma, Cost., in quanto non sufficientemente argomentate, risultando così formulate in modo generico ed apodittico (ex plurimis ordinanza n. 344 del 2008).
3. - Nel merito la questione è fondata.        
Preliminarmente va precisato che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.
Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.
4. - Sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione". Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione). Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a "perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. 406 del 1992).
In particolare, l'art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (comma 2). Questa
Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (sentenza n. 215 del 1987).
Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione" (sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).
Sempre nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si trovano in una condizione di gravità, il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all'art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate", introdotto dall'art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata.
E' vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 431 e 251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009).
Si deve tuttavia riaffermare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel "[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000).
Risulta, pertanto, evidente che le norme impugnate hanno inciso proprio sull'indicato "nucleo indefettibile di garanzie" che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore.
La scelta operata da quest'ultimo, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.
Restano assorbiti gli altri profili di censura dedotti dal giudice rimettente. per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA


INPS – Circolare n° 159 del 15/11/2013 – Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 (legge 104)







legge 104 sentenza

INPS – Circolare 159 del 15/11/2013 – Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013

Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

 

Diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità – parenti o affini entro il terzo grado







Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n° 19 
del 26/06/2014 – Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, L. n. 104/92, 
come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – Diritto alla fruizione 
di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con 
handicap in situazione di gravità – parenti o affini entro il terzo grado

Linee guida integrazione alunni stranieri









Linee guida integrazione alunni stranieri

Permesso breve






La Tecnica della Scuola – 19/09/2014 – Le ore di permesso breve vanno recuperate
Lucio Ficara Giovedì, 18 Settembre 2014

Le norme che regolano i permessi brevi sono contenute nell’articolo 16 del CCNL in vigore.

Quando si chiedono al dirigente scolastico, per esigenze personali, permessi  brevi della durata non superiore della metà del proprio orario di servizio è necessario mettere nel conto che le ore devono essere recuperate entro  i due mesi lavorativi successivi.
Le norme contrattuali che regolano l’istituto del permesso breve per i docenti e per il personale, sono scritte nell’art.16 del CCNL scuola 2006-2009. Nel comma 2 del su citato articolo è evidenziato che  i permessi sono fruibili nel limite delle 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale Ata, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Questo significa che se un docente ha 10 ore di part time o 9 ore di spezzone, il monte orario annuo richiedibile per permessi brevi è rispettivamente 10 e 9 ore.
Il comma 3 dell’art.16 prevede che il docente che ha fruito delle ore di permesso, è tenuto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Se il docente si dovesse rifiutare di recuperare queste ore, o se comunque il recupero non dovesse avvenire per cause imputabili allo stesso docente, l’Amministrazione provvede a trattenere dallo stipendio del suddetto insegnante una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Talora è capitato che docenti che avrebbero dovuto recuperare le ore di permesso breve fruito, ad esplicita richiesta di svolgere una prima ora per sostituire un collega assente, non abbiano accettato perché questo avrebbe significato arrivare a scuola un’ora prima.
In questo caso non essendoci nessun legittimo impedimento da parte del docente, il mancato recupero dell’ora di permesso breve è pienamente imputabile all’insegnante. Diventa così legittima da parte dell’Amministrazione la procedura di trattenuta dallo stipendio dell’ora non recuperata.
Se invece un’ora da recuperare, per la fruizione di permesso breve, non viene recuperata perché la docente che avrebbe dovuto farla si ammala e chiede un giorno di malattia, nessuna trattenuta può essere fatta in quello che è configurabile come un legittimo impedimento non imputabile al docente. Sta comunque alla deontologia di ognuno, mettersi a disposizione della scuola, anzichè fare finta di niente, per recuperare tutte le ore di permesso breve fruite.

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

sabato 20 settembre 2014

Legge n° 104 del 5 febbraio 1992







legge 104
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 

  Legge-quadro   per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
  delle persone handicappate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1.

                              Finalita'

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i  diritti  di

liberta'  e  di autonomia della persona handicappata e ne promuove la

piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro  e  nella

societa';

b)  previene  e  rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo

sviluppo  della  persona  umana,  il  raggiungimento  della   massima

autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata

alla vita della collettivita', nonche' la realizzazione  dei  diritti

civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da

minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le

prestazioni  per  la  prevenzione,  la cura e la riabilitazione delle

minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica  della  persona

handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di

esclusione sociale della persona handicappata.

                               Art. 2.

                          Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia  di

diritti,    integrazione   sociale   e   assistenza   della   persona

handicappata.  Essa  costituisce  inoltre  riforma  economico-sociale

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per

il   Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  legge  costituzionale  26

febbraio 1948, n. 5.

                               Art. 3.

                       Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  e'  causa  di

difficolta'   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione

lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o

di emarginazione.

2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in

suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della

minorazione,  alla  capacita'  complessiva individuale residua e alla

efficacia delle terapie riabilitative.

3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto

l'autonomia   personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da  rendere

necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e

globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la

situazione   assume   connotazione   di   gravita'.   Le   situazioni

riconosciute  di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli

interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi,

residenti,   domiciliati  o  aventi  stabile  dimora  nel  territorio

nazionale. Le relative prestazioni sono  corrisposte  nei  limiti  ed

alle  condizioni  previste  dalla  vigente  legislazione o da accordi

internazionali.

                               Art. 4. 

                     Accertamento dell'handicap 

 

  1. Gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle  difficolta',

alla  necessita'  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla

capacita' complessiva individuale residua,  di  cui  all'articolo  3,

sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni

mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,

che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei  casi

da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. (2) (16)

((19)) 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che

"Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4  della  legge  5

febbraio 1992, n. 104, non si pronunci  entro  novanta  giorni  dalla

presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via

provvisoria, ai soli fini  previsti  dall'articolo  33  della  stessa

legge, da  un  medico  specialista  nella  patologia  denunciata,  in

servizio  presso  l'unita'  sanitaria  locale  da  cui  e'  assistito

l'interessato". 

  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione

medica di cui all'articolo 4 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,

deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria  competenza

di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di

presentazione della domanda". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (16) 

  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.

15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le

commissioni mediche di cui all'articolo  4  della  legge  5  febbraio

1992, n. 104, nei  casi  di  valutazione  della  diagnosi  funzionale

costitutiva del diritto  all'assegnazione  del  docente  di  sostegno

all'alunno  disabile,  sono  integrate   obbligatoriamente   con   un

rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (19) 

  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno  2014,

n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014,  n.  114

ha disposto: 

  - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui

all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non  si  pronunci

entro quarantacinque giorni dalla presentazione  della  domanda,  gli

accertamenti sono  effettuati,  in  via  provvisoria,  ai  soli  fini

previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e

dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un

medico  specialista  nella  patologia  denunciata  ovvero  da  medici

specialisti nelle patologie denunciate, in servizio  presso  l'unita'

sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; 

  - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La  commissione  medica  di  cui

all'articolo  4  della  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   deve

pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di  propria  competenza  di

cui al medesimo articolo  4,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

presentazione della domanda. ". 

                               Art. 5.

            Principi generali per i diritti della persona

                            handicappata

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia

e  la  realizzazione  dell'integrazione   sociale   sono   perseguite

attraverso i seguenti obiettivi:

a)   svilluppare   la   ricerca   scientifica,  genetica,  biomedica,

psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche  mediante  programmi

finalizzati  concordati  con  istituzioni  pubbliche  e  private,  in

particolare con le sedi universitarie,  con  il  Consiglio  nazionale

delle  ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando

la persona handicappata e la sua  famiglia,  se  coinvolti,  soggetti

partecipi e consapevoli della ricerca;

b)  assicurare  la  prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e

precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c)  garantire  l'intervento  tempestivo  dei  servizi  terapeutici  e

riabilitativi,  che  assicuri il recupero consentito dalle conoscenze

scientifiche   e   dalle   tecniche   attualmente   disponibili,   il

mantenimento  della  persona  handicappata  nell'ambiente familiare e

sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d)   assicurare   alla   famiglia    della    persona    handicappata

un'informazione  di  carattere  sanitario e sociale per facilitare la

comprensione dell'evento, anche in  relazione  alle  possibilita'  di

recupero e di integrazione della persona handicappata nella societa';

e)  assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-

sanitari la collaborazione della famiglia, della  comunita'  e  della

persona handicappata, attivandone le potenziali capacita';

f)  assicurare  la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi

di maturazione e di sviluppo del bambino e del  soggetto  minore  per

evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o

per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g)   attuare  il  decentramento  territoriale  dei  servizi  e  degli

interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero  della

persona  handicappata,  assicurando il coordinamento e l'integrazione

con gli altri  servizi  territoriali  sulla  base  degli  accordi  di

programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h)  garantire  alla  persona  handicappata  e  alla famiglia adeguato

sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale  o

familiare,   strumenti   e  sussidi  tecnici,  prevedendo,  nei  casi

strettamente necessari e per il  periodo  indispensabile,  interventi

economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

presente articolo;

i)  promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,

iniziative permanenti  di  informazione  e  di  partecipazione  della

popolazione,  per  la  prevenzione  e  per la cura degli handicap, la

riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti piu'  idonei

anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m)  promuovere  il  superamento  di  ogni forma di emarginazione e di

esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi  previsti

dalla presente legge.

                               Art. 6.

                   Prevenzione e diagnosi precoce

1. Gli interventi per  la  prevenzione  e  la  diagnosi  prenatale  e

precoce  delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione

sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre  1978,

n. 833, e successive modificazioni.

2.  Le  regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di

cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre  1978,

n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge:

a)  l'informazione  e  l'educazione sanitaria della popolazione sulle

cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonche' sulla prevenzione in

fase preconcezionale, durante la gravidanza,  il  parto,  il  periodo

neonatale  e  nelle  varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi

che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei

bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione,  negli  ambienti  di  vita  e  di

lavoro,  dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni

congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e  la  diagnosi  prenatale  e

precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie  genetiche che possono

essere  causa   di   handicap   fisici,   psichici,   sensoriali   di

neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la

terapia  di  eventuali  patologie  complicanti  la  gravidanza  e  la

prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le  nascite  a

rischio;

g)  nel  periodo  neonatale,  gli  accertamenti  utili  alla diagnosi

precoce delle malformazioni e  l'obbligatorieta'  del  controllo  per

l'individuazione  ed  il  tempestivo  trattamento  dell'ipotiroidismo

congenito,  della  fenilchetonuria  e  della  fibrosi   cistica.   Le

modalita'  dei  controlli e della loro applicazione sono disciplinate

con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi  dell'articolo

5,  primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti

possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di  errori

congeniti  del  metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta

la popolazione neonatale;

h) un'attivita' di prevenzione permanente che tuteli  i  bambini  fin

dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli

asili  nido,  delle  scuole  materne  e  dell'obbligo,  per accertare

l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di  cause  invalidanti  e

con  controlli  sul  bambino  entro  l'ottavo  giorno,  al trentesimo

giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni  due  anni  dal

compimento  del  primo  anno  di  vita.  E'  istituito  a tal fine un

libretto  sanitario  personale,  con  le   caratteristiche   di   cui

all'articolo  27  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono

riportati i risultati dei suddetti controlli ed  ogni  altra  notizia

sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i)  gli  interventi  informativi,  educativi,  di partecipazione e di

controllo per eliminare  la  nocivita'  ambientale  e  prevenire  gli

infortuni  in  ogni  ambiente  di  vita  e di lavoro, con particolare

riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma

di  handicap,  con  particolare  riguardo alla vaccinazione contro la

rosolia.

                               Art. 7.

                        Cura e riabilitazione

1.  La  cura  e  la  riabilitazione  della  persona  handicappata  si

realizzano  con  programmi  che  prevedano  prestazioni  sanitarie  e

sociali integrate tra loro,  che  valorizzino  le  abilita'  di  ogni

persona  handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di

handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo  fine  il

Servizio   sanitario   nazionale,  tramite  le  strutture  proprie  o

convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la  cura  e  la  riabilitazione  precoce  della

persona  handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi

e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed

educativi a carattere diurno o residenziale di  cui  all'articolo  8,

comma 1, lettera l);

b)  la  fornitura  e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,

protesi  e  sussidi  tecnici  necessari  per  il  trattamento   delle

menomazioni.

2.  Le  regioni  assicurano  la  completa e corretta informazione sui

servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

                               Art. 8.

                 Inserimento ed integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona  handicappata

si realizzano mediante:

a)  interventi  di  carattere  socio-psicopedagogico,  di  assistenza

sociale e sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto  domestico  e  di  tipo

economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona

handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea

o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e

privati  e  ad  eliminare  o   superare   le   barriere   fisiche   e

architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione  e

il  diritto  allo  studio della persona handicappata, con particolare

riferimento alle dotazioni didattiche e  tecniche,  ai  programmi,  a

linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla

disponibilita' di personale appositamente qualificato, docente e  non

docente;

e)  adeguamento  delle  attrezzature  e  del  personale  dei  servizi

educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,

in forma individuale o associata, e la tutela  del  posto  di  lavoro

anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto

pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i)  organizzazione  e sostegno di comunita'-alloggio, case-famiglia e

analoghi  servizi  residenziali  inseriti  nei  centri  abitati   per

favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona

handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea  sistemazione

familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l)   istituzione  o  adattamento  di  centri  socio-riabilitativi  ed

educativi diurni, a valenza educativa, che  perseguano  lo  scopo  di

rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o

permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo

scolastico,  e le cui verificate potenzialita' residue non consentano

idonee forme di integrazione  lavorativa.  Gli  standard  dei  centri

socio-riabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della sanita', di

concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sentita   la

Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di  attivita'  extrascolastiche  per  integrare  ed

estendere  l'attivita'  educativa  in  continuita' ed in coerenza con

l'azione della scuola.

                               Art. 9.

                     Servizio di aiuto personale

1. Il servizio di aiuto personale, che  puo'  essere  isitituito  dai

comuni  o  dalle  unita'  sanitarie  locali  nei limiti delle proprie

ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in  temporanea

o   permanente   grave   limitazione   dell'autonomia  personale  non

superabile attraverso la fornitura di sussidi  tecnici,  informatici,

protesi   o   altre   forme   di   sostegno   rivolte   a  facilitare

l'autosufficienza e le possibilita'  di  integrazione  dei  cittadini

stessi,  e  comprende  il servizio di interpretariato per i cittadini

non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri  servizi

sanitari  e  socio-assistenziali  esistenti  sul  territorio  e  puo'

avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'obiezione  di

coscienza   ai   sensi  della  normativa  vigente,  che  ne  facciano

richiesta;

b)  cittadini  di  eta'  superiore  ai  diciotto  anni  che  facciano

richiesta di prestare attivita' volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3.  Il  personale  indicato  alle lettere a), b), c) del comma 2 deve

avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del  comma  2  si  estende  la

disciplina  dettata  dall'articolo  2, comma 2, della legge 11 agosto

1991, n. 266.

                              Art. 10. 

Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravita' 

  1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le  loro

unioni,  le  comunita'  montane  e  le   unita'   sanitarie   locali,

nell'ambito delle competenze  in  materia  di  servizi  sociali  loro

attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare  con

le proprie ordinarie risorse di  bilancio,  assicurando  comunque  il

diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo  le  modalita'

stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle  priorita'  degli

interventi di cui  alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  comunita'

alloggio e centri socio-riabilitativi per  persone  con  handicap  in

situazione di gravita'. 

 ((1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono  organizzare  servizi  e

prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale  dei  soggetti  di

cui al presente articolo per i  quali  venga  meno  il  sostegno  del

nucleo familiare)). 

  2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di  cui  alla

lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate  d'intesa  con

il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo

15 e con gli organi collegiali della scuola. 

  3. Gli enti  di  cui  al  comma  1  possono  contribuire,  mediante

appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla  congruita'

dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e

al sostegno di comunita'-alloggio e  centri  socio-riabilitativi  per

persone handicappate in situazione di  gravita',  promossi  da  enti,

associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e

beneficienza  (IPAB),  societa'  cooperative  e   organizzazioni   di

volontariato iscritte negli albi regionali. 

  4. Gli interventi di cui al comma  1  e  3  del  presente  articolo

possono essere  realizzati  anche  mediante  le  convenzioni  di  cui

all'articolo 38. 

  5.  Per  la  collocazione  topografica,   l'organizzazione   e   il

funzionamento, le comunita'-alloggio e i  centri  socio-riabilitativi

devono essere idonei a perseguire una  costante  socializzazione  dei

soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette  a  coinvolgere  i

servizi pubblici e il volontariato. 

  6. L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da  soggetti

pubblici o privati concernenti immobili da destinare  alle  comunita'

alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e  3,  con

vincolo  di  destinazione   almeno   ventennale   all'uso   effettivo

dell'immobile  per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge,   ove

localizzati in aree vincolate o  a  diversa  specifica  destinazione,

fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,  e

successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,

costituisce variante del piano regolatore.  Il  venir  meno  dell'uso

effettivo per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima  del

ventesimo anno comporta il ripristino della  originaria  destinazione

urbanistica dell'area. 

                              Art. 11.

                    Soggiorno all'estero per cure

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo  7

del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel  centro

di  altissima  specializzazione  estero  non sia previsto il ricovero

ospedaliero per tutta la  durata  degli  interventi  autorizzati,  il

soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore  in alberghi o

strutture collegate con il centro e' equiparato a tutti  gli  effetti

alla  degenza  ospedaliera  ed  e' rimborsabile nella misura prevista

dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero dela  sanita'  di  cui

all'articolo  8  del  decreto  del  Ministro della sanita' 3 novembre

1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  22  novembre

1989,  esprime  il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli

interventi autorizzati dalle regioni sulla base  di  criteri  fissati

con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo

5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  con  il  quale

sono  disciplinate anche le modalita' della corresponsione di acconti

alle famiglie.

                              Art. 12. 

               Diritto all'educazione e all'istruzione 

  1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento

negli asili nido. 

  2. E' garantito il diritto all'educazione  e  all'istruzione  della

persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna,  nelle  classi

comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  e  nelle

istituzioni universitarie. 

  3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle

potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

  4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere  impedito

da difficolta' di apprendimento ne' di  altre  difficolta'  derivanti

dalle disabilita' connesse all'handicap. 

  5. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed

all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi

funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della

formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui

definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei

genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unita'

sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante

specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  dell'insegnante

operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal

Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le

caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno

e pone in rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti

alla situazione di handicap e le possibilita'  di  recupero,  sia  le

capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e

progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte

culturali della persona handicappata. ((2)) 

  6.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale

seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle  unita'  sanitarie

locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli

effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente

scolastico. 

  7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 5  e

6 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con  apposito  atto  di

indirizzo e coordinamento emanato ai  sensi  dell'articolo  5,  primo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

  8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della

scuola materna, della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  e

durante il corso di istruzione secondaria superiore. 

  9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,

temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la

scuola,  sono  comunque   garantire   l'educazione   e   l'istruzione

scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le

unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,

pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del

lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i

minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della

scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori

ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di

handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza

della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta

giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata

dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'

svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'

equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i

minori sono iscritti. 

  10. Negli ospedali, nelle cliniche e  nelle  divisioni  pediatriche

gli obiettivi di cui al presente articolo possono  essere  perseguiti

anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica

formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso

i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida

di personale esperto. 

 

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AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma  1)  che

"L'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  va

interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come  persona

handicappata,  necessaria  per  assicurare  l'esercizio  del  diritto

all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di  cui

agli  articoli  12  e  13  della   medesima   legge,   non   consiste

nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma  e'

effettuata secondo i  criteri  stabiliti  nell'atto  di  indirizzo  e

coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12". 

                              Art. 13. 

                       Integrazione scolastica 

  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle

sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e  grado  e

nelle universita' si realizza, fermo restando quanto  previsto  dalle

leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e  successive

modificazioni, anche attraverso: 

    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli

sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e  con

altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A

tale scopo gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'

sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  stipulano

gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8  giugno

1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,

d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita',  sono

fissati agli indirizzi per la stipula  degli  accordi  di  programma.

Tali accordi di  programma  sono  finalizzati  alla  predisposizione,

attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,  riabilitativi

e  di  socializzazione   individualizzati,   nonche'   a   forme   di

integrazione  tra  attivita'  scolastiche  e  attivita'   integrative

extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'  previsti  i  requisiti

che devono essere posseduti dagli enti pubblici  e  privati  ai  fini

della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate; 

    b) la dotazione alle scuole e alle  universita'  di  attrezzature

tecniche e di sussidi didattici nonche'  di  ogni  forma  di  ausilio

tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e  presidi

funzionali all'effettivo esercizio del  diritto  allo  studio,  anche

mediante convenzioni con centri  specializzati,  aventi  funzione  di

consulenza pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di  specifico

materiale didattico; 

    c) la programmazione  da  parte  dell'universita'  di  interventi

adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarita' del piano

di stu- dio individuale; 

    d) l'attribuzione, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e

della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare  entro  tre  mesi

dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  di  incarichi

professionali  ad  interpreti  da  destinare  alle  universita',  per

facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. 

    e) la sperimentazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle  classi

frequentate da alunni con handicap. 

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le  unita'

sanitarie   locali   possono   altresi'    prevedere    l'adeguamento

dell'organizzazione  e  del  funzionamento  degli  asili  nido   alle

esigenze dei bambini con handicap, al fine di  avviarne  precocemente

il   recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonche'

l'assegnazione di personale docente specializzato e di  operatori  ed

assistenti specializzati. 

  3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo  restando,  ai  sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e

successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire

l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli

alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di

sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 

  4. I posti di sostegno per la scuola secondaria  di  secondo  grado

sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in  servizio

alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  in  modo  da

assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto  per  gli  altri

gradi di istruzione e comunque entro i  limiti  delle  disponibilita'

finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma  6,  lettera

h). 

  5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  garantite

attivita' didattiche di sostegno, con  priorita'  per  le  iniziative

sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di

sostegno specializzati ((...)). ((18)) 

  6. Gli insegnanti di  sostegno  assumono  la  contitolarita'  delle

sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   partecipano   alla

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica

delle attivita'  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei

consigli di classe e dei collegi dei docenti. 

  6-bis. Agli studenti  handicappati  iscritti  all'universita'  sono

garantiti sussidi tecnici e  didattici  specifici,  realizzati  anche

attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche'

il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,  istituiti

dalle universita' nei limiti del proprio  bilancio  e  delle  risorse

destinate alla copertura  degli  oneri  di  cui  al  presente  comma,

nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. 

 

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AGGIORNAMENTO (18) 

  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art.  15,  comma

3-bis) che  "Le  suddette  aree  disciplinari  continuano  ad  essere

utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e  successive

modificazioni, e per i docenti inseriti negli  elenchi  tratti  dalle

graduatorie   di   merito   delle   procedure   concorsuali   bandite

antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto". 

                              Art. 14.

              Modalita' di attuazione dell'integrazione

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla  formazione  e

all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di

conoscenze in  materia  di  integrazione  scolastica  degli  studenti

handicappati,  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalita'

di coordinamento con il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca

scientifica  e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio

1989,  n.  168.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione   provvede

altresi':

a)   all'attivazione   di   forme   sistematiche   di   orientamento,

particolarmente qualificate per la persona handicappata,  con  inizio

almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il

criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle

classi,  anche  aperte,  in  relazione alla programamzione scolastica

individualizzata;

c) a garantire la  continuita'  educativa  fra  i  diversi  gradi  di

scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti

del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo

dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli

ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola

dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di  eta';

nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei

docenti, sentiti gli  specialisti  di  cui  all'articolo  4,  secondo

comma,  lettera  l),  del  decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 416,  su  proposta  del  consiglio  di  classe  o  di

interclasse,  puo'  essere  consentita una terza ripetenza in singole

classi.

2. I  piani  di  studio  delle  scuole  di  specializzazione  di  cui

all'articolo  4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  per  il

conseguimento del diploma abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole

secondarie,   comprendono,   nei   limiti   degli  stanziamenti  gia'

preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione  dei

suddetti   piani   di   studio,   discipline  facoltative,  attinenti

all'integrazione degli  alunni  handicappati,  determinate  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel di-

ploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4

deve  essere  specificato  se  l'insegnante  ha  sostenuto  gli esami

relativi all'attivita' didattica di sostegno per le discipline cui il

diploma stesso si riferisce, nel qual  caso  la  specializzazione  ha

valore abilitante anche per l'attivita' didattica di sostegno.

3.  La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, della citata legge n. 341 del  1990  comprende,  nei  limiti

degli stanziamenti gia' preordinati in base alla legislazione vigente

per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti

facoltativi  attinenti  all'integrazione  scolastica   degli   alunni

handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole

materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma  2,  della  citata

legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi

per  l'attivita'  didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti

gli esami relativi, individuati come obbligatori per la  preparazione

all'attivita'   didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella

suddetta  definita  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima

legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani  di

studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi

di  laurea  di  cui  al comma 3 puo' essere impartito anche da enti o

istituti specializzati all'uopo convenzionati con le universita',  le

quali  disciplinano  le  modalita'  di  espletamento  degli esami e i

relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di  specializzazione

devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di

specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.

341 del  1990,  relativamente  alla  scuola  di  specializzazione  si

applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  e  successive  modificazioni,  al

decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e

all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei

prescritti   titoli  di  specializzazione  e'  consentita  unicamente

qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera

a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni

per  il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli

enti  locali,  impegnati   in   piani   educativi   e   di   recupero

individualizzati.

                              Art. 15.

                          Gruppi di lavoro

                    per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un  gruppo

di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore

agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo

14,  decimo  comma,  della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive

modificazioni, due esperti designati dagli enti locali,  due  esperti

delle   unita'   sanitarie   locali,   tre  esperti  designati  dalle

associazioni delle persone handicappate maggiormente  rappresentative

a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base

dei  criteri  indicati  dal  Ministro della pubblica istruzione entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.

Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2.  Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di

primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio  e  di  lavoro

composti  da  insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti

con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di

integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e

proposta  al  provveditore  agli  studi,  di  consulenza alle singole

scuole, di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie

locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi

di  programma  di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e

l'attuazione  dei  piani  educativi  individualizzati,  nonche'   per

qualsiasi  altra  attivita' inerente all'integrazione degli alunni in

difficolta' di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro  predispongono  annualmente  una  relazione  da

inviare  al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della

giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo' avvalersi

della relazione ai fini della  verifica  dello  stato  di  attuazione

degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

                              Art. 16. 

             Valutazione del rendimento e prove d'esame 

  1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli

insegnanti   e'   indicato,   sulla   base   del   piano    educativo

individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati   adottati

particolari criteri  didattici,  quali  attivita'  integrative  e  di

sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei

contenuti programmatici di alcune discipline. 

  2. Nella scuola dell'obbligo sono  predisposte,  sulla  base  degli

elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame  corrispondenti

agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il   progresso

dell'allievo in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai  livelli  di

apprendimento iniziali. 

  3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,  per  gli

alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e  tempi  piu'

lunghi per l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche  e  la

presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 

  4. Gli alunni handicappati sostengono  le  prove  finalizzate  alla

valutazione del rendimento scolastico o  allo  svolgimento  di  esami

anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 

  ((5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3  e  4  in

favore degli studenti handicappati e' consentito per  il  superamento

degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e

con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13,  comma

6-bis. E' consentito, altresi',  sia  l'impiego  di  specifici  mezzi

tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la  possibilita'

di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio  di  tutorato

specializzato)). 

  ((5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono  un

docente  delegato  dal  rettore  con   funzioni   di   coordinamento,

monitoraggio  e  supporto  di   tutte   le   iniziative   concernenti

l'integrazione nell'ambito dell'ateneo)). 

                              Art. 17.

                      Formazione professionale

1. Le regioni, in attuazione di quanto  previsto  dagli  articoli  3,

primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h),

della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento  della

persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale

dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi

handicappati che non siano  in  grado  di  avvalersi  dei  metodi  di

apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante

attivita'   specifica  nell'ambito  delle  attivita'  del  centro  di

formazione professionale tenendo conto dell'orientamento  emerso  dai

piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter

scolastico.  A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e   le

attrezzature necessarie.

2.  I  corsi  di formazione professionale tengono conto delle diverse

capacita' ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,

e' inserita in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in  corsi

prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le

persone  handicappate  non in grado di frequentare i corsi normali. I

corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,  quando

vi  siano  svolti  programmi  di  ergoterapia e programmi finalizzati

all'addestramento professionale,  ovvero  possono  essere  realizzati

dagli  enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,

nonche' da organizzazioni di volontariato e da  enti  autorizzati  da

leggi  vigenti.  Le  regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni

di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di

attuazione per  le  attivita'  di  formazione  professionale  di  cui

all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4.  Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 e'

rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della  graduatoria

per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economico-produttivo

territoriale.

5.  Fermo  restando  quanto  previsto   in   favore   delle   persone

handicappate  dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo

comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  e'

destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in

forme  sperimentali,  quali  tirocini,   contratti   di   formazione,

iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla

base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza  sociale  entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge.

                              Art. 18.

                       Integrazione lavorativa

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della

presente  legge,  disciplinano  l'istituzione  e  la tenuta dell'albo

regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di

servizi,  e  dei  centri   di   lavoro   guidato,   associazioni   ed

organizzazioni  di  volontariato  che  svolgono  attivita'  idonee  a

favorire  l'inserimento  e  l'integrazione  lavorativa   di   persone

handicappate.

2.  Requisiti  per  l'iscrizione  all'albo di cui al comma 1, oltre a

quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalita' giuridica  di  diritto  pubblico  o  privato  o

natura  di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo

II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di  prestazioni,  di  qualificazione  del

personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento

biennale dell'albo di cui al comma 1.

4.  I  rapporti  dei  comuni,  dei consorzi tra comuni e tra comuni e

province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con

gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi

allo schema tipo approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e

con  il  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e'  condizione  necessaria

per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a)  a  disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate

per recarsi al posto di lavoro e per  l'avvio  e  lo  svolgimento  di

attivita' lavorative autonome;

b)  a  disciplinare  gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai

datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto  di  lavoro

per l'assunzione delle persone handicappate.

                              Art. 19.

                       Soggetti aventi diritto

                    al collocamento obbligatorio

1. In attesa  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  del

collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile

1968,   n.   482,   e  successive  modificazioni,  devono  intendersi

applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione  psichica,

i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in

mansioni   compatibili.   Ai   fini  dell'avviamento  al  lavoro,  la

valutazione della persona handicappata tiene  conto  della  capacita'

lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione

fisica  o  psichica.  La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle

commissioni  di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai

sensi dello stesso  articolo  da  uno  specialista  nelle  discipline

neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

                              Art. 20. 

Prove  d'esame  nei  concorsi  pubblici  e  per  l'abilitazione  alle

                             professioni 

1. La persona handicappata sostiene le  prove  d'esame  nei  concorsi

pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili

necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione

allo specifico handicap. 

2. Nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  all'esame  per

l'abilitazione alle  professioni  il  candidato  specifica  l'ausilio

necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale

necessita' di tempi aggiuntivi. 

((2-bis. La persona handicappata  affetta  da  invalidita'  uguale  o

superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva

eventualmente prevista.)) 

                              Art. 21.

                Precedenza nell'assegnazione di sede

1. La persona handicappata con un grado di invalidita'  superiore  ai

due  terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e

terza della tabella A annessa alla legge  10  agosto  1950,  n.  648,

assunta  presso  gli  enti  pubblici come vincitrice di concorso o ad

altro  titolo,  ha  diritto  di  scelta  prioritaria  tra   le   sedi

disponibili.

2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 hanno la precedenza in sede di

trasferimento a domanda.

                              Art. 22.

              Accertamenti ai fini del lavoro pubblico

                              e privato

1. Ai fini dell'assunzione  al  lavoro  pubblico  e  privato  non  e'

richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

                              Art. 23. 

Rimozione  di  ostacoli  per  l'esercizio  di   attivita'   sportive,

                       turistiche e ricreative 

  1. L'attivita' e la pratica delle discipline sportive sono favorite

senza limitazione alcuna.  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio

decreto da emanare entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge,  definisce  i  protocolli  per  la  concessione

dell'idoneita'  alla  pratica  sportiva   agonistica   alle   persone

handicappate. 

  2. Le regioni e i comuni, i  consorzi  di  comuni  ed  il  Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano,  in  conformita'  alle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere

architettoniche, ciascuno per gli  impianti  di  propria  competenza,

l'accessibilita' e la fruibilita'  delle  strutture  sportive  e  dei

connessi servizi da parte delle persone handicappate. 

  3. Le concessioni demaniali per gli impianti di  balneazione  ed  i

loro rinnovi sono subordinati alla visitabilita'  degli  impianti  ai

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva

possibilita' di accesso al mare delle persone handicappate. ((5)) 

  4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi  sono  subordinati

alla visitabilita' degli impianti ai sensi  del  citato  decreto  del

Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

  5. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo  5,

primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri  pubblici

esercizi, discrimina persone handicappate e' punito con  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione  a  lire

dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi. 

    

-----------------

 

    

AGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che

"Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  3,  della  legge  5

febbraio 1992, n. 104, si  applicano  a  decorrere  dal  31  dicembre

1995". 

                              Art. 24.

              Eliminazione o superamento delle barriere

                           architettoniche

1. Tutte le opere edilizie riguardanti  edifici  pubblici  e  privati

aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'

e la visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e succes-

sive modificazioni, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di

cui  alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27

aprile  1978,  n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive

modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei  lavori  pubblici

14 giugno 1989, n. 236.

2.  Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai

vincoli di cui alle leggi 1o  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive

modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,

nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi speciali aventi le medesime

finalita', qualora le autorizzazioni previste dagli articoli  4  e  5

della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il

mancato  rilascio  del nulla osta da parte delle autorita' competenti

alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia

di accessibilita' e di  superamento  delle  barriere  architettoniche

puo'   essere  realizzata  con  opere  provvisionali,  come  definite

dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio

1956, n. 164, nei limiti della compatibilita' suggerita  dai  vincoli

stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori

riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,

rese  ai  sensi  degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive  modicazioni,  sono

allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di

conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e  di

superamento  delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma

2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o  autorizzazione  edilizia  per  le

opere   di  cui  al  comma  1  e'  subordinato  alla  verifica  della

conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal  tecnico

incaricato  dal  comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di

agibilita' e di abitabilita' per le opere di cui  al  comma  1,  deve

accertare  che  le  opere  siano  state realizzate nel rispetto delle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere

architettoniche.   A   tal   fine  puo'  richiedere  al  proprietario

dell'immobile o all'intestatario della concessione una  dichiarazione

resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi  restando  il  divieto di

finanziamento di cui  all'articolo  32,  comma  20,  della  legge  28

febbraio   1986,   n.   41,   e  l'obbligo  della  dichiarazione  del

progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente  in

materia   di   eliminazione  delle  barriere  architettoniche  spetta

all'Amministrazione competente, che da' atto in sede di  approvazione

del progetto.

6.  La  richiesta  di  modifica  di  destinazione d'uso di edifici in

luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico   e'   accompagnata   dalla

dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di

agibilita' e di abitabilita' e' condizionato  alla  verifica  tecnica

della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7.  Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti

al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in  materia  di

accessibilita'  e  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche,

nelle  quali  le  difformita'  siano  tali  da  rendere   impossibile

l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone handicappate, sono

dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore  dei

lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o

l'abitabilita'   ed   il   collaudatore,   ciascuno  per  la  propria

competenza, sono direttamente  responsabili.  Essi  sono  puniti  con

l'ammenda  da  lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione

dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso  da  uno  a

sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo

3  della  legge  5  agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di

finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n.

41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione  di

opere  di  urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata

per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti

di edilizia residenziale pubblica  realizzati  prima  della  data  di

entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41

del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita'

degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e

alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione  di

semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica

installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone

handicappate.

10.  Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa

depositi e prestiti concede agli enti locali per  la  contrazione  di

mutui  con  finalita' di investimento, una quota almeno pari al 2 per

cento  e'  destinata  ai  prestiti  finalizzati  ad   interventi   di

ristrutturazione  e  recupero  in  attuazione  delle  norme di cui al

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27

aprile 1978, n. 384.

11.  I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni

di  cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del   1971,

all'articolo  2  del  citato  regolamento  approvato  con decreto del

Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n.  13

del  1989,  e  successive  modificazioni,  e  al  citato  decreto del

Ministro  dei  lavori  pubblici  14  giugno  1989,  n.   236,   entro

centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge.  Scaduto  tale  termine,  le  norme  dei  regolamenti  edilizi

comunali  contrastanti  con  le  disposizioni  del  presente articolo

perdono efficacia.

                              Art. 25.

                      Accesso alla informazione

                        e alla comunicazione

1. Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  contribuisce

alla  realizzazione  di progetti elaborati dalle concessionarie per i

servizi radiotelevisivi  e  telefonici  volti  a  favorire  l'accesso

all'informazione  radiotelevisiva  e  alla  telefonia  anche mediante

installazione di decodificatori e di  apparecchiature  complementari,

nonche' mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2.  All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni

per la concessione  di  servizi  radiotelevisivi  o  telefonici  sono

previste  iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone

con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e  di

svago e la diffusione di decodificatori.

                              Art. 26.

                  Mobilita' e trasporti collettivi

1. Le regioni  disciplinano  le  modalita'  con  le  quali  i  comuni

dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la

possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle

stesse  condizioni  degli  altri  cittadini, dei servizi di trasporto

collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie  ordinarie  risorse

di  bilancio,  modalita'  di  trasporto  individuali  per  le persone

handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

legge,  le  regioni  elaborano,  nell'ambito  dei  piani regionali di

trasporto e dei piani di  adeguamento  delle  infrastrutture  urbane,

piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  da  attuare anche

mediante  la  conclusione  di   accordi   di   programma   ai   sensi

dell'articolo  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani

prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi  di

trasporto  collettivo.  Fino  alla  completa attuazione dei piani, le

regioni e gli enti locali assicurano  i  servizi  gia'  istituiti.  I

piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  predisposti dalle

regioni sono coordinati con i  piani  di  trasporto  predisposti  dai

comuni.

4.  Una  quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui

autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli

interventi per l'eliminazione delle  barriere  architettoniche  nelle

strutture  edilizie  e  nel  materiale rotabile appartenenti all'Ente

medesimo,  attraverso  capitolati  d'appalto   formati   sulla   base

dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno

un prototipo di autobus urbano ed extraurbano,  di  taxi,  di  vagone

ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge.

6.   Sulla   base   dei   piani  regionali  e  della  verifica  della

funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il  Ministro

dei   trasporti   predispone   i   capitolati   d'appalto  contenenti

prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi

di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

                              Art. 27.

                        Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C

speciali, con incapacita' motorie  permanenti,  le  unita'  sanitarie

locali  contribuiscono  alla spesa per la modifica degli strumenti di

guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella  misura  del

20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono

soppresse le parole: ", titolari di patente  F"  e  dopo  le  parole:

"capacita'  motorie,"  sono  aggiunte le seguenti: "anche prodotti in

serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,

e' inserito il seguente:

"2-bis.  Il  beneficio   della   riduzione   dell'aliquota   relativa

all'imposta  sul  valore  aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora

l'invalido non abbia conseguito la patente di guida  delle  categorie

A,  B  o  C  speciali,  entro  un  anno  dalla data dell'acquisto del

veicolo.  Entro  i  successivi  tre  mesi  l'invalido   provvede   al

versamento  della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata

e  l'imposta  relativa  all'aliquota  in  vigore   per   il   veicolo

acquistato".

4.  Il  Comitato  tecnico  di cui all'articolo 81, comma 9, del testo

unico delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,

n.  393,  come  sostituito  dall'articolo  4, comma 1, della legge 18

marzo  1988,  n.  111,  e'  integrato  da  due  rappresentanti  delle

associazioni  delle  persone  handicappate  nominati dal Ministro dei

trasporti su proposta del  Comitato  di  cui  all'articolo  41  della

presente legge.

5.  Le  unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai

soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il

Ministero della sanita', che provvede ad  erogare  i  contributi  nei

limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

                              Art. 28.

                     Facilitazioni per i veicoli

                     delle persone handicappate

1. I comuni assicurano appositi  spazi  riservati  ai  veicoli  delle

persone  handicappate,  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati

in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6  del  regolamento  approvato

con  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,

che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del  veicolo,  e'

valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

                              Art. 29.

                    Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni  organizzano  i

servizi  di  trasporto  pubblico  in modo da facilitare agli elettori

handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere piu' agevole  l'esercizio  del  diritto  di  voto,  le

unita'  sanitarie  locali, nei tre giorni precedenti la consultazione

elettorale, garantiscono in  ogni  comune  la  disponibilita'  di  un

adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati

di  accompagnamento  e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1

della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3.  Un  accompagnatore  di  fiducia  segue  in  cabina  i   cittadini

handicappati  impossibilitati  ad esercitare autonomamente il diritto

di  voto.  L'accompagnatore  deve   essere   iscritto   nelle   liste

elettorali.   Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di

accompagnatore  per  piu'  di  un   handicappato.   Sul   certificato

elettorale  dell'accompagnatore  e'  fatta  apposita  annotazione dal

presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

                              Art. 30.

                           Partecipazione

1. Le regioni per la redazione  dei  programmi  di  promozione  e  di

tutela  dei  diritti  della  persona handicappata, prevedono forme di

consultazione  che  garantiscono  la  partecipazione  dei   cittadini

interessati.

                              Art. 31. 

                         Riserva di alloggi 

  1. All'articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.  457,

e  successive  modificazioni,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente

lettera: 

  "r-bis) dispone una riserva di  finanziamenti  complessivi  per  la

concessione di  contributi  in  conto  capitale  a  comuni,  Istituti

autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi  per  la

realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi  di

edilizia sovvenzionata e agevolata alle  esigenze  di  assegnatari  o

acquirenti  handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i   cui

componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita'  o

con ridotte o impedite capacita' motorie". 

  2. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 

  3. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 

  4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 136)). 

                              Art. 32. 

   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO 

         CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)) 

                              Art. 33. 

                            Agevolazioni 

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 

  2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai  rispettivi

datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a

tre anni del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due  ore  di

permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno  di

vita del bambino. 

  3. A condizione che la persona handicappata non  sia  ricoverata  a

tempo pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato,  che

assiste persona con handicap  in  situazione  di  gravita',  coniuge,

parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo  grado

qualora i genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in

situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'

oppure siano anche essi affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano

deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso

mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in

maniera  continuativa.  Il   predetto   diritto   non   puo'   essere

riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla

stessa  persona  con  handicap  in  situazione   di   gravita'.   Per

l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di

gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi  i  genitori,  anche

adottivi, che possono fruirne alternativamente.  ((Il  dipendente  ha

diritto di prestare assistenza  nei  confronti  di  piu'  persone  in

situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del  coniuge

o di un parente o affine entro il primo  grado  o  entro  il  secondo

grado qualora i genitori o il coniuge della persona con  handicap  in

situazione di gravita' abbiano compiuto i  65  anni  di  eta'  oppure

siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano  deceduti  o

mancanti.)) 

((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma  3

per assistere persona in situazione di handicap grave,  residente  in

comune  situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150  chilometri

rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo  di

viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento  del  luogo

di residenza dell'assistito.)) 

  4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si  cumulano  con  quelli

previsti all'articolo 7 della citata  legge  n.  1204  del  1971,  si

applicano le  disposizioni  di  cui  all'ultimo  comma  del  medesimo

articolo 7 della legge n. 1204 del  1971,  nonche'  quelle  contenute

negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 

  5. Il lavoratore di cui al comma 3  ha  diritto  a  scegliere,  ove

possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio  della  persona

da assistere e non puo' essere trasferito senza il  suo  consenso  ad

altra sede. 

  6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione  di  gravita'

puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2  e  3,

ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina

al proprio domicilio e non puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,

senza il suo consenso. 

  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4  e  5  si  applicano

anche agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione  di

gravita'.(11) 

  7-bis.   Ferma   restando   la   verifica   dei   presupposti   per

l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il  lavoratore  di

cui al comma 3 decade  dai  diritti  di  cui  al  presente  articolo,

qualora il datore di lavoro o l'INPS  accerti  l'insussistenza  o  il

venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei

medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica. 

 

------------- 

AGGIORNAMENTO (2) 

  Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni  dalla

L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-ter)

che "Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

le parole 'hanno diritto a tre giorni  di  permesso  mensile'  devono

interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere  comunque

retribuito". 

------------- 

AGGIORNAMENTO (3) 

  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 38)

che con l'art. 3 che  "I  tre  giorni  di  permesso  mensili  di  cui

all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  non

sono computati al fine del  raggiungimento  del  limite  fissato  dal

terzo comma dell'articolo 37 del citato  testo  unico  approvato  con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  come

sostituito dal comma 37 del presente articolo". 

    

--------------------

    

AGGIORNAMENTO (11) 

  La L. 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che

"Le disposizioni dell'articolo 33 della legge  5  febbraio  1992,  n.

104, come  modificato  dall'articolo  19  della  presente  legge,  si

applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche'

ai genitori ed  ai  familiari  lavoratori,  con  rapporto  di  lavoro

pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via  esclusiva

un parente o un affine entro il terzo grado  portatore  di  handicap,

ancorche' non convivente." 

------------------ 

AGGIORNAMENTO (12a) 

  Il D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105, ha disposto (con l'art.  9,  comma

4) che "Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge  5

febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche  ed  integrazioni,  non

sono computate ai fini del  raggiungimento  del  limite  fissato  dai

precedenti commi e non riducono le ferie." 

    

-----------------

    

AGGIORNAMENTO 15 

  La L. 8 marzo 2000, n. 53, come  modificata  dalla  L.  4  novembre

2010,  n.  183,  ha  disposto  (con  l'art.  20,  comma  1)  che  "Le

disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,

come modificato dall'articolo 19 della presente legge,  si  applicano

anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". 

                              Art. 34.

                      Protesi e ausili tecnici

1. Con decreto del Ministro della  sanita'  da  emanare,  sentito  il

Consiglio  sanitario  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, nella revisione e  ridefinizione  del

nomenclatore-tariffario   delle   protesi   di  cui  al  terzo  comma

dell'articolo 26 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  vengono

inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici

che  permettano  di compensare le difficolta' delle persone con hand-

icap fisico o sensoriale.

                              Art. 35.

                  Ricovero del minore handicappato

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata  di  minore  eta'

presso  un  istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,

ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si  applicano

le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

                              Art. 36. 

                 Aggravamento delle sanzioni penali 

  ((1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del  codice  penale,  i

delitti non colposi di cui ai titoli XII e  XIII  del  libro  II  del

codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.

75, sono commessi in  danno  di  persona  portatrice  di  minorazione

fisica, psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo  alla

meta')). 

  2. Per i procedimenti penali per i reati  di  cui  al  comma  1  e'

ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche'

dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata

o un suo familiare. 

                              Art. 37.

             Procedimento penale in cui sia interessata

                      una persona handicappata

1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno  e  il

Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

disciplinano con proprio decreto le modalita' di tutela della persona

handicappata,  in  relazione  alle  sue  esigenze  terapeutiche  e di

comunicazione, all'interno dei locali di  sicurezza,  nel  corso  dei

procedimenti  giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e

di espiazione della pena.

                              Art. 38.

                             Convenzioni

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni,  anche

consorziati  tra  loro,  le  loro  unioni,  le comunita' montane e le

unita' sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono

delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della  legge  23

dicembre  1978,  n.  833.  Possono  inoltre  avvalersi  dell'opera di

associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni  private

di  assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreche'

siano idonee per i livelli delle prestazioni, per  la  qualificazione

del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante

la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'

montane,  rilevata  la  presenza di associazioni in favore di persone

handicappate, che  intendano  costituire  cooperative  di  servizi  o

comunita'-alloggio  o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,

possono  erogare  contributi  che  consentano  di   realizzare   tali

iniziative  per  i  fini  previsti  dal  comma 1, lettere h), i) e l)

dell'articolo 8, previo controllo  dell'adeguatezza  dei  progetti  e

delle  iniziative,  in  rapporto alle necessita' dei soggetti ospiti,

secondo i principi della presente legge.

                              Art. 39. 

                        Compiti delle regioni 

  1.  Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle   proprie

disponibilita'  di  bilancio,  ad  interventi   sociali,   educativo-

formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario  nazionale,

di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  suc-

cessive modificazioni, e della programmazione regionale  dei  servizi

sanitari, sociali e formativo-culturali. 

  2. Le regioni possono  provvedere  ((,  sentite  le  rappresentanze

degli enti locali e le principali organizzazioni del privato  sociale

presenti sul territorio,)), nei limiti delle  proprie  disponibilita'

di bilancio: 

    a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi

delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza

economica integrativa di competenza dei comuni; 

    b)  a  definire,  mediante  gli  accordi  di  programma  di   cui

all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le  modalita'  di

coordinamento e di  integrazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni

individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,

sanitari,  educativi,  anche  d'intesa  con  gli  organi   periferici

dell'Amministrazione della pubblica istruzione  e  con  le  strutture

prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per

la messa a disposizione  di  attrezzature,  operatori  o  specialisti

necessari all'attivita' di  prevenzione,  diagnosi  e  riabilitazione

eventualmente svolta al loro interno; 

    c) a  definire,  in  collaborazione  con  le  universita'  e  gli

istituti di ricerca, i programmi e le modalita'  organizzative  delle

iniziative  di  riqualificazione  ed  aggiornamento   del   personale

impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge; 

    d) a promuovere, tramite le  convenzioni  con  gli  enti  di  cui

all'articolo 38, le attivita' di  ricerca  e  di  sperimentazione  di

nuove tecnologie di apprendimento e  di  riabilitazione,  nonche'  la

produzione di sussidi didattici e tecnici; 

    e)  a  definire  le  modalita'  di  intervento  nel  campo  delle

attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi; 

    f) a disciplinare le  modalita'  del  controllo  periodico  degli

interventi  di  inserimento   ed   intergrazione   sociale   di   cui

all'articolo  5,  per  verificarne   la   rispondenza   all'effettiva

situazione di bisogno; 

    g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione  e

al funzionamento dei servizi di aiuto personale; 

    h) ad effettuare controlli periodici sulle  aziende  beneficiarie

degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per

garantire   la   loro   effettiva   finalizzazione   all'integrazione

lavorativa delle persone handicappate; 

    i) a promuovere programmi di formazione di  personale  volontario

da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; 

    l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei

contributi per  assistenza  erogati  sul  territorio  anche  da  enti

pubblici e enti o associazioni  privati,  i  quali  trasmettono  alle

regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni

medesime. 

  ((l-bis) a  programmare  interventi  di  sostegno  alla  persona  e

familiare come prestazioni integrative  degli  interventi  realizzati

dagli enti locali a favore delle persone con handicap di  particolare

gravita',  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  mediante  forme   di

assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24

ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di  cui  all'articolo

9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi  e  di

emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,

lettera i), e 10,  comma  1,  e  al  rimborso  parziale  delle  spese

documentate  di  assistenza  nell'ambito  di  programmi   previamente

concordati; 

    l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad  una

vita indipendente alle persone con  disabilita'  permanente  e  grave

limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o  piu'

funzioni  essenziali  della  vita,  non  superabili  mediante  ausili

tecnici, le modalita' di realizzazione di  programmi  di  aiuto  alla

persona,  gestiti  in   forma   indiretta,   anche   mediante   piani

personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica

delle prestazioni erogate e della loro efficacia)). 

                              Art. 40.

                         Compiti dei comuni

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita'

montane e le unita'  sanitarie  locali  qualora  le  leggi  regionali

attribuiscano  loro  la  competenza  attuano gli interventi sociali e

sanitari previsti dalla presente legge  nel  quadro  della  normativa

regionale,  mediante  gli accordi di programma di cui all'articolo 27

della legge  8  giugno  1990,  dando  priorita'  agli  interventi  di

riqualificazione,  di  riordinamento  e  di potenziamento dei servizi

esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata  legge  n.

142  del  1990  disciplinano  le  modalita'  di  coordinamento  degli

interventi di cui  al  comma  1  con  i  servizi  sociali,  sanitari,

educativi  e  di  tempo  libero  operanti  nell'ambito territoriale e

l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con  gli

utenti,  da  realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste

dallo statuto stesso.

                              Art. 41. 

Competenze del Ministro per gli affari  sociali  e  costituzione  del

          Comitato nazionale per le politiche dell'handicap 

  1. Il Ministro per gli affari sociali  coordina  l'attivita'  delle

Amministrazioni dello Stato competenti  a  realizzare  gli  obiettivi

della presente legge ed ha compiti  di  promozione  di  politiche  di

sostegno per le persone handicappate e  di  verifica  dell'attuazione

della legislazione vigente in materia. 

  2.  I  disegni  di  legge  del  Governo   contenenti   disposizioni

concernenti la condizione delle persone handicappate sono  presentati

previo concerto con il Ministro per gli affar  sociali.  Il  concerto

con il  Ministro  per  gli  affari  sociali  e'  obbligatorio  per  i

regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia. 

  3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al  comma  1,  e'

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato

nazionale per le politiche dell'handicap. 

  4. Il Comitato e' composto dal Ministro per gli affari sociali, che

lo presiede, dai Ministri dell'interno, del  tesoro,  della  pubblica

istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,

nonche' dai Ministri  per  le  riforme  istituzionali  e  gli  affari

regionali e per il coordinamento delle  politiche  comunitarie.  Alle

riunioni del Comitato possono essere  chiamati  a  partecipare  altri

Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 

  5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte  l'anno,  di  cui  una

prima della presentazione al Consiglio dei ministri  del  disegno  di

legge finanziaria. 

  6. Il Comitato si avvale di: 

    a) tre assessori scelti  tra  gli  assessori  regionali  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano designati  dalla  Conferenza

dei presidenti delle regioni e  delle  provincie  autonome  ai  sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8; 

    b)   tre   rappresentanti    degli    enti    locali    designati

dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   un

rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie

locali; 

    c) cinque  esperti  scelti  fra  i  membri  degli  enti  e  delle

associazioni in possesso dei requisiti di cui agli  articoli  1  e  2

della legge 19 novembre 1987,  n.  476,  che  svolgano  attivita'  di

promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; 

    d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative. (1) 

  7.  Il  Comitato  si   avvale   dei   sistemi   informativi   delle

Amministrazioni in esso rappresentate. 

  8. Il Ministro per gli affari sociali, ((ogni due anni, entro il 15

aprile)), presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo

stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonche'

sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal  fine  le  Amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,  entro

il 28 febbraio di ciascun anno, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri tutti i dati relativi agli  interventi  di  loro  competenza

disciplinati dalla presente legge. Nel  primo  anno  di  applicazione

della presente legge la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. 

  9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da

una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno

dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica

istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,

dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  nonche'

da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri  di

cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento

per gli affari  regionali,  uno  del  Dipartimento  per  la  funzione

pubblica. La commissione e' presieduta dal responsabile  dell'Ufficio

per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e

degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(5) 

------------------ 

AGGIORNAMENTO (1) 

  La Corte Costituzionale con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in

G.U. 1a s.  s.  4/11/1992,  n.  46)  ha  dichiarato  l'illegittimita'

costituzionale del sesto comma del presente articolo nella  parte  in

cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale

di", anziche' "e' composto da". 

----------------- 

AGGIORNAMENTO (5) 

  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 12,  comma

1)  che  "Sono  attribuite  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei

Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  sociali  le   funzioni   del

soppresso Comitato nazionale per le politiche  dell'handicap  di  cui

all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 

                            Art. 41-bis. 

     (( (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.) )) 

  ((1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza

unificata di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto

1997,  n.  281,   promuove   indagini   statistiche   e   conoscitive

sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale  sulle

politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,  privati

e del privato sociale che  esplicano  la  loro  attivita'  nel  campo

dell'assistenza  e   della   integrazione   sociale   delle   persone

handicappate. Le conclusioni di tale  conferenza  sono  trasmesse  al

Parlamento anche al fine di  individuare  eventuali  correzioni  alla

legislazione vigente)). 

                            Art. 41-ter. 

                   (( (Progetti sperimentali.) )) 

  ((1. Il Ministro per la solidarieta' sociale  promuove  e  coordina

progetti sperimentali aventi  per  oggetto  gli  interventi  previsti

dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. 

  2. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  con  proprio  decreto,

d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e  le

modalita'  per  la  presentazione  e  la  valutazione  dei   progetti

sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la  ripartizione

dei fondi stanziati per il  finanziamento  dei  progetti  di  cui  al

presente articolo)). ((8)) 

 

---------------- 

AGGIORNAMENTO (8) 

  La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)

che "Il decreto del Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  di  cui

all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,

introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge." 

                              Art. 42.

                        Copertura finanziaria

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

gli affari sociali, e' istituito il Fondo  per  l'integrazione  degli

interventi  regionali  e  delle  provincie  autonome  in  favore  dei

cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito  il  Comitato

nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla

ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome

di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3.  A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il

criterio della  proporzionalita'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere

integrato   da   altri   criteri,   approvati  dal  Comitato  di  cui

all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo  Stato,  le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano

di cui all'articolo 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con

riferimento  a  situazioni  di  particolare concentrazione di persone

handicappate  e  di  servizi  di  alta  specializzazione,  nonche'  a

situazioni di grave arrettratezza di alcune aree.

4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano

provvedono a ripartire  i  fondi  di  loro  spettanza  tra  gli  enti

competenti a realizzare i servizi, dando priorita' agli interventi in

favore  delle  persone  handicappate in situazione di gravita' e agli

interventi per la prevenzyone.

5. Per le finalita' previste dalla presente legge non possono  essere

incrementate  le  dotazioni  organiche  del personale della scuola di

ogni ordine e grado oltre i limiti  consentiti  dalle  disponibilita'

finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6.  E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di

lire 150 miliari a decorrere dal  1993,  da  ripartire,  per  ciascun

anno, secondo le seguenti finalita':

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni

di cui all'articolo 4;

b)  lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per

cure nei casi previsti dall'articolo 11;

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei

minori ricoverati di cui all'articolo 12;

d) lire  8  miliardi  per  le  attrezzature  per  le  scuole  di  cui

all'articolo 13, comma 1, lettera b);

e)  lire  2  miliardi  per  le attrezzature per le universita' di cui

all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione  di  incarichi  a

interpreti   per   studenti  non  udenti  nelle  universita'  di  cui

all'articolo 13, comma 1, lettera d);

g)  lire  4  miliardi  per  l'avvio  della  sperimentazione  di   cui

all'articolo 13, comma 1, lettera e);

h)  lire  19  miliardi  per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno

1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno  nelle  scuole

secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;

i)  lire  4  miliardi  e  538 milioni per la formazione del personale

docente prevista dall'articolo 14;

l) lire 2 miliardi per gli  oneri  di  funzionamento  dei  gruppi  di

lavoro di cui all'articolo 15;

m)  lire  5  miliardi  per  i contributi ai progetti per l'accesso ai

servizi radiotelevisi e telefonici previsti all'articolo 25;

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica

degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

o) lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1992  e  1993  per  le

agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;

p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del Comitato e della

commissione di cui all'articolo 41;

q)  lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi

e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo

per  l'integrazione  degli  interventi  regionali  e  delle  province

autonome  in  favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del

presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  pari  a

lire  120  miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere

dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello

stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per

il  1922,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Provvedimenti in

favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                              Art. 43.

                             Abrogazioni

1. L'articolo 230 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  5

febbraio  1928,  n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con

regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed  i  commi  secondo  e  terzo

dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

                              Art. 44.

                          Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

                               COSSIGA

                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Aggiornamento alla legge

04/11/1992

La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 04/11/1992 n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 6.

28/08/1993

Il DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/08/1993, n.202) , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2, commi 2 e 3-bis) la modifica dell'art. 4.

28/08/1993

Il DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/08/1993, n.202) , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 5.

28/08/1993

Il DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/08/1993, n.202) , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) la modifica dell'art. 33, comma 3.

28/12/1993

La LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 (in SO n.121, relativo alla G.U. 28/12/1993, n.303) ha disposto (con l'art. 3, comma 38) la modifica dell'art. 33, comma 3.

01/06/1994

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 01/06/1994, n.126) , convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) l'abrogazione dell'art. 32.

15/06/1994

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/06/1994, n.138) ha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 41.

20/02/1996

La LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/02/1996, n.42) ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 36, comma 1.

22/10/1996

Il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996, n.248) , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 16, comma 5) la modifica dell'art. 23, comma 3.

29/05/1998

La LEGGE 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998, n.123) ha disposto (con l'articolo 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'articolo 41-bis.

29/05/1998

La LEGGE 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998, n.123) ha disposto (con l'articolo 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 10.

29/05/1998

La LEGGE 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998, n.123) ha disposto (con l'articolo 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 39, comma 2; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione delle lettere l-bis) e l-ter) all'art. 39, comma 2.

29/05/1998

La LEGGE 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998, n.123) ha disposto (con l'articolo 1, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'articolo 41-ter e (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 41-ter, comma 2.

02/02/1999

La LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 02/02/1999, n.26) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 13.

02/02/1999

La LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 02/02/1999, n.26) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 16, comma 5; (con l'art. 1, comma 3) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 16.

18/05/1999

La LEGGE 30 aprile 1999, n. 136 (in SO n.97, relativo alla G.U. 18/05/1999, n.114) ha disposto (con l'art. 14, comma 2) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 31.

13/03/2000

La LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/03/2000, n.60) ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 33, comma 3; (con l'art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 33, comma 4; (con l'art. 19, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 33, comma 6.

13/03/2000

La LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/03/2000, n.60) ha disposto (con l'art. 20, comma 1) la modifica dell'art. 33.

26/04/2001

Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in SO n.93, relativo alla G.U. 26/04/2001, n.96) ha disposto (con l'art. 86, comma 2, lettera i)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 33.

10/06/2008

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105 (in G.U. 10/06/2008, n.134) ha disposto (con l'art. 9, comma 4) la modifica dell'art. 33, comma 3.

14/03/2009

La LEGGE 3 marzo 2009, n. 18 (in G.U. 14/03/2009, n.61) ha disposto (con l'art. 3, comma 8) la modifica dell'art. 41, comma 8.

24/07/2009

La LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo alla G.U. 24/07/2009, n.170) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell' art. 36, comma 1.

09/11/2010

La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 33, comma 3; (con l'art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 33, comma 5 e (con l'art. 24, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 7-bis all'art. 33; nel modificare l'art. 20, comma 1, della L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60) ha conseguentemente disposto (con l'art. 24, comma 3) la modifica dell'art. 33.

06/07/2011

Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 19, comma 11) la modifica dell'art. 4.

27/07/2011

Il DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 (in G.U. 27/07/2011, n.173) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 33, comma 3; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 33.

12/09/2013

Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12/09/2013, n.214) , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264), ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) la modifica dell'art. 13, comma 5.

24/06/2014

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/08/1993, n.202), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha conseguentemente disposto (con l'art. 25, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 4, comma 1; nel modificare l'art. 2, comma 3-bis del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/08/1993, n.202), convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253), ha conseguentemente disposto (con l'art. 25, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1.

24/06/2014

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 25, comma 9) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 20.